Istanza di rottamazione dei ruoli della società cancellata e trattazione dell’istanza di fallimento

Fabio Gallio
29 Gennaio 2024

La Corte si è pronunciata in merito alla legittimazione in capo all’ex-liquidatore di una società cancellata dal RR.II. di presentare una domanda di rottamazione dei ruoli, a fronte del permanere della possibilità per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione di richiedere la declaratoria d’insolvenza.

Massima

In tema di procedimento prefallimentare, posto che l'ex liquidatore di società cancellata dal registro delle imprese dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 175/2014 è legittimato, entro il quinquennio dalla richiesta di cancellazione, a presentare domanda per accedere alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente per la riscossione, non è configurabile alcun diritto del debitore a ottenere un rinvio della trattazione del procedimento per provvedervi, di modo che il tribunale legittimamente ne dichiara il fallimento, qualora ne sussistano i presupposti, su istanza dell'agente della riscossione rimasto insoddisfatto alla data della decisione.

Il caso

Con l'ordinanza in commento, la Corte di cassazione si è occupata di una causa in cui la Corte d'Appello aveva rigettato il reclamo proposto avverso la sentenza di fallimento di una S.r.l. pronunciata sulla base di un'istanza presentata da Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Nel caso di specie, l'ex liquidatore di una S.r.l. cancellata dal registro delle imprese nel 2018, quindi successivamente all'entrata in vigore dell'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014, promuoveva ricorso in Cassazione avverso la dichiarazione di fallimento pronunciata su istanza presentata da Agenzia delle Entrate – Riscossione, lamentando, tra i molteplici motivi del ricorso, il rigetto da parte della Corte d'Appello dell'istanza di rinvio basata sulla richiesta di definizione agevolata dei ruoli in quanto funzionale al superamento delle soglie di fallibilità.

Attesa la legittimazione dell'ex liquidatore della S.r.l. estinta ad aderire alla definizione agevolata entro cinque anni dalla cancellazione dal registro delle imprese, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso della società, in quanto, al momento della dichiarazione di fallimento, sussistevano tutti i presupposti per essere dichiarata insolvente, a fronte, altresì, della mancata indicazione da parte della stessa delle modalità di ottenimento della liquidità necessaria a far fronte ai pagamenti in sede di definizione agevolata dei ruoli, nonché dell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio.

La questione

La disciplina che regolamenta la cancellazione di una società dal registro delle imprese è contenuta, ai fini civilistici, nell'art. 2495 c.c., mentre, ai fini tributari, l'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014 prevede che l'estinzione ai fini tributari della società ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta effettuata al registro delle imprese. Pertanto, l'ex liquidatore conserva tutti i poteri di rappresentanza della S.r.l., tra cui la legittimazione a richiedere l'adesione alla definizione agevolata dei ruoli.

Nella sentenza della Corte viene menzionato l'art. 3, comma 10, del d.l. n. 119/2018, che disciplina gli effetti conseguenti alla presentazione della definizione agevolata in relazione alle attività di recupero coattivo del credito, tra i quali si citano la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e l'impossibilità di avviare nuove procedure esecutive.

Tenuto conto che tale comma non prende in considerazione la dichiarazione di fallimento, l'agente della riscossione, attesa l'esistenza dei presupposti di fallibilità della ricorrente, null'altro avrebbe potuto fare se non presentare l'istanza di fallimento a fronte del credito tributario rimasto insoddisfatto.

Stante la cancellazione della ricorrente dal registro delle imprese nel corso del 2018, le disposizioni in materia di società estinta disciplinate dall'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014 hanno natura sostanziale; pertanto, l'ex liquidatore era legittimato, entro il quinquennio dalla richiesta di cancellazione, a presentare apposita istanza per accedere alla definizione agevolata di cui al D.L. 119/2918. Tuttavia, lo stesso, non aveva il diritto di richiedere e, quindi ottenere, un rinvio della trattazione del procedimento fallimentare per aderire alla misura agevolativa di estinzione dei debiti tributari.

Nell'ambito della dichiarazione di fallimento, inoltre, assume rilevanza la situazione economica e patrimoniale della società esistente al momento della dichiarazione stessa, e non i fatti sopravvenuti. A maggior ragione, come indicato nella sentenza oggetto di commento, durante il procedimento fallimentare la società versava in una situazione economico – patrimoniale tale per cui poteva essere promosso il fallimento e, oltretutto, non vi erano nemmeno i requisiti per procedere con la definizione agevolata, visto che la ricorrente non aveva fornito alcuna informazione in merito alle fonti di reperimento della liquidità necessaria per il pagamento in sede di rottamazione dei ruoli.

La soluzione

Secondo la Corte di cassazione, ai fini della presentazione della domanda di accesso alla definizione agevolata, l'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014, essendo una disposizione di natura sostanziale, lascia al liquidatore tutti i poteri di rappresentanza della società, e, inter alia, la facoltà di proporre l'istanza di rottamazione dei ruoli entro cinque anni dalla cancellazione dal registro delle imprese.

Tuttavia, nel caso in esame, nell'ambito di un procedimento prefallimentare, la Cassazione, pur riconoscendo la suddetta facoltà al liquidatore, esclude il diritto dello stesso ad ottenere un rinvio del procedimento per aderire alla definizione agevolata.

Osservazioni

Con la sentenza in commento, la Corte da un lato ha definito la facoltà (e, quindi, la legittimità) dell'ex liquidatore di poter procedere con la richiesta di adesione alla definizione agevolata dei suoi debiti tributari, in quanto tale facoltà rientra tra i suoi poteri di rappresentanza, anche nel caso di società cancellata dal registro delle imprese, con termine della presentazione della richiesta stessa entro il quinquennio dal momento della cancellazione.

Tuttavia, laddove sia in atto un procedimento fallimentare, la dichiarazione di rottamazione dei ruoli non preclude la possibilità da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione di richiedere la declaratoria d'insolvenza, e la richiesta di aderire alla definizione agevolata non comporta alcun rinvio e/o sospensione dei termini ai fini della dichiarazione di fallimento.

Con tale sentenza, inoltre, la Suprema Corte ha voluto ricostruire il rapporto tra la normativa fallimentare e quella tributaria facendo emergere il contrasto temporale tra: a) l'art. 10 l. fall., secondo il quale gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo;  e b) l'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014, il quale ha disposto nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, con riguardo a tributi e contributi, il differimento quinquennale dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese degli effetti dell'estinzione della società di cui all'art. 2495, comma 2, c.c.

Pertanto, malgrado tale contrasto temporale, nel caso di specie la definizione agevolata dei debiti tributari non comportava l'obbligo del giudice fallimentare di sospendere i termini del processo al fine di consentire alla società di poter concludere l'adesione alla rottamazione dei ruoli, conclusione valida, a maggior ragione, quando il termine entro cui può essere emessa la dichiarazione di fallimento sta per scadere.

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