Clausole vessatorie e controllo del g.e. in sede di opposizione all'esecuzione
24 Gennaio 2024
Il quesito pone un problema che sovente si presenta in sede esecutiva. Infatti, spesso si assiste alla difesa del debitore il quale, anche a ragione, eccepisca un vizio del titolo esecutivo sul quale si fonda l’esecuzione stessa e sollevi tale vizio solamente in sede di opposizione all’esecuzione che è quella opposizione, si ricorda, ove si fanno valere i vizi tali da rendere invalido o, comunque, non utilizzabile il titolo esecutivo posto alla base del procedimento. Il problema nasce proprio dal fatto che i vizi del titolo vanno eccepiti nel merito della formazione dello stesso e non possono essere proposti per la prima volta in sede esecutiva, trattandosi di un procedimento ove si possono far valere solamente vizi propri dello stesso fra i quali anche quelli relativi alla validità di un titolo esecutivo, validità che, però, deve essere valutata in sede di merito e non in sede esecutiva. Chiarito quanto sopra, dobbiamo chiederci se in sede esecutiva si possano rilevare vizi relativi alla presenza di clausole vessatorie, tali da inficiare la validità del titolo stesso. Sul punto vi è una diffusa e consolidata giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, secondo la quale, se la procedura esecutiva si svolge in forza di un titolo giudiziale, il debitore non può dedurre in sede di opposizione questioni che afferiscono alla sussistenza del diritto azionato, ove antecedenti alla formazione del titolo stesso. Infatti, ai sensi dell'art. 161 c.p.c., la regola processuale generale è quella della conversione dei vizi di nullità in motivi di gravame. Di conseguenza il debitore, ove voglia fare valere, come nel caso che ci occupa, un vizio derivante dalla presenza nel titolo di clausole vessatorie (o abusive) dovrà far valere la circostanza in sede di merito e non in sede di opposizione all’esecuzione. Si riporta, di seguito, una recente giurisprudenza di merito che conferma questa posizione: “In sede di opposizione all'esecuzione assumono rilievo soltanto le questioni attinenti al diritto del creditore di procedere in executivis sulla base di un titolo formalmente valido ed in assenza di cause sopravvenute di inefficacia, senza che possano venire in rilievo profili cognitori di accertamento dell'obbligazione anche ove gli stessi riguardino l'invalidità di una clausola vessatoria dedotta dal debitore/consumatore.” (Tribunale Teramo, 09/06/2021, n. 914). |