Cartella di pagamento con sanzioni amministrative pecuniarie che si intendono contestare nell’an e nel quantum: è corretto presentare il ricorso al giudice tributario?
25 Gennaio 2024
La Legge Finanziaria per l'anno 2002 interveniva sull'art. 2 del rito tributario (d.lgs. n. 546/1992) estendendo la giurisdizione tributaria, da un punto di vista soggettivo, alle controversie concernenti sanzioni amministrative non tributarie purché irrogate da Uffici Finanziari. Tale impostazione veniva convalidata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (*) le quali estendevano la giurisdizione tributaria anche alle controversie aventi ad oggetto violazioni diverse da quelle tributarie, assumendo fondamentalmente rilievo l'organo che irrogava le sanzioni amministrative. Sennonché il contesto è mutato con l'intervento della Corte Costituzionale (**) che dichiarava l'illegittimità dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 nella parte in cui attribuiva alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguissero alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria. La Consulta ha a più riprese affermato che la giurisdizione tributaria «deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto» e non può essere ancorata «al solo dato formale e soggettivo, relativo all'ufficio competente ad irrogare la sanzione». La Corte Costituzionale ha, altresì, affermato che «la giurisdizione tributaria deve essere considerata un organo speciale di giurisdizione preesistente alla Costituzione» e che «l'identità della “natura” delle materie oggetto di tali giurisdizioni costituisce, cioè, una condizione essenziale perché le modifiche legislative di tale oggetto possano qualificarsi come una consentita “revisione” dei giudici speciali e non come una vietata introduzione di un “nuovo giudice speciale» (sentenza n. 64 del 10 marzo 2008). La Consulta ha anche riconosciuto che l'oggetto di tale giurisdizione, così come la disciplina degli organi speciali, ben possano essere modificati dal legislatore ordinario, il quale, tuttavia, incontra precisi limiti costituzionali consistenti nel «non snaturare (come elemento essenziale e caratterizzante la giurisprudenza speciale) le materie attribuite» a dette giurisdizioni speciali e nell'«assicurare la conformità a Costituzione» delle medesime giurisdizioni (ordinanza n. 144 del 20 aprile 1998). Nel caso di specie, pertanto, le sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni delle disposizioni del Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza, non avendo natura tributaria, sono attratte alla giurisdizione ordinaria e non tributaria anche se irrogate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Peraltro, con riferimento al settore specifico e, in particolare, alla gestione di apparecchi da intrattenimento negli esercizi pubblici, le Sezioni Unite della Suprema Corte (***) ha risolto il dibattito giurisprudenziale sviluppatosi in materia precisando che “Sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie concernenti l'opposizione ad una sanzione amministrativa per detenzione di apparecchi da intrattenimento in difformità dalle regole previste dall'art. 110 TULPS, non avendo tale sanzione natura tributaria, in quanto consegue alla violazione di norme volte a garantire un corretto svolgimento negli esercizi pubblici della gestione di apparecchi da intrattenimento, ed è preposta a reprimere, nel pubblico interesse, attività abusive e, dunque, illecite che possano pregiudicare, per effetto dell'installazione e dell'utilizzo di apparecchi non conformi alle prescrizioni ed alle caratteristiche di legge, la regolarità delle giocate”.
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