È preclusa la domanda di simulazione dell’atto di scissione perfezionato

23 Gennaio 2024

Il Tribunale di Catanzaro aderisce all'orientamento che ritiene ammissibile l'azione revocatoria ordinaria di un atto di scissione societaria. Resta preclusa, invece, l'azione di simulazione.

Massima

Alla luce del combinato disposto dagli artt. 2504-quater e 2506-ter, comma 5, c.c., che prevedono a favore dei creditori una tutela specifica, è preclusa qualsiasi statuizione che comporti la caducazione degli effetti della scissione, ivi compresa la simulazione ex art. 1414 c.c.

È, invece, ammissibile l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'atto di scissione societaria, in quanto, diversamente dalla domanda di simulazione, mira ad ottenerne la dichiarazione di inefficacia relativa, rendendolo inopponibile al creditore pregiudicato.

Il caso

La vicenda fattuale in commento prendeva le mosse dall'azione di accertamento spiegata dagli attori e finalizzata a conseguire i compensi per prestazioni professionali nei confronti di una società, poi oggetto di scissione.

A tal fine gli attori spiegavano una duplice domanda:

1) azione di simulazione ex art. 1414 c.c., finalizzata a dichiarare simulato l'atto di scissione societaria, con la conseguenza che nessun effetto traslativo della proprietà dei beni immobili era stato prodotto nei confronti della massa dei creditori;

2) azione revocatoria ex art. 2901 c.c., atteso che detto atto era, comunque, pregiudizievole delle ragioni dei creditori attori, cui discenderebbe come logico corollario la dichiarazione di inefficacia nei loro confronti.

Le due domande erano spiegate nel medesimo giudizio, stante la pacifica possibilità di cumulare le stesse (v. Cass. 17867/2007).

Per ciò che di interesse, l'azione spiegata era oggetto di integrale rigetto.

In merito alla prima domanda, il Giudice calabro non accoglieva la domanda, poiché era preclusa la domanda di simulazione dell'atto di scissione. Ciò, poiché la facoltà di proporre opposizione alla decisione di scissione da parte dei creditori anteriori all'iscrizione nel registro delle imprese o alla pubblicazione nel sito internet della società, preclude la caducazione degli effetti dell'atto.

Parimenti non era accolta l'azione revocatoria, stante che parte attrice non aveva in alcun modo dimostrato l'insufficienza dei beni residui, dopo il perfezionamento della scissione, a soddisfare l'intero valore dei crediti degli attori.

Ad ogni modo, con la decisione in commento la Sezione Specializzata delle Imprese affermava che, posto che azione di simulazione e revocatoria sono cumulabili e possono, in generale, essere proposte nello stesso giudizio in forma alternativa o in via subordinata, alla luce del combinato disposto dagli artt. 2504-quater e 2506-ter, comma 5, c.c., che prevedono a favore dei creditori una tutela specifica, è preclusa qualsiasi statuizione che comporti la caducazione degli effetti della scissione, ivi compresa la simulazione ex art. 1414 c.c. mentre, conformemente a quanto statuito dalla Corte di Giustizia UE (con sentenza del 30.1.2020 in causa C-394/18) è, invece, ammissibile l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'atto di scissione societaria, in quanto, diversamente dalla domanda di simulazione, mira ad ottenerne la dichiarazione di inefficacia relativa, rendendolo inopponibile al creditore pregiudicato.

La questione giuridica

La questione sottesa nel caso in esame verte nello stabilire se sia preclusa qualsiasi statuizione che comporti la caducazione degli effetti della scissione, ivi compresa la simulazione ai sensi dell'art. 1414 c.c.

Osservazioni

Prima di fornire soluzione alla questione giuridica in premessa, occorre una breve disamina degli istituiti coinvolti nel caso in disamina.

La simulazione si ha quando le parti, d'accordo, pongono in essere deliberatamente dichiarazioni difformi dal volere interno. Secondo la definizione classica, essa è il fenomeno dell'apparenza negoziale creato intenzionalmente dalle parti al fine di mostrare una realtà non corrispondente, in tutto o in parte, all'effettivo assetto d'interessi; le parti pongono in essere una divergenza consapevole e concordata tra volontà (effettiva e celata) e dichiarazione (fittizia e ostensibile).

Si distingue tra simulazione assoluta se le parti fingono di porre in essere un determinato negozio mentre in realtà non ne formano nessuno; è relativa, invece, quando vogliono un atto diverso - per la natura, l'oggetto, i soggetti - da quello ostensibile. In ordine a quest'ultima ipotesi si suole distinguere, sul piano meramente teorico, la simulazione relativa oggettiva da quella relativa soggettiva: la prima investirebbe l'oggetto del contratto, la misura della controprestazione, la data, la durata del rapporto, il luogo di stipulazione, la condizione, il termine; la seconda, per contro, interesserebbe i soggetti della fattispecie negoziale ossia la parte reale del contratto differisce da quella che appare (anche detta interposizione fittizia di persona).

Altresì, si parla di simulazione parziale quando l'accordo delle parti si riferisce solo ad uno o più elementi determinati del congegno simulatorio (come i soggetti, il prezzo, la data, la condizione) che, ai sensi dell'art. 1414, comma 2, c.c., verrebbero ad essere sostituiti da quelli dissimulati; per contro, resterebbero inalterati gli altri aspetti non toccati dall'intenzionale apparenza negoziale.

L'azione finalizzata a far accertare la simulazione è detta azione di simulazione. Essa è un'azione di accertamento imprescrittibile, normalmente diretta a fare accertare giudizialmente l'inefficacia totale o parziale del contratto e il reale rapporto intercorrente tra le parti.

La legittimazione ad agire spetta alle parti e ai terzi interessati cioè ai terzi attualmente o potenzialmente pregiudicati dalla situazione apparente.

Se la simulazione risulta dagli atti essa dev'essere rilevata anche d'ufficio quando la pretesa fatta valere in giudizio sia fondata sul contratto simulato.

Legittimati passivi dell'azione di simulazione sono i partecipi dell'accordo simulatorio. L'azione deve, quindi, essere proposta nei confronti di tutte le parti salvo che la simulazione sia fatta valere in via di eccezione, ovvero l'accertamento di essa debba essere compiuto in via incidentale.

I terzi pregiudicati dalla simulazione possono dare la prova di essa con qualsiasi mezzo, anche mediante testimoni e mediante presunzioni.

Le parti invece incontrano i limiti posti dalla disciplina comune delle prove. Hanno l'onere di provare la simulazione mediante la “controscrittura” essendo loro preclusa di regola la prova per testi e per presunzioni, in quanto si tratta di provare un fatto contestuale o anteriore contrario al contenuto del documento dal quale risulta il contratto simulato.

La simulazione può essere liberamente provata dalle parti, quando l'azione è diretta ad accertare la illiceità del contratto dissimulato.

Tornando al caso che ci occupa, la Sezione Specializzata in tema di Imprese presso al Tribunale di Catanzaro era chiamata a verificare la fondatezza delle azioni di simulazione e revocatoria, spiegate avverso un atto di scissione.

Conclusioni

A detta del Tribunale di Catanzaro, alla luce del combinato disposto dagli artt. 2504-quater e 2506-ter, comma 5, c.c., che prevedono a favore dei creditori una tutela specifica, è preclusa qualsiasi statuizione che comporti la caducazione degli effetti della scissione, ivi compresa la simulazione ex art. 1414 c.c.

Conformemente a quanto statuito dalla Corte di Giustizia UE (con sentenza del 30 gennaio 2020 in causa C-394/18) e dalla giurisprudenza di legittimità era, invece, dichiarata ammissibile l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'atto di scissione societaria, in quanto, diversamente dalla domanda di simulazione, detta azione mirava ad ottenerne la dichiarazione di inefficacia relativa, rendendolo inopponibile al creditore pregiudicato.

Già in passato la Suprema Corte aveva confermato la revocatoria dell'atto di scissione (v. Cass. n. 2153/2021), attesa la natura recuperatoria dell'azione soltanto nei confronti dei creditori pregiudicati, che avevano impugnato detto atto, anche in ragione del fatto che l'azione di cui all'art. 2901 c.c. svolge una funzione ripristinatoria della garanzia generica offerta dal patrimonio del debitore, di cui si può avvalere non soltanto il creditore anteriore, ma anche quello successivo al compimento dell'atto pregiudizievole, quando questo sia stato oggetto di accordo fraudolento.

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