Dicembre 2023: mancato accesso alla procedura per errore del professionista, bancarotta fraudolenta e legittimazione processuale del fallito

La Redazione
10 Gennaio 2024

Questo mese si segnalano le pronunce della Corte di cassazione in tema di legittimazione processuale del fallito in caso di inerzia del curatore, scioglimento (ad opera del curatore) da una convenzione stipulata dalla società poi fallita, elementi da valutare per individuare l’amministratore di fatto, transazione stipulata dalla curatela avente ad oggetto un privilegio non previsto dalla legge, errore del professionista nell’accesso alla procedura concorsuale, obbligo in capo al fallito di mettere a disposizione le scritture contabili e condotta distrattiva mediante contratto di leasing.

La legittimazione processuale del fallito in caso di inerzia del curatore e gli effetti della pronuncia favorevole

Cass. civ., sez. III, 1° dicembre 2023, n. 33546

La legittimazione processuale suppletiva del fallito può eccezionalmente riconoscersi soltanto nel caso di disinteresse o inerzia degli organi preposti al fallimento, in mancanza dell'espresso riconoscimento al fallito della facoltà di provvedervi in proprio e a suo onere. La pronuncia favorevole può essere azionata dal curatore "in executivis" quale perfetto e valido titolo giudiziale che il Fallimento acquisisce in forza del sistema di cui agli artt. 42 e 44 l. fall. che gli fa obbligo di "profittarne”.

Il curatore fallimentare non può sciogliersi da una convenzione precedentemente stipulata dalla fallita in presenza di un interesse pubblico all'esecuzione delle relative prestazioni

Cass. civ., sez. un., 5 dicembre 2023, n. 33944

1) Il curatore fallimentare non ha il potere di sciogliersi da una convenzione in precedenza stipulata dalla società fallita, in quanto, anche a voler riconoscere la "ratio" derogatoria dell'art. 72 l. fall., che è indubbiamente quella di non penalizzare oltremodo gli interessi del ceto creditorio dal possibile "vulnus" derivante dalla necessità del curatore fallimentare di far fronte agli impegni contrattuali assunti dal fallito precedentemente alla dichiarazione di fallimento, tali esigenze non possono essere enfatizzate fino al punto da riconoscere al curatore il detto potere, posto che in tal modo verrebbe attribuita una posizione poziore agli interessi della massa creditoria rispetto a quelli sottesi all'esecuzione di una prestazione dettata dall'interesse pubblico, come tale ascrivibile alla più ampia collettività degli amministrati.

2) Nell'ipotesi in cui venga chiesta l'ammissione al passivo di un credito contestato nella sua esistenza, liquidità ed esigibilità, e le relative questioni siano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (come nel caso di diritti ed obblighi derivanti da convenzioni di lottizzazione edilizia tra comune e privati), gli organi fallimentari sono tenuti a considerare il credito come condizionale ai fini di ammissione con riserva, da sciogliersi all'esito della definizione del giudizio amministrativo, e ciò anche nel caso in cui, della questione di giurisdizione, vengano “medio tempore” investite le sezioni unite della Corte di cassazione.

Amministratore di fatto: occorre verificare la presenza di elementi sintomatici di gestione o cogestione della società

Cass. pen., sez. V, 13 dicembre 2023, n. 49666

La nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 c.c., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione, talché la posizione dell'amministratore di fatto, destinatario delle norme incriminatrici della bancarotta fraudolenta, si traduce, nell'ambito processuale, nell'accertamento di elementi sintomatici di gestione o cogestione della società, risultanti dall'organico inserimento del soggetto, quale intraneus che svolge funzioni gerarchiche e direttive, in qualsiasi momento dell'iter di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi - rapporti di lavoro con i dipendenti, rapporti materiali e negoziali con i finanziatori, fornitori e clienti - in qualsiasi branca aziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale, disciplinare

La transazione stipulata dalla curatela avente ad oggetto un privilegio non previsto dalla legge

Cass. civ., sez. I, 19 dicembre 2023, n. 35452

La transazione stipulata tra il curatore e l'opponente, nella parte in cui ha riconosciuto a quest'ultimo una prededuzione che non è prevista dalla legge, è nulla a nulla rilevando il fatto che la transazione sia stata trasmessa al giudice delegato senza che lo stesso avesse formulato sul punto alcun rilievo, giacché l'acquisizione di una simile informazione è un provvedimento privo di natura decisoria e, come tale, inidoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata.

Errore del professionista che preclude l'accesso alla regolazione concordataria della crisi: possibile l'eccezione di inadempimento

Cass. civ., sez. I, 19 dicembre 2023, n. 35489

Il mancato o inesatto adempimento da parte del professionista all'obbligo di dare esecuzione all'incarico ricevuto con la diligenza necessaria in relazione alla natura dell'opera affidatagli e a tutte le circostanze del caso, ove sia stato idoneo ad incidere sugli interessi del cliente (com'è accaduto nel caso in esame, nel quale la società committente non ha conseguito il risultato evidentemente perseguito con il conferimento del relativo incarico, e cioè l'omologazione del concordato preventivo), consente a quest'ultimo (ovvero, in caso di fallimento, al suo curatore) di sollevare, ai sensi dell'art. 1460 c.c., l'eccezione d'inadempimento e, quindi, di rifiutare legittimamente il pagamento (o l'ammissione al passivo del credito al) relativo compenso, non essendo di certo contrario a buona fede l'esercizio del potere di autotutela ove sia stata pregiudicata (con la presentazione di una domanda di ammissione al concordato preventivo che, in quanto priva di informazioni rilevanti per i creditori, era destinata a non essere omologata) la chance di vittoria in giudizio.

L'obbligo in capo al fallito di mettere a disposizione le scritture contabili sorge con la notifica della sentenza di fallimento

Cass. pen., sez. I, 22 dicembre 2023, n. 51398

È con la notifica rituale della sentenza di fallimento e non con la successiva comunicazione del curatore che sorge in capo al fallito l'obbligo di mettere a disposizione le scritture contabili dell'ufficio. È da questo momento che il fallito acquisisce anche la consapevolezza che rappresenta una delle componenti del dolo specifico della bancarotta documentale. Non assume, pertanto, alcuna rilevanza la notifica dell'invito del curatore all'esibizione dei libri contabili.

Bancarotta fraudolenta in caso di stipulazione di un contratto di leasing con simulazione del prezzo

Cass. pen., sez. V, 20 dicembre 2023, n. 50797

1) È distrattiva la cessione di beni in esecuzione di un contratto di locazione finanziaria nel quale le parti hanno simulato la pattuizione del prezzo, intendendo invece escluderne il versamento. La simulazione è ricavabile da elementi quali la lunga dilazione per il pagamento prevista dal contratto, l'assenza di pattuizioni in ordine alla corresponsione di interessi o alla prestazione di garanzie, la riconducibilità di entrambe le società contraenti agli imputati, l'omesso pagamento del corrispettivo nel momento in cui esso, dopo diversi anni, è divenuto esigibile e la assenza di iniziative da parte della cessionaria per ottenere l'adempimento.

2) Il recupero del bene distratto a seguito di azione revocatoria non spiega alcun rilievo sulla sussistenza dell'elemento materiale del reato di bancarotta, il quale - perfezionato al momento del distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore - viene a giuridica esistenza con la dichiarazione di fallimento, mentre il recupero della res rappresenta solo un posterius - equiparabile alla restituzione della refurtiva dopo la consumazione del furto - avendo il legislatore inteso colpire la manovra diretta alla sottrazione, con la conseguenza che è tutelata anche la mera possibilità di danno per i creditori e tale principio può essere esteso all'ipotesi in cui il recupero avvenga a seguito di azione di risoluzione per inadempimento esercitata dal curatore fallimentare.

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