Lavoratore caregiver: in caso di rifiuto del trasferimento le ragioni poste a fondamento devono essere dotate di particolare rilevanza
01 Febbraio 2024
La richiesta di trasferimento ex art. 33 l. n. 104/1992 può essere rigettata dal datore in ragione della volontà di procedere a nuove assunzioni, presso la sede richiesta dal lavoratore che assiste il familiare disabile, mediante la stipulazione di contratti di apprendistato professionalizzante? In base a quanto previsto dall'art. 33, co. 5, l. n. 104/1992, il lavoratore che assiste una persona con disabilità in situazione di gravità ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere. Tale disposizione, si precisa, deve essere interpretata nel senso che il diritto del lavoratore può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, oltre che al momento dell'assunzione, anche nel corso del rapporto di lavoro, in coerenza con la funzione solidaristica della disciplina e con le esigenze di tutela e garanzia dei diritti del soggetto portatore di handicap, sempreché il posto richiesto risulti esistente e vacante e non sussistano ragioni ostative. Infatti, è posto a carico del datore l'onere di provare la sussistenza di ragioni organizzative, tecniche e produttive che impediscono l'accoglimento delle richieste del lavoratore, mentre al giudice spetta procedere al necessario bilanciamento, imposto dal quadro normativo nazionale e sovranazionale, tra gli interessi e i diritti del lavoratore e del datore, parimenti meritevoli di tutela, valorizzando le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile ogni volta che le esigenze tecniche, organizzative e produttive non risultino effettive e, comunque, insuscettibili di essere soddisfatte mediante altre modalità. Potrebbe, pertanto, dubitarsi che un tale impedimento all'accoglimento della richiesta del dipendente possa ritenersi sussistente solo in ragione della volontà datoriale di coprire i posti vacanti presso la sede richiesta dal lavoratore-caregiver mediante la stipulazione di contratti di apprendistato professionalizzante. In questa ipotesi, infatti, sarebbe opinabile la pregnanza e rilevanza delle ragioni addotte, tenuto conto dei particolari interessi tutelati dall'art. 33 prefato. |