Imprenditore cancellato dal RR.II. e accesso al concordato minore

23 Gennaio 2024

Ci si chiede se l’imprenditore individuale in stato di sovraindebitamento e cancellato dal RR.II. possa ricorrere, o meno, al concordato minore, ovvero se i percorsi consentiti dal CCII si limitino alla sola liquidazione controllata.

Un imprenditore individuale sovraindebitato che è stato cancellato dal Registro delle Imprese ha solo la possibilità di chiedere la liquidazione controllata o può accedere anche al concordato minore?

A prima vista, la soluzione al quesito “sembrerebbe” positiva: il solo strumento cui può ricorrere l'imprenditore individuale sovraindebitato, che sia stato cancellato dal registro delle imprese, è solo la liquidazione controllata.

Si rammenta, infatti, che l'art. 74, comma 1, CCII stabilisce, tra le condizioni di proponibilità della domanda di concordato minore, quella della prosecuzione dell'attività imprenditoriale con l'effetto di precludere il concordato minore a tutti quei soggetti che non svolgono più attività di impresa ovvero agli imprenditori minori che per le più varie ragioni hanno cessato l'attività.

Vero è che il secondo comma consente, al di fuori di tale caso, l'accesso ad un concordato minore liquidatorio, ma a sua volta, l'art. 33, comma 4, CCII dispone che “la domanda di accesso alla procedura di concordato minore (omissis) presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile”.

La risposta, come si diceva, parrebbe dunque positiva se si guarda solo al dato letterale (v. in tal senso Trib. Genova, 16 novembre 2022); in realtà, è tutt'altro che certa, come dimostra anche una recente giurisprudenza di merito contraria (si veda Trib. Ancona sez. II, 11 gennaio 2023), secondo la quale la pregressa cancellazione dell'imprenditore individuale dal Registro delle imprese non sarebbe ostativa all'apertura della procedura in parola.

Come evidenziato anche in dottrina (v. F. Cesare, L’imprenditore cessato tra piano di ristrutturazione e concordato minore, in questo Portale, 29 agosto 2023), se all'imprenditore cancellato si impedisse l'accesso alla procedura di concordato minore o alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, i percorsi consentiti dal CCII si ridurrebbero alla sola liquidazione controllata. Tale circostanza non si accorderebbe però con i principi sottesi al CCII, che prevedono per tutte le posizioni soggettive la doppia via della soluzione regolatoria e della soluzione liquidatoria.  Ci sarebbe infatti una limitazione degli strumenti disponibili all'esdebitazione dell'imprenditore individuale e un'esclusione ingiustificata dall'utilizzo degli strumenti di natura regolatoria.

La duplicità delle soluzioni sembra peraltro confermata anche dall'art. 271 CCII, che impone pur sempre un'alternativa alla liquidazione controllata che fosse proposta dal creditore: si segnala infatti che in questo caso il debitore, nel difendersi dalla richiesta del creditore, ha la possibilità di chiedere l'accesso ad una procedura regolatoria.

Non va poi dimenticata la tesi avanzata da Trib. Ancona, 11 gennaio 2023, secondo cui l'art. 33, comma 4, CCII va riferito solo alle imprese collettive e non all'imprenditore individuale: con la cancellazione dal Registro delle imprese si determina infatti l'estinzione della società, mentre per l'impresa individuale si pone fine solo all' attività, poiché l'imprenditore sopravvive alla cessazione di quest'ultima. Questi potrebbe ritrovarsi sovraindebitato per debiti d'impresa (di natura non consumeristica) con l'effetto di poter accedere al concordato minore.

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