Omessa comunicazione preventiva della data di inizio lavori per interventi di recupero edilizio, si ha diritto alla detrazione delle spese sostenute se trasmessa da uno dei comproprietari?
31 Gennaio 2024
L'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha introdotto delle disposizioni agevolative volte a favorire interventi di recupero del patrimonio edilizio con detrazione delle spese sostenute a tal fine. Tra gli adempimenti a carico del contribuente per poter godere dell'agevolazione vi era l'obbligo di comunicazione dell'inizio dei lavori al centro Operativo di Pescara, obbligo poi abrogato dall'art. 7 del decreto legge m. 70/2011 (c.d. “Decreto Sviluppo”), entrato in vigore il 14 maggio 2011 e contenente varie misure di semplificazione fiscale. Tale novella ha sostituito l'obbligo di inviare la comunicazione preventiva di inizio lavori con l'obbligo di indicare taluni dati nella dichiarazione dei redditi e di conservare la documentazione prevista dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 149646 del 2 novembre 2011. La circolare 1 giugno 2012 n. 19 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa – ha chiarito che applicandosi la detrazione per anno d'imposta, laddove le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati nel 2011 e la detrazione indicata nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2012, è possibile fruire della detrazione per i lavori iniziati nel 2011, anche nell'ipotesi di mancato invio della comunicazione preventiva, a condizione che siano indicati nella dichiarazione dei redditi (730/2012, UNICO 2012) i dati richiesti dalla lett. a) del decreto interministeriale n. 41 del 1998 e che sia conservata la relativa documentazione. Nel caso di specie, trattandosi di spese sostenute nel 2010 tale obbligo era da considerarsi ancora vigente e indispensabile per usufruire della detrazione di imposta sulle spese sostenute dal contribuente nel 2010 per gli interventi di recupero edilizio effettuati. Tuttavia, occorre tenere in considerazione l'art. 2, comma 2, del Decreto Ministeriale 6 marzo 1998, contenente le istruzioni da utilizzare per trasmettere al COP la comunicazione concernente la data di inizio lavori. In particolare il citato D.M. prevedeva che “in caso di comproprietà, contitolarità di diritti reali o di coesistenza di più diritti reali su uno stesso immobile, se più di un contribuente, avendo sostenuto le spese, intende fluire della detrazione, il modulo, con allegata la documentazione, può essere trasmesso da uno soltanto di essi” e che “in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente che non ha trasmesso il suddetto modulo deve indicare il codice fiscale del soggetto che ha adempiuto l'obbligo anche per suo conto”. Pertanto, nella fattispecie concreta, la ripresa fiscale verrebbe meno laddove la comunicazione dell'inizio lavori sia stata effettuata da uno dei comproprietari, condizione sufficiente per esonerare il contribuente, destinatario della cartella che recupera la detrazione, dall'effettuare anch'esso analoga comunicazione. A tal fine, sarebbe sufficiente la certificazione dell'intermediario (CAF) apposta in calce alla dichiarazione dei redditi del comproprietario attestante l'esibizione da parte di quest'ultimo - oltre alla documentazione relativa alle spese per l'intervento di recupero - anche della ricevuta della raccomandata inviata al Centro Operativo di Pescara. |