L’ annullamento in autotutela non implica la compensazione delle spese di giudizio

La Redazione
22 Gennaio 2024

L'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ex art. 46 d.lgs. 546/1992, conseguente all'annullamento in autotutela dell'atto impositivo da parte dell'Amministrazione finanziaria, non comporta l'automatismo della compensazione delle spese di giudizio (in tal senso, Corte costituzionale, sentenza n. 274/05).

Nel caso di specie, deve ravvisarsi un tardivo esercizio dei poteri di autotutela da parte dell'Ufficio, il quale non ha annullato l'atto impositivo al momento dell'accertamento con adesione e neppure una volta notificatogli il ricorso avverso l'avviso di accertamento, ma vi ha proceduto soltanto una volta che la parte ha iscritto a ruolo il ricorso. 

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