La Corte costituzionale si è espressa sul limite temporale di apprensione dei beni sopravvenuti nella liquidazione controllata

La Redazione
25 Gennaio 2024

Il giudice delle leggi si è espresso su una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Arezzo in relazione alla mancata indicazione, nell’art. 142, comma 2, CCII, per come applicabile alla liquidazione controllata del sovraindebitato, di un limite temporale all’acquisizione di beni sopravvenuti all’apertura della procedura concorsuale.

Il Tribunale di Arezzo ha sollevato, con quattro diverse ordinanze, tutte portanti identiche motivazioni, una questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 142, comma 2, CCII “per come applicabile nell'ambito della liquidazione controllata del sovraindebitato”, nella parte in cui “non prevede un limite temporale all'acquisizione di beni sopravvenuti all'apertura della procedura concorsuale”.

In sintesi, il Tribunale rimettente lamenta che il Codice della crisi non abbia previsto, per la liquidazione controllata, un termine per l'acquisizione dei beni sopravvenuti, diversamente da quanto disposto dall'art. 14-undecies della l. n. 3/2012. Posta tale “lacuna”, i giudici aretini ritengono applicabile alla liquidazione controllata quanto stabilito, con riferimento alla liquidazione giudiziale, dall'art. 142, comma 2, CCII nel quale, tuttavia, manca l'indicazione di una durata massima di apprensione dei beni sopravvenuti.

Non potendosi prospettare una apprensione “vita natural durante” dei beni sopravvenuti del debitore, e dovendosi quindi individuare un limite temporale, i giudici, al fine di riportare la norma a conformità con il testo costituzionale, vagliano due soluzioni interpretative alternative – il riferimento al termine (triennale) che implicitamente deriva dalla disciplina della esdebitazione (art. 282, comma 1, CCII) e l'esigenza di assicurare una minima soddisfazione al ceto creditorio – tuttavia escludendole entrambe.

I giudici rilevano, pertanto, un contrasto della norma censurata con gli artt. 3 e 24 Cost. Essa, infatti, da un lato consentirebbe al debitore di sottrarsi all'esecuzione presso terzi, con compressione dei diritti dei creditori, e, al tempo stesso, determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina di cui godono i creditori sottoposti a procedure aperte prima dell'entrata in vigore del Codice della crisi.

La Corte costituzionale , con sentenza n. 6/2024, depositata il 19 gennaio, ritiene infondate nel merito le questioni sollevate dal Tribunale di Arezzo.

In via preliminare, precisa che “la norma censurata non è desumibile necessariamente da quanto dispone, per la liquidazione giudiziale, l'art. 142, comma 2, CCII, ma può essere altresì dedotta da quanto prevede, direttamente per la liquidazione controllata, l'art. 268, comma 4, lettera b), CCII” che, interpretato a contrario riconosce che alla procedura si possono ascrivere le quote di stipendi e pensioni che eccedano quanto occorre al mantenimento del debitore sovraindebitato e della sua famiglia. Del resto, aggiunge la Corte, tale norma si pone in perfetta sintonia con quanto disposto, in generale, dall'art. 2740 c.c.

Fatta questa premessa la Corte afferma di ritenere, al contrario del Tribunale, che si possa colmare l'asserita lacuna con un criterio idoneo a fornire adeguate garanzie ai creditori, ovvero il soddisfacimento dei crediti concorsuali e di quelli aventi a oggetto le spese della procedura, coerentemente con la funzione dell'istituto della liquidazione controllata, correlata alla responsabilità patrimoniale del debitore.

Tale parametro deve coordinarsi con due ulteriori istanze.

In primo luogo, l'istituto dell'esdebitazione, che comporta una responsabilità patrimoniale contenuta in un arco di tempo triennale e, pertanto, limita l'apprensione dei beni sopravvenuti del debitore. Secondo la Corte, al ricorrere dei requisiti per l'esdebitazione, questa non pone solamente un limite temporale massimo alla apprensione dei beni sopravvenuti del debitore ma, in presenza di crediti concorsuali non ancora soddisfatti prima del triennio, essa finisce per operare anche quale termine minimo.

In secondo luogo, l'esigenza di porre un limite alla durata della procedura concorsuale. Secondo i giudici rimettenti, il criterio della massima soddisfazione delle regioni creditorie comporterebbe il rischio che i liquidatori possano prevedere un programma di liquidazione che esorbiti rispetto alla ragionevole durata del processo. Secondo la Corte, invece, il criterio della massima soddisfazione delle ragioni creditorie trova un contemperamento con l'esigenza della ragionevole durata del processo, visto anche quanto stabilito dall'art. 272, comma 3, CCII secondo il quale “il programma [di liquidazione] deve assicurare la ragionevole durata della procedura”.

Infine, afferma la Corte come sia altresì erroneo individuare, nel tempo strettamente necessario a coprire le spese della procedura di liquidazione controllata, il suo limite temporale massimo.

Evidenziata, quindi, l'erroneità delle argomentazioni dei rimettenti, la Corte, in punto di non fondatezza delle questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. afferma che:

  • non sussiste alcuna irragionevole lesione del diritto alla tutela delle ragioni creditorie, per effetto del presunto limite temporale costituito dalla durata strettamente necessaria alla copertura delle spese di procedura.
  • non sussiste alcuna irragionevole disparità di trattamento fra la disciplina censurata, per come ricostruita dai giudici rimettenti, e quella prevista dall'art. 14-undecies della legge n. 3 del 2012.

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