Ottobre 2023: responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza e dei soci per debiti erariali della società estinta, cooperative sociali e fallimento, abuso di informazioni privilegiate
La Redazione
13 Novembre 2023
La Cassazione ad ottobre ha affrontato fattispecie relative alla responsabilità del collegio sindacale di società bancarie per omessa vigilanza, alla non assoggettabilità a fallimento delle cooperative sociali, ai limiti della responsabilità illimitata del socio di una s.n.c., a seguito del suo recesso, all'estinzione di società in presenza di debiti erariali, alla responsabilità della banca preponente per i danni arrecati a terzi dal promotore finanziario. In sede penale, si è occupata di bancarotta e concorso dell'amministratore di diritto, di falsificazione delle scritture contabili e di sanzioni in caso di abuso di informazioni privilegiate.
La mancata vigilanza dei sindaci di società bancarie è fonte di responsabilità
Cass. Civ. – Sez. II – 27 ottobre 2023, n. 29915, ord.
In tema di responsabilità del collegio sindacale, l'obbligo di vigilanza grava sui sindaci, in funzione non soltanto della salvaguardia degli interessi degli azionisti nei confronti di atti di abuso di gestione da parte degli amministratori, ma anche del controllo del corretto operato della banca intermediatrice, secondo parametri procedimentali dettati dalla normativa regolamentare ed a garanzia degli investitori. Tale obbligo di controllo non è escluso nelle ipotesi in cui la banca abbia una complessa struttura organizzativa, essendo, al contrario ancora più stringente per le società quotate in borsa, poiché il dovere di vigilanza, previsto dall'art. 2403 c.c. è posto a tutela, oltre che dei soci, anche dei creditori sociali e garantisce l'equilibrio del mercato.
Le cooperative sociali non falliscono, in quanto imprese sociali di diritto
Cass. Civ. – Sez. I – 27 ottobre 2023, n. 29701, sent.
La cooperativa sociale, in quanto impresa sociale di diritto, non può essere assoggettata a fallimento, ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 112/2017, che dispone l'assoggettabilità delle imprese sociali a l.c.a. in caso di insolvenza. Prevale, infatti, la specialità della disciplina (più vantaggiosa) dello status impresa sociale su quella (meno vantaggiosa) del "tipo" società cooperativa.
Dopo il recesso dalla s.n.c. il socio non risponde per i canoni di locazione non pagati
Cass. Civ. – Sez. III – 23 ottobre 2023, n. 29306, sent.
Il socio receduto non è tenuto a rispondere, in applicazione dell'art. 2290 c.c., dei canoni di locazione dovuti dalla società conduttrice, con riferimento a periodi di tempo successivi al recesso. Ai sensi della norma, infatti, la responsabilità del socio verso i terzi per le obbligazioni di una società di persone deve ritenersi temporalmente correlata alla durata del rapporto sociale e, conseguentemente, esclusa oltre la data dello scioglimento del rapporto tra il socio e la società, a condizione che lo scioglimento sia stato portato con mezzi idonei a conoscenza dei terzi che lo hanno incolpevolmente ignorato.
Responsabile anche il prestanome per i reati colposi dell'amministratore di fatto
Cass. Pen. - Sez III - 17 ottobre 2023, n. 42236
Del reato posto in essere dall'amministratore di fatto di una società di capitali risponde anche l'amministratore di diritto, qualora abbia omesso, sia pure per colpa, di esercitare il necessario controllo sull'attività del primo, attesa la natura anche colposa della fattispecie.
La responsabilità dei soci per debiti erariali della società estinta
Cass. Civ. – Sez. Trib. – 17 ottobre 2023, n. 28817, sent.
In tema di società di capitali, la disciplina dettata dall'art. 2495, comma 2, c.c., nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l'estinzione immediata della società, implica che nei debiti sociali subentrano ex lege i soci, sicché il Fisco, ove le proprie ragioni nei confronti dell'ente collettivo siano state definitivamente accertate, può procedere all'iscrizione a ruolo dei tributi non versati sia a nome della società estinta, sia a nome dei soci (pro quota, in relazione ai relativi titoli di partecipazione), e ciò ai sensi degli artt. 12, comma 3 e 14, lett. b) d.p.r. n. 602/1973, nonché azionare comunque il credito tributario nei confronti dei soci stessi, non occorrendo procedere all'emissione di autonomo avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 36, comma 5, d.p.r. cit. Ne discende che con l'impugnazione della cartella di pagamento conseguentemente loro notificata, i soci - ferma la definitività dell'accertamento nei confronti della società e la sua incontestabilità nel merito - possono lamentare l'inesistenza originaria o sopravvenuta del titolo formatosi nei confronti della società, oppure contestare il fondamento della propria responsabilità, dimostrando di non aver conseguito utili dalla liquidazione.
Promotore dissimula l'andamento negativo dei titoli: quando ne risponde la banca
Cass. Civ. – Sez. III – 11 ottobre 2023, n. 28428, sent.
In tema di responsabilità della banca preponente per i danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, l'accertamento compiuto dal giudice in ordine alle condotte da quest'ultimo dolosamente poste in essere al fine di dissimulare il reale negativo andamento delle gestioni patrimoniali a lui affidate - autonomamente valutando in sede civile la sentenza di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p. per il reato di truffa - fa presumere il nesso di causalità tra detto illecito del promotore finanziario ed il danno subito dall'investitore, consistito nella perdita, parziale o totale, del capitale investito; è fatta salva la prova contraria, spettante al promotore finanziario od alla banca preponente, che il profilo di rischio del cliente è stato rispettato ovvero che le perdite si sarebbero ugualmente verificate, in pari o diversa misura, anche se il profilo di rischio del cliente fosse stato rispettato o se l'illecito del promotore finanziario non vi fosse stato.
Il Tribunale può segnalare al r.i. l'inoperatività di un'impresa individuale
Cass. Pen. – Sez. I – 5 ottobre 2023, n. 40684, sent.
I pubblici uffici possono segnalare al registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2, comma 2, d.p.r. n. 247/2004, l'inoperatività di un'impresa individuale, protratta nel tempo, nonché la perdita dei titoli autorizzativi e abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata. Tale segnalazione, tuttavia, non costituisce un'attivazione della procedura di cancellazione, e non incide neppure sulle decisioni della camera di commercio ovvero del registro delle imprese, che devono in ogni caso verificare previamente se sussistono le condizioni per dare inizio a detta procedura.
Bancarotta documentale specifica: la falsificazione delle scritture contabili
Cass. Pen. – Sez. V – 4 ottobre 2023, n. 40446, sent.
La condotta di falsificazione delle scritture contabili integrante la fattispecie di bancarotta documentale "specifica" può avere natura sia materiale sia ideologica, ma consiste, comunque, in un intervento manipolativo su una realtà contabile già definitivamente formata. La condotta integrante la fattispecie di bancarotta documentale "generica", invece, si realizza sempre con un falso ideologico contestuale alla tenuta della contabilità. In altri termini, l'annotazione originaria di dati oggettivamente falsi nella contabilità (ovvero l'omessa annotazione di dati veri), sempre che la condotta presenti le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice, integra sempre e comunque la seconda ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale descritta dall'art. 216 comma 1 n. 2) l.fall.
Abuso di informazioni privilegiate: la sanzione penale può sommarsi a quella amministrativa
Cass. Pen. – Sez. V – 2 ottobre 2023, n. 39767, sent.
In tema di manipolazione del mercato, dunque, l'irrogazione per il medesimo fatto sia di una sanzione penale che di una sanzione amministrativa definitiva - ai sensi degli artt. 185 e 187-ter, TUF - non determina la violazione del principio del ne bis in idem, a condizione che il cumulo delle sanzioni risulti proporzionale alla gravità del fatto commesso. In caso di intervenuta sanzione amministrativa irrevocabile, il giudice chiamato a decidere sulla domanda della Consob di riparazione dei danni cagionati dal reato all'integrità del mercato, ai sensi dell'art. 187-undecies, TUF, è tenuto a valutare la componente della riparazione che costituisce espressione della funzione sanzionatorio-punitiva della stessa alla luce del complessivo trattamento sanzionatorio (sia quello penale che quello "solo formalmente" amministrativo), al fine di assicurare la proporzionalità del quantum liquidato rispetto a detto trattamento, se del caso disapplicando la predetta norma in parte qua, così da escludere la riparazione nella sua componente sanzionatorio-punitiva.
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Sommario
La mancata vigilanza dei sindaci di società bancarie è fonte di responsabilità
Le cooperative sociali non falliscono, in quanto imprese sociali di diritto
Responsabile anche il prestanome per i reati colposi dell'amministratore di fatto
La responsabilità dei soci per debiti erariali della società estinta
Promotore dissimula l'andamento negativo dei titoli: quando ne risponde la banca
Il Tribunale può segnalare al r.i. l'inoperatività di un'impresa individuale
Abuso di informazioni privilegiate: la sanzione penale può sommarsi a quella amministrativa