Il controllo sulla corretta formazione delle classi nel piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO)
26 Gennaio 2024
Nel caso di specie, presso il Tribunale di Monza veniva depositato, da parte di una s.r.l. in liquidazione, un ricorso ex artt. 40, 48 e 64-bis per l'apertura di un Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (c.d. PRO) con istanza per formulazione di offerte concorrenti anteriori all'omologazione ex art. 91 CCII e richiesta di autorizzazione ex art. 99 CCII(Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell'omologazione del concordato preventivo o accordi di ristrutturazione) a ricevere dai soci finanziamento per far fronte al pagamento del piano rateale di rottamazione quater concesso dall'Agenzia delle entrate. Il decreto in discorso si esprime su diverse questioni. In primo luogo, chiarisce la natura del PRO. Questo “si atteggia a strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, che consente all'imprenditore di proporre ai creditori una composizione del debito in completa distonia con i principi cardine della responsabilità patrimoniale, in deroga sia alla regola di universalità del patrimonio responsabile (art. 2740 c.c.) sia al rispetto delle cause legittime di prelazione (artt. 2741,2747 e 2748 c.c.) e graduazione nella distribuzione (artt. 2777 e 2778 c.c.), salvi la sola ipotesi di trattamento dei crediti dei lavoratori subordinati e l'obbligo di proporre lo stesso trattamento all'interno di ciascuna classe”. Viene poi precisato che “anche i crediti tributari e contributivi possono essere trattati come tutti gli altri creditori, non contenendo la disciplina del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione alcun richiamo all'art. 88 CCII”. Con riferimento alla unanimità delle classi, prevista dallo stesso art. 64-bis quale “contraltare” alla libera distribuzione del valore della continuità e/o liquidazione, essa rende da un lato obbligatoria la classazione e dall'altro fondamentale il controllo del tribunale ex art. 64-bis, comma 4, lett. a) sulla corretta formazione delle stesse secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei. A tal proposito, i giudici monzesi fanno riferimento a Cass. civ., sez. I, 16 aprile 2018, n. 9378 che si è espressa in tema di limiti del sindacato del tribunale sulla formazione delle classi di creditori nel concordato preventivo: “l'omogeneità delle posizioni giuridiche, quale criterio volto a garantire sul piano formale le posizioni più o meno avanzate delle aspettative di soddisfo, riguarda la natura oggettiva del credito e concerne le qualità intrinseche delle pretese creditorie, tenendo conto dei loro tratti giuridici caratterizzanti, del carattere chirografario o privilegiato, della eventuale esistenza di contestazioni nella misura o nella qualità del credito, della presenza di un eventuale titolo esecutivo provvisorio. L'omogeneità degli interessi economici, essendo un criterio volto a garantire sul piano sostanziale la par condicio, ha riguardo alla fonte e alla tipologia socio-economica del credito (banche, fornitori, lavoratori dipendenti, ecc.) e al peculiare tornaconto vantato dal suo titolare (in ragione ad esempio dell'entità del credito rispetto all'indebitamento complessivo, della presenza di coobbligati o dell'eventuale interesse a proseguire il rapporto con l'imprenditore in crisi), al fine di garantire secondo canoni di ragionevolezza una maggiore adeguatezza distributiva in presenza di condizioni di omogeneità di posizione. Ne sovviene che i criteri in parola, distinti e concorrenti, debbono essere congiuntamente esaminati per verificare l'omogeneità dei crediti raggruppati, ove l'imprenditore intenda prevedere una suddivisione in classi; tale omogeneità non può però essere predicata in termini di assoluta identità o coincidenza (dato che, ove così fosse, sarebbe possibile formare classi soltanto in presenza di crediti con caratteristiche del tutto uguali), ma consiste invece nella concorrenza di tratti principali comuni di importanza preponderante che rendano di secondario rilievo gli elementi differenzianti e giustifichino secondo criteri di ragionevolezza (o meritevolezza, ex art. 1322 c.c.) una comune sorte satisfattiva delle posizioni riunite all'interno della medesima classe”. Il Tribunale, pur in assenza di espresso richiamo al quarto comma dell'art. 47 CCII, ritiene “legittimo in applicazione analogica del citato comma, concedere il termine per chiarimenti e/o integrazioni documentali, trattandosi di passaggio procedurale non incompatibile con il particolare strumento di composizione della crisi sub iudice ed anzi suggerito da evidenti ragioni di economia processuale”. Secondo i giudici il PRO, infatti, essendo soggetto al controllo dell'autorità giudiziaria, può qualificarsi, seppur a “concorsualità liquida” per l'assenza di regole nella distribuzione, come “procedura”. |