La vendita forzata, la pubblicità e le nullità consequenziali alla violazione della lex specialis
25 Gennaio 2024
Massima Le condizioni stabilite dal giudice nell'ordinanza di delega delle operazioni di vendita forzata, anche quelle riferite alla pubblicità ulteriore rispetto alle forme minime ed obbligatorie di cui all'art. 490 c.p.c. comma primo e secondo, vanno necessariamente rispettate a garanzia degli interessati alla gara ed a garanzia della trasparenza e della legittimità dell'intera procedura. Pertanto, la violazione comporta l'illegittimità dell'aggiudicazione che può essere eccepita da chiunque partecipi alla procedura esecutiva, compreso il debitore, nelle forme dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. Il caso Nell’espropriazione immobiliare incardinata dinanzi al Tribunale di Brescia, i debitori esecutati proponevano due diverse opposizioni agli atti esecutivi: la prima avverso l’aggiudicazione del bene pignorato disposta dal professionista delegato alla vendita, la seconda avverso il decreto di trasferimento emesso dal Giudice dell’esecuzione. Disposta preliminarmente la riunione dei due procedimenti in cui si costituivano il creditore procedente e quelli intervenuti, le opposizioni venivano entrambe rigettate. La questione Avverso la decisione del Tribunale, i debitori esecutati hanno proposto uno actu ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, articolato in due motivi, denunciando la violazione degli artt. 490, comma 3, 569 e 576 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c. Il primo motivo eccepisce l'omessa pubblicazione dell'estratto dell'avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche. Detto adempimento, nell'avviso di vendita del 15 settembre 2017, è subordinato all'operatività del portale ed alla emanazione delle specifiche tecniche sulle modalità di pubblicazione. Le modalità di pubblicazione sono state emanate ed adottate con decreto pubblicato sul portale dei servizi telematici del Ministero in data 18 giugno 2017, quindi prima dell'avviso di vendita. Ciò, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di merito che fa riferimento al decreto Ministeriale del 5 dicembre 2017 che, invece, è inerente all'accertamento della piena funzionalità del portale. Il secondo motivo eccepisce la parziale ed incompleta pubblicazione su uno dei siti internet indicati nell'avviso di vendita, dell'elaborato peritale e dei rilievi fotografici del bene in vendita. Evidenzia quindi la palese violazione dell'art. 490, comma 3, c.p.c. in forza del quale possono essere previsti, oltre agli adempimenti minimi ed obbligatori di cui al primo ed al secondo comma, adempimenti pubblicitari ulteriori rimessi alla discrezionalità del giudice in base anche alle scelte gestionali dell'ufficio. Resta fermo che queste pubblicità aggiuntive (rispetto a quelle dei commi precedenti), se previste nell'avviso di vendita, devono essere obbligatoriamente rispettate. Le soluzioni giuridiche La Cassazione ha accolto il primo ed il secondo motivo e, conseguentemente, annullato il decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Brescia in data 29 gennaio 2018. Entrambi i motivi infatti sono fondati. L'avviso di vendita prevedeva due diverse forme di pubblicità. La prima sul portale delle vendite pubbliche; la seconda su due siti internet, unitamente all'elaborato peritale ed ai rilievi fotografici. Nessuna delle due forme di pubblicità è stata correttamente adempiuta, in difformità da quanto formulato e contenuto nell'avviso di vendita dal quale si evinceva chiaramente la necessità di pubblicare integralmente sia l'avviso che l'elaborato peritale e le fotografie sui siti internet. Pertanto, la mancata pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche e la pubblicazione parziale su uno dei siti internet indicati, concretizzava una violazione dell'avviso di vendita. È noto che la fase liquidativa dell'espropriazione forzata, fino al trasferimento del bene, è disciplinata dall'ordinanza di vendita, indicandone termini e modalità che costituisce la lex specialis al cui rispetto il delegato è vincolato. Tali rilievi valgono anche per quanto riguarda la pubblicità: agli adempimenti obbligatori di cui al primo e secondo comma dell'art. 490 c.p.c., possono aggiungersi quelli previsti al terzo comma dello stesso articolo rimessi alla discrezionalità del giudice ed individuati a seconda delle esigenze dell'ufficio o delle caratteristiche del bene pignorato che - una volta stabiliti nella ordinanza di delega o nell'avviso di vendita, vanno rigorosamente rispettati. Da qui l'affermazione del principio per il quale la violazione delle indicazioni contenute nella lex specialis, anche inerenti forme e modalità di pubblicità, comporta l'illegittimità e l'invalidità dell'aggiudicazione, a prescindere dall'esito raggiunto, cui consegue la nullità del decreto di trasferimento opponibile all'aggiudicatario. Osservazioni La questione affrontata nella decisione commentata ha quali riferimenti normativi gli artt. 490,570,576,586 e 617 c.p.c. ed offre spunti per diverse considerazioni. A ben guardare, già in diverse occasioni la Suprema Corte ha chiarito che il difetto (o l'irregolarità) della pubblicità determina la nullità dell'atto esecutivo cui si riferisce e che tale nullità può essere fatta valere da tutti gli interessati, cioè da tutti i soggetti del processo esecutivo, compreso il debitore, attraverso lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi. Così, una prima pronuncia (Cass. civ. 7 maggio 2015 n. 9255) ha enunciato il principio secondo cui le diverse forme di pubblicità, anche quelle ulteriori ed integrative previste al comma terzo dell'art. 490 c.p.c. hanno identico valore rispetto a quelle minime necessarie a norma del comma primo e secondo del medesimo articolo, ai fini della regolarità del subprocedimento di vendita. Con la precisazione che tutte le forme e le condizioni previste nel subprocedimento di vendita devono essere scrupolosamente e rigorosamente osservate al fine di garantire sia l'uguaglianza e la parità di condizioni tra tutti i potenziali partecipanti alla gara, sia la trasparenza del procedimento, a pena d'illegittimità dell'eventuale aggiudicazione nelle more disposta. Lo stesso principio è stato poi ribadito dalla Suprema Corte (Cass. civ., sez. III, 9 luglio 2019 n. 18344) che ha accolto nel merito l'opposizione agli atti esecutivi perché la pubblicità dell'avviso di vendita risultava attuata in modo difforme dalle disposizioni del codice e dalla delega del giudice dell'esecuzione, con conseguente caducazione dell'aggiudicazione e del successivo decreto di trasferimento del bene. Riassumendo, la Corte evidenzia: a) l'obbligatorietà e la perentorietà della ordinanza (di vendita e/o delega) lex specialis che vincola il professionista delegato; b) la necessità di attenersi rigorosamente all'avviso di vendita, il cui contenuto è previsto e regolamentato dagli artt. 570 e 576 c.p.c., che è lo strumento attraverso il quale i terzi possono venire a conoscenza della vendita e parteciparvi. Resta da dire che l'inosservanza e quindi la violazione delle prescrizioni contenute nella delega o nell'avviso di vendita inerenti la pubblicità possono comportare due diverse conseguenze a seconda del momento in cui vengono sollevate: a) prima della vendita il giudice può pronunciare l'estinzione anticipata della procedura se la pubblicità sul PVP non è effettuata nei termini stabiliti per causa imputabile al creditore procedente o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo (art. 631-bis c.p.c. b) dopo la vendita, chiunque vi abbia interesse, può sollevare la nullità del decreto di trasferimento con l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2022, n. 8113). Riferimenti Oltre alla giurisprudenza richiamata nel testo, v. tra i contributi più recenti: A. Auletta, Aspetti problematici e insidie della pubblicità delle vendite forzate immobiliari, in www.inexecutivis.it del 25 luglio 2022; P. Farina, L’ennesima espropriazione immobiliare “efficiente” (ovvero accelerata, conveniente, rateizzata e cameralizzata), in Riv. dir. proc., 2016, 12 ss.; M. Gasbarrini, Pubblicità e portale delle vendite pubbliche, studio n.21-2018/E, in Studi e Materiali, 2/2018, 254 s.; L. Iannicelli, Pubblicità sul portale delle vendite pubbliche ed estinzione del processo esecutivo, in Riv. dir. proc., 2016, 1583 ss.; L. Salati, L’indefettibilita’ della pubblicita’ delle aste giudiziarie immobiliari: “se jetta lu bannu”, in www.ilcaso.it del 3 gennaio 2023; M.C. Vanz, sub art. 490 c.p.c., in AA.VV., Le nuove riforme dell’esecuzione forzata, Torino, 2016, 33 ss. |