Il contributo per il mantenimento dell’iscrizione nell’albo ex art. 356 CCII in scadenza il 31 gennaio 2024

25 Gennaio 2024

È imminente la scadenza per il versamento del contributo ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’albo ex art. 356 CCII,  con riferimento al quale è stato recentemente pubblicato un comunicato sul sito del Ministero della Giustizia.

La prima scadenza per i neo-iscritti all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di cui all'art. 356 CCII, il cui primo popolamento si è chiuso il 31 marzo 2023, è il versamento del contributo per il mantenimento dell'iscrizione, che va effettuato entro il prossimo 31 gennaio 2024.

Ciò in base al regolamento, approvato con decreto del Ministro della Giustizia 3 marzo 2022 n. 75, recante disposizioni sul funzionamento del citato albo, in attuazione dell'art. 357 CCII, che demanda a un decreto del Ministero della giustizia la definizione delle modalità di iscrizione, sospensione e cancellazione dall'albo di cui all'art. 356 CCII, le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia, nonché l'importo del contributo a carico degli iscritti per l'iscrizione e il mantenimento dell'albo.

Il d.lgs. n. 147/2020 ha apportato all'art. 357 CCII delle integrazioni all'esito delle quali la lettera b) del comma 1 attribuisce al regolamento il compito di stabilire in particolare: “le modalità di sospensione e cancellazione, volontaria o disposta dal Ministero della Giustizia, dal medesimo albo, anche a seguito del mancato versamento del contributo previsto dal comma 2”.

Il regolamento, quindi, è lo strumento necessario e indispensabile a dare piena operatività all'albo degli incaricati dall'autorità giudiziaria.

Il contributo per l'iscrizione e per il mantenimento dell'albo; le modalità di pagamento

Il decreto n. 75/2022 citato prevede che sia dovuto a favore dell'ente presso il quale è istituito l'albo, e cioè del Ministero della giustizia, un contributo di iscrizione di € 150,00, al quale si aggiunge, a partire dall'anno successivo a quello di iscrizione, il contributo annuo di € 50,00 per il mantenimento dell'iscrizione all'albo.

La precisazione, presente nel regolamento, che il contributo dovuto per l'iscrizione alla sezione ordinaria vale anche per l'iscrizione alla sezione OCRI è inutile, essendo la sezione OCRI un'incoerenza da correggere.

Il termine per il versamento, in analogia con il contributo per l'iscrizione al registro dei revisori legali, scade il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello di prima iscrizione, con onere dell'iscritto di provvedere all'invio della quietanza di versamento al Ministero della giustizia entro il 30 aprile successivo a mezzo pec.

Il tardivo pagamento può essere effettuato con la maggiorazione degli interessi calcolati al saggio previsto dall'art. 1284 c.c.

Il mancato pagamento del contributo, una volta scaduto il termine, e ulteriormente decorsi novanta giorni, autorizza il responsabile a disporre, con decreto succintamente motivato, e comunicato senza ritardo all'interessato a mezzo pec, la sospensione dall'albo.

Se nei sei mesi successivi all'adozione del decreto di sospensione non interviene spontaneamente il pagamento, il responsabile dispone, con lo stesso procedimento seguito per la sospensione, la cancellazione dall'albo.

In tale caso la nuova domanda di iscrizione non può essere presentata prima del decorso di un anno dalla comunicazione della cancellazione.

È previsto un ampio ventaglio di modalità di pagamento del contributo, con bonifico bancario o postale, con modalità telematiche tramite la piattaforma Pago PA, con altri sistemi telematici, con carte di debito o prepagate, o più tradizionalmente attraverso versamento con conto corrente postale alla Tesoreria dello Stato, con imputazione al capitolo 2413/24 dell'entrata del bilancio dello Stato.

Il contributo dovuto al Ministero della giustizia – il cui importo già non insignificante potrà essere aggiornato ogni tre anni – per i professionisti ordinistici va a sommarsi ai contributi collegiali già dovuti ai rispettivi ordini di appartenenza, ai costi di formazione e degli aggiornamenti e costituisce un aggravio collegato allo svolgimento di attività che sono già patrimonio delle professioni legali e contabili, aggravio che è stato già stigmatizzato dai consigli nazionali degli avvocati e dei dottori commercialisti.

L'invio della quietanza di avvenuto pagamento

Una particolare attenzione va rivolta alla fase di invio della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo, stante la possibile sospensione dall'albo, in caso di mancato versamento del contributo, prevista come conseguenza dell'omissione, che si aggiunge alla violazione della fase di aggiornamento periodico della domanda.

Nell'allegato “A” del decreto 30 dicembre 2022 del Ministero della Giustizia, Dipartimento per la transizione digitale della Giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione, con il quale sono state definite le specifiche tecniche per l'iscrizione all'Albo dei gestori della crisi d'impresa, con particolare riferimento alla fase di aggiornamento periodico dei dati successivo all'iscrizione, al punto 5.5. viene precisato che il richiedente, anche al fine di mantenere l'iscrizione, aggiorna o integra i dati presenti in anagrafica ed i documenti, nei casi previsti dall'art. 356, comma 2, CCII e 8 del DM, mediante la funzione di “aggiornamento della domanda”, previo accesso al Sistema con le stesse modalità descritte ai punti 5.2 e 5.3 e upload della certificazione dell'Ordine di appartenenza di essere in regola con i crediti formativi professionali, di cui agli obblighi previsti dal programma di formazione del medesimo Ordine, e della ricevuta di pagamento del contributo.

Il comunicato del Ministero della Giustizia dell’11 gennaio 2024

L’avviso pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia in data 11 gennaio 2024 ha previsto la possibilità di effettuare il versamento del contributo annuo di mantenimento dell’iscrizione di € 50 mediante Pago PA nell’area riservata del portale.

Una volta pagato il contributo mediante pago PA, o, in alternativa, caricata (tramite upload), sempre in area riservata, diversa ricevuta di pagamento, l’avviso precisa che “non è necessario anche l’invio della ricevuta via pec”.

Sembrerebbe, quindi, superata la necessità di invio della ricevuta di pagamento del contributo per il mantenimento dell’iscrizione tramite pec, previsto nel dm 30 dicembre 2022.

In caso di dubbi, l’allegato “A” del citato decreto prevede che il Sistema renda visibile all’utente, che acceda nelle modalità descritte al punto 5.2. dell’allegato A, la lista delle informazioni e/o degli allegati da trasmettere al DAG al fine di mantenere l’iscrizione nell’albo.

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