I lavori straordinari del condominio approvati prima del rogito devono essere pagati dal venditore
22 Gennaio 2024
Con la sentenza n. 10025 del 2 novembre scorso, il Tribunale di Napoli si pronuncia riguardo una vicenda che vedeva coinvolti il nuovo proprietario di un'unità immobiliare posta in un condominio e la società appaltatrice che aveva svolto dei lavori approvati con una delibera antecedente all'atto di rogito di compravendita. La società creditrice ingiungeva il pagamento delle somme dovute per i lavori svolti a un condomino individuato come moroso. Il condomino si opponeva e chiamava in causa il terzo, ovvero la precedente proprietaria dell'unità immobiliare titolare dell'immobile alla data della delibera di approvazione dei lavori. Chiedeva il condomino ingiunto di «accertare e dichiarare l'evidente carenza dei presupposti di legge per la concessione del decreto monitorio per le motivazioni su indicate e, per l'effetto, annullare e/o revocare il D.I. […] condannare parte opposta al pagamento delle spese e compensi di causa con distrazione ai sottoscritti procuratori antistatari». La società appaltatrice dei lavori si costituiva chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo e il rigetto dell'opposizione. La terza chiamata in causa, la proprietaria dell'unità abitativa ai tempi della delibera di approvazione dei lavori, si costituiva chiedendo l'estromissione dal procedimento nonché rigettare ogni domanda proposta nei suoi confronti. Il Tribunale riteneva la causa matura per la decisione e si pronunciava nel merito. Il giudice richiamava la giurisprudenza in merito secondo la quale «i lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio condominiale devono essere pagati dal soggetto che era proprietario dell'appartamento al momento in cui i lavori stessi sono stati deliberati, ossia sottoposti al vaglio dell'assemblea e da questa votati». Nell'esaminare la controversia il giudice procede a distinguere tra lavori di ordinaria amministrazione e lavori di straordinaria amministrazione. Nel caso di lavori di ordinaria amministrazione, l'onere del pagamento sorge allorquando viene compiuta l'attività gestionale riguardante la manutenzione, la conservazione e il godimento del bene condominiale; per cui anche se tali spese vengono deliberate in un momento antecedente la compravendita, le relative spese verranno sostenute dell'acquirente (cfr. Cass. civ., n. 10235/2013). Diversamente, nel caso di lavori di straordinaria amministrazione l'onere del relativo pagamento sorge nel momento in cui vi è la delibera dei condomini di approvazione di tali lavori. Di conseguenza sarà il proprietario dell'unità immobiliare alla data della delibera di approvazione dei lavori che dovrà sostenerne le spese e non il successivo acquirente. Per questi motivi nonché per il fatto che la terza chiamata in causa non aveva prodotto alcunché riguardo a un eventuale accordo intercorso tra la stessa e l'acquirente in merito a eventuali stipulazioni in senso difforme, il Tribunale accoglie l'opposizione e condanna la terza chiamata in causa al pagamento delle somme dovute alla società. Fonte: dirittoegiustizia.it |