OIC 34: chiarimenti sull’applicazione anticipata
26 Gennaio 2024
L’OIC ha ricevuto una richiesta di chiarimento in merito all’applicazione del principio contabile OIC 34 – Ricavi. In particolare, si chiede se i paragrafi A.5 – A.7 siano compatibili con l'attuale quadro normativo e se, quindi, possano essere applicati anche prima dell'adozione dell'intero OIC 34 che avverrà a partire dal 2024 (l’approvazione del principio è avvenuta a maggio 2023: si veda, sul punto, il precedente contributo, in questo portale). La risposta dell’OIC è nel senso che, seppur non sia prevista un’adozione anticipata al 2023, sono salvi comportamenti contabili conformi ai principi attualmente vigenti che trovano conferma nelle specificazioni contenute nell’OIC 34. Pertanto, applicando i principi contabili attualmente vigenti una società che non assume alcun rischio e beneficio rilevante non iscrive in bilancio né il ricavo derivante dalla vendita del bene, né il costo d’acquisto del bene. Tale società, come chiarito appunto dall’OIC 34, “deve contabilizzare la prestazione fatta al cliente come se agisse per conto di terzi e quindi iscrivere il valore della commissione ad essa spettante rappresentato dal ricavo derivante dalla vendita del bene al netto dei costi sostenuti per l’acquisto del bene stesso”. |