La dichiarazione semplificata e l’eliminazione della CU

Saverio Capolupo
29 Gennaio 2024

Con il d.lgs. n. 1/2024 è stata dettata una disciplina di razionalizzazione e semplificazione delle norme riguardanti gli adempimenti tributari, provvedendo ad una loro revisione generale sebbene non tutte le modifiche trovino applicazione dal primo gennaio 2024. Per quanto interessa in questa sede va segnalata, innanzitutto, l'introduzione della dichiarazione dei redditi semplificata per cui gli interessati dovranno soltanto confermare i dati e le informazioni disponibili nell'area riservata presso l'Agenzia. Detti dati saranno successivamente allocati nei campi di competenza in via automatica. Progressivamente la procedura sarà estesa anche ad altrui redditi percepiti da soggetti non titolari di partita IVA

Premessa

Con il d.lgs. 8 gennaio 2024, n. 1 è stata data attuazione alla delega di cui all'articolo 16, comma 1, della legge n. 111 del 2023, in materia di razionalizzazione e semplificazione delle norme riguardanti gli adempimenti tributari, provvedendo ad una loro revisione generale, fatta eccezione per quanto concerne le accise e le altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.

Sul piano generale il provvedimento ha apportato rilevanti innovazioni relativamente agli obblighi di dichiarazione per i contribuenti e per i sostituti d'imposta agendo, allo stesso tempo, sulla relativa modulistica nonché sugli adempimenti connessi al pagamento dei tributi con riguardo anche alla riorganizzazione delle scadenze dei pagamenti e delle dichiarazioni.

Misure di semplificazione sono state dettate anche in materia di adempimenti concernenti gli indici sintetici di affidabilità fiscale – ISA, sulla sospensione dell'invio ai contribuenti di specifici atti di contestazione o di invito alla compliance.

Di particolare rilevanza anche la misura diretta ad evitare la decadenza dai benefici fiscali in caso specifico di inadempimento solamente formale in dichiarazione, la creazione di un modello unico di delega per i professionisti che si interfacciano con l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Non poteva mancare, ovviamente, considerato lo sviluppo degli ultimi anni, la norma diretta a rafforzare i servizi digitali dell'Agenzia delle entrate per i contribuenti e gli intermediari, l'incremento delle informazioni disponibili nel cosiddetto “cassetto fiscale” e una disposizione volta alla più agevole comunicazione tra Agenzia delle entrate e comuni in merito alle attività di frazionamento immobiliare.

Non tutte le innovazioni troveranno applicazione a decorrere dal 2024; alcune, invero, entrano in vigore dal 2025 e qualcuna addirittura dal 2026. In ogni caso, sono numerosi i provvedimenti attuativi che dovranno essere emanai dal Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Da una prima lettura molti dei principi introdotti sono pienamente condivisibili e di sicuro aiuto ai contribuenti e ai sostituti d'imposta, fermo restando che un giudizio complessivo potrà essere formulato soltanto una volta noto il quadro giuridico, anche secondario, di riferimento. In ogni caso, è indiscutibile che l'Agenzia delle entrate si stia sempre più sostituendo  ai contribuenti con conseguente utilizzo, in modo sempre più marcato dell'intelligenza artificiale, sebbene, soprattutto per le detrazioni e le deduzioni, almeno fino a quando non saranno semplificate, il compito resta comunque di non agevole gestione, a maggior  ragione per i contribuenti che non hanno eccessiva dimestichezza con l'informatica.

La dichiarazione semplificata

Allo stato attuale, la dichiarazione precompilata è resa disponibile direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate o, conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale ovvero tramite un centro di assistenza fiscale o un iscritto nell'albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell'assistenza fiscale.

Per effetto delle modifiche apportate l'Agenzia delle entrate rende disponibili al contribuente, in modo analitico, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate dall'interessato. Le informazioni sono accessibili direttamente dai contribuenti titolari di alcune categorie di redditi in un'apposita area riservata del sito internet della già menzionata Agenzia, mediante un percorso semplificato e guidato.

I dati confermati o modificati vengono riportati in via automatica nella dichiarazione dei redditi, che il contribuente può presentare direttamente in via telematica. Dette informazioni, inoltre, sono rese disponibili anche per il tramite dei soggetti delegati che possono confermarli o modificarli ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Sul versante temporale,  le informazioni saranno accessibili al solo contribuente, a decorrere dal 2024, mentre dal 2025 anche al proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale ovvero tramite al centro di assistenza fiscale o gli iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell'assistenza fiscale,  i quali in sede di accesso  potranno confermarli o modificarli.

In sostanza, si è in presenza di una nuova modalità semplificata di presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata per dipendenti e pensionati. Trattasi, pertanto, di un nuovo meccanismo di interazione con il contribuente, non più basato sui campi del modello dichiarativo, ma direttamente sulle informazioni a disposizione dell'Agenzia delle entrate.

I dati confermati o modificati sono riportati in maniera automatica nei campi corrispondenti della dichiarazione senza la necessità per il contribuente di consultare le istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi.

Il nuovo meccanismo è di particolare importanza in quanto interessa una platea di circa 37 milioni di contribuenti costituiti per circa due terzi da lavoratori dipendenti e per poco più di un terzo da pensionati. Al centro c'è un nuovo tipo di rapporto Fisco-contribuente, che consentirà a quest'ultimo di tenere fede agli adempimenti dichiarativi in modo più snello, utilizzando una dichiarazione semplificata.

Si tratta di una fase di sperimentazione, che via via verrà estesa anche ad altre categorie.

Considerato che l'utilizzo della dichiarazione dei redditi semplificata è tuttora ancora molto limitato è auspicabile che la nuova procedura coinvolga un numero maggiore di soggetti. Molto dipenderà, ovviamente, dalla capacità dell'Agenzia delle entrate di introdurre una procedura semplice nella sua progressione e di agevole comprensione, risultato che potrà essere raggiunto soltanto se l'emanando provvedimento attuativo del Direttore dell'Agenzia delle entrate saprà utilizzare un linguaggio che non sia comprensibile soltanto agli esperti del settore.

D'altra parte, i vantaggi non sono indifferenti ove si consideri che, nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, ovvero mediante CAF o professionista, senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi.

Su tali dati, tuttavia, resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni da parte del Fisco

Va da sé che le esclusioni dal controllo di cui sopra non operano in caso di presentazione, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, della dichiarazione precompilata con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, fatta eccezione per i dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati.

Il medesimo principio è stato esteso anche con riferimento alla nuova procedura al pari della responsabilità in caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista. In tali ipotesi, invero,  il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi.

L’estensione del modello semplificato

Va valutata positivamente la possibilità di utilizzare la dichiarazione precompilata da parte dei possessori di tutte le tipologie reddituali riconducibili alle persone fisiche non titolari di partita IVA.

In modo del tutto innovativo, poi, è stata riconosciuta ai contribuenti con un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, la facoltà, finora prevista solo per i contribuenti privi di sostituto d’imposta, di richiedere direttamente il rimborso IRPEF all’Agenzia delle Entrate così come di effettuare i pagamenti delle imposte dovute con modello F24 il entro il 30 giugno.

Va anche ricordato che, in caso di presentazione della dichiarazione direttamente all’Agenzia delle entrate, l’applicativo della dichiarazione precompilata mette a disposizione la delega di pagamento, che può essere confermata o modificata e quindi trasmessa mediante lo stesso applicativo.

Secondo quanto emerge dagli atti parlamentari i contribuenti non titolari di partita Iva e in possesso di categorie reddituali ad oggi escluse dal modello 730, sono  quantificati in oltre 5 milioni di soggetti, ossia il 59 per cento del totale dei contribuenti che ricorre alla presentazione del modello Redditi Persone Fisiche.

La progressiva implementazione dei contribuenti coinvolti avviene attraverso un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che approva il modello di dichiarazione semplificato. Con tale provvedimento saranno stabilite anche le tipologie reddituali che gradualmente, per ciascun anno d’imposta, possono essere dichiarate con tale modello.

L'eliminazione della Certificazione Unica per forfettari e soggetti in regime fiscale di vantaggio

Per effetto della modifica dell'art. 4 del d.P.R. n. 322/1998, sono stati esonerati i sostituti d'imposta dal rilascio della Certificazione Unica dei redditi di lavoro autonomo nei confronti dei soggetti forfetari o che si avvalgono del regime di vantaggio previsto per l'imprenditoria giovanile. Tale scelta  si è resa opportuna per evitare un inutile doppione atteso che i dati relativi ai compensi verranno resi disponibili e in automatico presso gli archivi dell'Agenzia delle entrate.

Invero, viene meno l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica, a partire dal 1° gennaio 2024, per i forfettari e per i soggetti in regime fiscale di vantaggio; dai dati contenuti nella fattura, trasmessi telematicamente, sarà pertanto possibile per l'amministrazione finanziaria ottenere le informazioni reddituali.

Al riguardo, è appena il caso di ricordare che, successivamente al primo gennaio 2024, le fatture relative alle operazioni  passano attraverso il Sistema di Interscambio esonerando, in tal modo,  dallo specifico adempimento circa 1,8 milioni di soggetti.

I sostituti d'imposta che beneficeranno della semplificazione sono da identificare nelle persone fisiche titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85 mila euro e hanno sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori. Al riguardo, va ricordato che  i contribuenti che conseguiranno compensi o ricavi superiori ai 100 mila non potranno fruire, sin da subito, del regime forfettario, senza attendere l'anno fiscale seguente.

Per contro, i soggetti interessati se superano la soglia degli 85 mila,  ma non raggiungono quella di 100 mila euro, cesseranno di essere assoggettati al regime forfettario a decorrere dall'anno successivo.

Tralasciando i vantaggi fiscali previsti per dette categorie, può essere, invece, risultare utile ricordare che i giovani imprenditori, i disoccupati e i lavoratori in mobilità che esercitano una nuova attività possono adottare anch'essi un regime fiscale di vantaggio che prevede un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali pari al 5%. 

La semplificazione e lo snellimento delle procedure fiscali introdotte comportano che, a decorrere dall'anno d'imposta 2024, i sostituti di imposta che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il regime forfettario ovvero il regime fiscale di vantaggio sono esonerati dal rilascio della certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica.

La certificazione è unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali.

La comunicazione cessazione incarico di depositario delle scritture contabili

Con il decreto-legge n. 1/2024 è stato, finalmente, anche disciplinato il rapporto tra il contribuente e il professionista depositario delle scritture contabili. Uno degli adempimenti da assolvere nella compilazione della dichiarazione di inizio attività, ai fini IVA, riguarda, oltre alla specificazione - ad esempio - del tipo e l'oggetto dell'attività e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili,  l’indicazione del luogo o dei luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti e, quindi, l’indicazione del professionista al quale è stata affidata la tenuta e la conservazione di tale documentazione.

In via generale, se il contribuente decide di revocare l’incarico, è tenuto a denunciare, entro trenta giorni, all’Agenzia delle entrate la cessazione dell’incarico precedentemente conferito e il nuovo luogo di deposito delle scritture.

Per effetto della citata integrazione è stato colmato un vuoto rilevante atteso che, ove il contribuente non avesse assolto a tale adempimento, la previgente normativa non prevedeva la possibilità per il depositario delle scritture di comunicare all’Agenzia delle entrate la cessazione dell’incarico precedentemente assunto.

Le conseguenze non erano del tutto irrilevanti ove si consideri che, in caso di controllo, i verificatori, attenendosi alle risultanze ufficiali dell’Anagrafe tributaria, si sarebbero recati presso il depositario cessato con evidente inutile dispendio di tempo e di risorse.

Per evitare detto inconveniente è stato previsto che il depositario, previa comunicazione al proprio assistito, possa trasmettere all’Agenzia delle entrate una comunicazione da cui risulti la cessazione dell’incarico.

A tal fine si è provveduto ad integrare l’articolo 35 del d.P.R. n. 633/1972 per cui nel caso di variazione del luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti, se il contribuente ha affidato a terzi l’incarico di tenuta e conservazione dei predetti libri e documenti e non provvede, in caso di cessazione del relativo incarico, alla presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, nei successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine ivi previsto, il depositario avvisa il contribuente. A decorrere dalla data di invio di quest’ultima comunicazione, il luogo di conservazione si presume coincidere con il domicilio fiscale del contribuente.

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