Edificare la responsabilità dell'ente su condotte riferibili esclusivamente alla persona fisica è un errore giuridico

Ciro Santoriello
26 Gennaio 2024

La decisione della Cassazione affronta il tema della c.d. colpa di organizzazione, quale principale presupposto per la sussistenza della responsabilità dell'ente.

Massima

In tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche edificare la responsabilità dell'ente su condotte che sono riferibili, in astratto prima ancora che in concreto, esclusivamente alla persona fisica rappresenta un errore giuridico posto che il fondamento della responsabilità della società è da rinvenire nella cd. colpa di organizzazione, intesa quale inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo.

Il caso

Una società era condannata per l'illecito amministrativo da reato di cui all'art. 25-septies d.lgs. n. 231 del 2001 in relazione al decesso di un suo dipendente.

Nel caso di specie, il decesso era conseguente alla caduta del lavoratore che precipitava da un muro per essere poi investito da materiale ferroso che era suo compito raccogliere e sistemare alla base del muro. Alla persona fisica imputata, in quanto datore di lavoro, era rimproverato di non aver delegato ad alcuno le funzioni di addetto alla materia antinfortunistica e responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro; di non aver curato l'organizzazione del lavoro dei suoi dipendenti, evidenziando «il disinteresse ...circa gli aspetti organizzativi del lavoro dei suoi dipendenti presso il cantiere...«); di aver omesso «ogni controllo per il rispetto delle norme di sicurezza a tutela dell'incolumità dei propri dipendenti».

L'ente invece era giudicato responsabile dell'illecito perché, pur avendo adottato i documenti previsti per la prevenzione dei rischi ed indicato i soggetti responsabili della loro attuazione, in concreto si era dato una struttura gestionale ed organizzativa inadeguata rispetto agli obiettivi previsti da quei documenti.

In sede di ricorso avverso la sentenza, la difesa dell'ente sosteneva che la decisione oggetto d'impugnativa ha affermato la sussistenza di una colpa di organizzazione dell'ente in ragione del solo interesse dello stesso a ridurre i costi, senza tener conto dell'avvenuto rilascio in suo favore del certificato di idoneità alla partecipazione a gare d'appalto indette da soggetti pubblici appaltanti e non considerando che il verificarsi dell'infortunio avrebbe dovuto logicamente ascriversi all'organizzazione in loco delle misure di sicurezza e di salvaguardia dell'incolumità dei lavoratori. In secondo luogo, si affermava che la decisione della Corte di appello, nel far derivare la ritenuta colpa di organizzazione dell'ente dal suo interesse alla minimizzazione dei costi aggiuntivi e nell'individuare il fondamento di tale colpa nella mancata formazione dei dipendenti e nell'omessa fornitura ai medesimi di adeguati strumenti di lavoro, avrebbe illogicamente svilito la rilevanza dell'operatività, sul cantiere teatro del sinistro, del sistema satellitare di controllo a distanza "Geo/ab", collegato anche alla società 'appaltante, società pubblico di assoluto rilievo nazionale, il cui funzionamento garantiva che ciascun lavoratore indossasse costantemente i dispositivi di protezione individuale. In terzo luogo, si affermava che la decisione oggetto d'impugnativa aveva addossato all'ente una colpa di organizzazione in maniera illegittima e immotivata, posto che la società si era dotata della documentazione attestante l'avvenuta valutazione dei rischi, aveva fornito ai lavoratori i prescritti dispositivi di protezione individuale, aveva ritualmente predisposto il POS, in cui risultavano indicate le tutele da adottare a fronte di terreni scoscesi o scivolosi e aveva designato un preposto, sicché, in ragione dell'avvenuta ripartizione delle competenze, eventuali profili di colpa avrebbero potuto individuarsi nella sola condotta del citato preposto, deputato alla concreta gestione del rischio, previamente e correttamente individuato dall'ente.

Infine, la difesa si doleva con riferimento al trattamento sanzionatorio, posto che nella decisione impugnata viene negata all'ente la riduzione della sanzione, espressamente richiesta con l'atto di gravame.

La questione

Come è noto, la colpa di organizzazione deve intendersi in senso normativo ed è fondata sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli (Cass. pen., sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343; Cass. pen., sez. IV, 28 maggio 2019, n. 29538): l'illecito dell'ente è dunque costituito da una fattispecie complessa, della quale il reato presupposto è uno degli elementi essenziali (Cass. pen., sez. IV, 8 gennaio 20121, n. 32899; Cass. pen., sez. VI, 25 luglio 2017, n. 49056), ma di cui l'ulteriore elemento essenziale è rappresentato dalla colpa di organizzazione (Cass. pen., sez. VI, 11 novembre 2021, n. 23401, secondo cui «il fondamento della responsabilità dell'ente è costituito dalla "colpa di organizzazione", essendo tale deficit organizzativo quello che consente la piana ed agevole imputazione all'ente dell'illecito penale»).

Già in altre occasioni la Suprema Corte ha censurato decisioni di merito che si erano limitate a desumere l'esistenza dell'interesse dell'ente dalla circostanza che il reato presupposto era stato commesso da un soggetto apicale, senza evidenziare specifici profili di responsabilità della persona giuridica. Dovendosi evitare che, sulla base del mero rapporto di immedesimazione organica fra autore dell'illecito ed ente, in capo a quest'ultima venga riconosciuta una forma di responsabilità meramente oggettiva, la Cassazione afferma che, per condannare l'ente, non basta valorizzare il solo profilo della relazione funzionale corrente tra reo ed ente e quella teleologica tra reato ed ente, ma occorre anche che «sussista la c.d. 'colpa di organizzazione' dell'ente, il non avere cioè predisposto un insieme di accorgimenti preventivi idonei ad evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato; il riscontro di un tale deficit organizzativo consente una piana e agevole imputazione all'ente dell'illecito penale realizzato nel suo ambito operativo. Grava sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza e l'accertamento dell'illecito penale in capo alla persona fisica inserita nella compagine organizzativa della societas e che abbia agito nell'interesse di questa; tale accertata responsabilità si estende 'per rimbalzo' dall'individuo all'ente collettivo, nel senso che vanno individuati precisi canali che colleghino teleologicamente l'azione dell'uno all'interesse dell'altro e, quindi, gli elementi indicativi della colpa di organizzazione dell'ente, che rendono autonoma la responsabilità del medesimo» (Cass. pen., sez. VI, 18 febbraio 2010, n. 27735. Nello stesso senso, Cass. pen., sez. V, 2 marzo 2023, n. 21640; Cass. pen., sez. IV., 22 maggio 2023, n. 21704; Cass. pen., sez. IV, 10 maggio 2022 n. 18413; Cass. pen., sez. IV, 10 maggio 2022, n. 18413).

Si ricorda che la colpa di organizzazione non consegue automaticamente in caso di mancata adozione o inefficace attuazione degli specifici modelli di organizzazione e di gestione prefigurati dal legislatore rispettivamente agli artt. 6 e 7 del decreto e all'art. 30 del d.lgs. n. 81/2008. Tali circostanze, infatti, non sono un elemento costitutivo della tipicità dell'illecito dell'ente ma sono profili atti ex lege a dimostrare che sussiste la colpa di organizzazione, non potendosi sostenere che il verificarsi del reato implichi ex se l'inidoneità o l'inefficace attuazione del modello organizzativo che sia stato adottato dall'ente.

Profilo di novità della decisione è invece, quello attinente al rapporto fra i modelli di organizzazione e di gestione prefigurati dal legislatore rispettivamente agli artt. 6 e 7 del decreto e quello di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 81/2008. In proposito, la Cassazione afferma che il modello organizzativo (strumento indispensabile per governare i rischi derivanti da un'eventuale profilo di colpa di organizzazione) non coincide con il sistema di gestione della sicurezza del lavoro incentrato sul documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 17,18,28 e 29 d.lgs. n. 81/2008: mentre quest'ultimo individua i rischi implicati dalle attività lavorative e determina le misure atte a eliminarli o ridurli, delineando l'infrastruttura che permette il corretto assolvimento dei doveri prevenzionistici, discendenti dalla normativa di settore e dalla stessa valutazione dei rischi, il modello di organizzazione previsto dal decreto 231 è strumento di governo del rischio di commissione di reati da parte di taluno dei soggetti previsti dall'art. 5 del decreto.

Le soluzioni giuridiche

Il ricorso è stato giudicato fondato.

L'accoglimento del ricorso si fonda essenzialmente sulla mancanza, in capo all'ente, della colpa di organizzazione, ricostruita secondo le modalità che si sono descritte in precedenza. In particolare, secondo i giudici di legittimità «edificare la responsabilità dell'ente su condotte che sono riferibili, in astratto prima ancora che in concreto, esclusivamente alla persona fisica rappresenta un errore giuridico» e proprio in tale errore sarebbero caduti i giudici di merito fondando la responsabilità dell'ente sulla cattiva organizzazione riscontrabile sul luogo ove si era verificato l'incidente.

In primo luogo, a fronte delle affermazioni difensive secondo cui l'ente non poteva dirsi responsabile in quanto l'amministratore aveva "nominato precise figure con le relative mansioni" ed il tragico evento si era verificato per la violazione dei rispettivi doveri da parte del preposto, che aveva agito nel proprio interesse, i giudici di merito hanno replicato facendo riferimento – non ad eventuali carenze organizzative – ma a profili colposi attribuibili in via esclusiva a singoli ed equiparando l'ente al datore di lavoro, in quanto tale tenuto ad un obbligo di controllo e vigilanza sulle condotte dei propri dipendenti, con conseguente responsabilità dell'impresa per l'omissione di cautele il cui approntamento invece compete al datore di lavoro persona fisica.

Questo errore ricostruttivo della colpa di organizzazione è ripetuto dai giudici di merito con riferimento alla valutazione in ordine alla presenza in azienda di un modello organizzativo – e con riferimento alla sua effettiva implementazione. A prescindere dalla circostanza che la sentenza di merito non chiariva il tempo dell'adozione del MOG 231 – profilo questo censurato dalla Cassazione, considerata la decisività della circostanza ai fini di una ipotetica esclusione di responsabilità dell'ente -, nella pronuncia impugnata si affermava che, ove pure adottato ex ante un simile modello, ciò non sarebbe valso ad escludere tale responsabilità in quanto «avuto riguardo ai profili di sicurezza sul lavoro, tale paradigma certamente non sarebbe stato rispettato, relativamente alle modalità esecutive del contratto di appalto ...». Tale motivazione è erronea secondo la Cassazione, in quanto pare affermare che l'inidoneità (o la inefficace attuazione) del modello può discendere dalle condizioni di lavoro registrate sul cantiere ed un tale equivoco è dimostrato dal fatto che nel prosieguo della decisione si legge che, pur essendosi l'ente dotato «di tutti i documenti previsti per legge ai fini della prevenzione del rischio (Documento Valutazione Rischi, Piano Operativo di Sicurezza) e ... indicato i soggetti responsabili della loro attuazione», «le misure adottate in concreto per il controllo dell'applicazione delle prescrizioni previste dai piani di sicurezza, erano in realtà del tutto carenti e inadeguate a far fronte alle singole situazioni di pericolo che avrebbero potuto presentarsi di volta in volta e che le scelte di organizzazione del lavoro effettivamente adottate dalla società erano in vero adottate per privilegiare le esigenze di produttività e di profitto con la minimizzazione dei costi a scapito della sicurezza dei lavoratori».

Tuttavia, il controllo sulla concreta applicazione delle misure precauzionali, e l'adozione di misure concrete intese a fronteggiare situazioni di pericolo episodiche e verificantesi in singoli momenti del processo produttivo, secondo la Cassazione, competono al datore di lavoro o al soggetto all'uopo delegato, non alla struttura organizzativa della società.

Osservazioni

La sentenza in commento non pare di agevole lettura.

Nessun dubbio circa il fatto che - stante il rilievo alla cd. colpa di organizzazione nel sistema della responsabilità da reato degli enti - occorra che l'indagine riguardante la configurabilità dell'illecito imputabile all'ente riesca ad evidenziare come le condotte colpose dei soggetti responsabili della fattispecie criminosa (presupposto dell'illecito amministrativo) presentino una significativa connessione con la mancanza o l'inadeguatezza delle cautele predisposte per la prevenzione dei reati previsti dal d.lgs. n. 231/2001. È solo la ricorrenza di tali carenze organizzative, in quanto atte a determinare le condizioni di verificazione del reato presupposto che giustifica il rimprovero e l'imputazione dell'illecito al soggetto collettivo, oltre a sorreggere la costruzione giuridica per cui l'ente risponde dell'illecito per fatto proprio (e non per fatto altrui), con la conseguenza che la menzionata colpa di organizzazione deve essere rigorosamente provata e non confusa o sovrapposta con la colpevolezza del (dipendente o amministratore dell'ente) responsabile del reato (Cass, sez. IV, 11 gennaio 2023, n. 570).

In quest'ottica il requisito della "colpa di organizzazione" dell'ente assolve nel sistema 231 la stessa funzione che la colpa assume nel reato commesso dalla persona fisica, quale elemento costitutivo del fatto tipico, integrato dalla violazione "colpevole" (ovvero rimproverabile) della regola cautelare. Ma proprio in ragione di ciò, tale forma di colpevolezza non dirsi integrata ex se dalla mancata adozione e dall'inefficace attuazione degli specifici modelli di organizzazione e di gestione: come si legge in una recente pronuncia, «l'assenza del modello, la sua inidoneità o la sua inefficace attuazione non sono ex se elementi costitutivi dell'illecito dell'ente. Tali sono, oltre alla compresenza della relazione organica' e teleologica tra il soggetto responsabile del reato presupposto e l'ente (cd. immedesimazione organica "rafforzata"), la colpa di organizzazione, il reato presupposto ed il nesso causale che deve correre tra i due» (Cass. pen., sez. IV, 15 febbraio 2022, n. 18413. In questa decisione, la Cassazione ha censurato i giudici di merito nella misura in cui non avevano rilevato come nel capo di imputazione ci si limitasse ad addebitare all'ente la mera assenza di un modello organizzativo, senza specificare in positivo in cosa sarebbe consistita la "colpa di organizzazione" da cui sarebbe derivato il reato presupposto).

Stante queste considerazioni, la giurisprudenza – cui si rifà la decisione in commento -, nel sottolineare la necessità di distinguere fra la colpa di organizzazione ed il rimprovero da muovere ai soggetti apicali autori del reato, evidenzia come questi ultimi rispondano «di specifiche omissioni e violazioni della normativa prevenzionistica, nella loro qualità di datori di lavoro … tenuti al rispetto delle norme prevenzionistiche», mentre per l'ente occorre verificare la sussistenza di un suo «modo di essere "colposo", specificamente individuato, proprio dell[a sua] organizzazione dell'ente, che abbia consentito al soggetto (persona fisica) organico all'ente di commettere il reato. In tale prospettiva, l'elemento finalistico della condotta dell'agente deve essere conseguenza non tanto di un atteggiamento soggettivo proprio della persona fisica quanto di un preciso assetto organizzativo "negligente" dell'impresa, da intendersi in senso normativo, perché fondato sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo…La ricorrenza di tali carenze organizzative, in quanto atte a determinare le condizioni di verificazione del reato presupposto, giustifica il rimprovero e l'imputazione dell'illecito al soggetto collettivo, oltre a sorreggere la costruzione giuridica per cui l'ente risponde dell'illecito per fatto proprio (e non per fatto altrui). Ciò rafforza l'esigenza che la menzionata colpa di organizzazione sia rigorosamente provata e non confusa o sovrapposta con la colpevolezza del (dipendente o amministratore dell'ente) responsabile del reato» (Cass. pen., sez. IV, 15 febbraio 2022, n. 18413).

Come detto, a tali acquisizioni – ribadite ulteriormente nella pronuncia in esame – non c'è nulla da replicare. Qualche perplessità, invece, suscita la circostanza che la decisione in esame pare confinare su piano della mera responsabilità individuale anche profili di colpa attinenti alla mancata verifica circa il rispetto, da parte di quanti operano in azienda, dei protocolli e delle procedure cautelari e prevenzionistiche presenti nel modello. Sulla base di quanto si legge nella parte finale della pronuncia, infatti, sembra che secondo i giudici di legittimità non integri un'ipotesi di colpa di organizzazione la carenza circa l'effettiva adozione delle suddette prescrizioni cautelari trattandosi di “obblighi facenti capo al datore di lavoro invece che profili di colpa della società incolpata”. Questa affermazione sorprende, posto che per espressa previsione normativa – art. 6, comma 1, lett. b) e d) – sull'ente grava, sia pure per il tramite non dei soggetti apicali ma in virtù dell'intervento dell'Organismo di vigilanza – “vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli” ed anzi proprio l' “omessa o insufficiente vigilanza” di tale aspetto è elemento idoneo a fondare la colpevolezza della persona giuridica.

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