Il venir meno dell’affectio societatis non basta per escludere il socio

La Redazione
25 Gennaio 2024

Il Tribunale di Venezia si pronuncia sulle cause di esclusione di un socio di società di persone, ribadendo che non è sufficiente il venir meno dell’affectio societatis.

Il venir meno dell'intuitus personae e della fiducia reciproca tra i soci non è di per sé sufficiente a legittimare l'esclusione del socio, giacché non rientra tra le cause di esclusione previste dall'art 2286 c.c.

L'esclusione del socio deve basarsi su specifici inadempimenti agli obblighi - derivanti dalla legge o dallo statuto, ai sensi dell'art. 2286 c.c. - e non sul generico mero venir meno dell'affectio societatis o sull'esistenza di contrasti tra soci, che rileveranno soltanto se e nella misura in cui siano effettivamente la conseguenza di violazioni.

L'onere della prova in merito alla sussistenza della causa di esclusione grava sulla società convenuta dal sodo escluso in sede di opposizione.

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