Macropermanenti: poco spazio per il danno morale nella nuova Tabella Unica Nazionale

29 Gennaio 2024

Nella nuova Tabella Unica Nazionale relativa alle macrolesioni, la componente morale del pregiudizio appare confinata entro meccanismi di calcolo che riservano assai poco spazio alla discrezionalità giudiziale, ai fini della personalizzazione di questa voce di danno.

L'attuazione dell'art. 138 cod. ass.

Con l'inizio del nuovo anno torna alla ribalta – come già accaduto nel gennaio del 2021 – l'annosa questione riguardante l'attuazione dell'art. 138 cod. ass., il cui rinvio si protrae oramai da quasi vent'anni. Il carattere “minimalista” dello schema approvato dal Consiglio dei Ministri  in data 16 gennaio – confermato dalla scarna relazione tecnico finanziaria di accompagnamento - sembra voler tagliare  con un colpo d'accetta le annose diatribe che si sono intrecciate attorno a questa disposizione:  dibattito che si è tradotto in una serie di ritocchi, anche assai rilevanti, applicati al testo della norma.

La volontà di effettuare un taglio netto rispetto  al passato sembra emergere in particolare in quei passaggi della relazione tecnica dove -  per spiegare il significato della previsione dell'art. 138, comma 2, cod. ass., secondo cui le tabelle devono essere redatte “tenuto conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità” -  si afferma che “ciò significa una bipartizione del danno non patrimoniale nelle due componenti del danno biologico e danno morale” .

Ora, chiunque abbia seguito le vicende relative a tale disposizione, ha chiaro che tale indicazione era -  in verità -  volta a garantire che i valori adottati dalla tabella legislativa fossero in linea con quelli applicati a livello giurisprudenziale, in vista della valenza paranormativa riconosciuta dalla Cassazione alle tabelle adottate dal Tribunale di Milano. A una simile necessità non viene oggi fatto tuttavia alcun cenno. L'individuazione del valore economico del punto base  appare risolta in maniera lapidaria, prendendo a riferimento il valore previsto per il primo punto di invalidità dall'art. 139, comma 1, lett. a), cod. ass. Nessun peso risulta attribuito alla circostanza che il valore delle micropermanenti sia stato a suo tempo individuato in un'ottica di limitazione del risarcimento, ritenuta giustificata dalla Corte costituzionale esclusivamente in ragione della tenuità delle lesioni.

La compressione della componente morale

Un sacrificio particolarmente pesante sembra essere quello imposto alla componente morale del pregiudizio: con buona pace delle indicazioni formulate, da parecchi anni a questa parte, dalla giurisprudenza di legittimità, volte a esaltare l’autonomia di questa voce di danno.

Il metodo di calcolo adottato per valutare il danno morale risulta, in effetti, alquanto rigido. Esso appare scandito attraverso una tabella (Tavola 2) nella quale – per ciascun livello di invalidità – appaiono individuati tre coefficienti, in corrispondenza a un livello minimo, medio o massimo del danno morale: coefficienti che, una volta applicati all’importo della componente biologica, determinano il valore di quella morale.

Un’analisi di tali coefficienti evidenzia come la possibile variazione, sul piano quantitativo, dell’importo riconosciuto a titolo di danno morale finisca per risultare molto limitata. La differenza tra livello minimo e massimo - nella liquidazione del danno morale  – appare rigidamente determinata nell’ordine del 10%: ed è solo entro questo assai esiguo spazio che potrà trovare spazio la personalizzazione di tale voce di pregiudizio. La possibilità di spaziare entro questo intervallo appare – altresì - incanalata entro una rigida tripartizione, posto che la discrezionalità del giudice andrà limitata all’individuazione del livello (minimo-medio-massimo) del pregiudizio morale, senza alcuna possibilità di attestare la liquidazione su altri valori intermedi.

La personalizzazione del danno morale

Ogni ulteriore possibilità di personalizzazione della componente morale del pregiudizio sembra preclusa. Ciò in particolare per quanto riguarda il possibile incremento rimesso alla valutazione giudiziale  dal comma 3 dell'art. 138 cod. ass.: secondo cui “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato dalla tabella unica nazionale di cui al comma 1 lett. b), può essere aumentato dal giudice con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento”.

Bisogna sottolineare che la tabella unica di cui art. 138 commi 1, lettera b) va costruita sulla base di tutti i criteri previsti dal successivo comma 2, compresa la considerazione della componente morale di cui alla lett. e). Da ciò si trae l'idea che la personalizzazione dovrebbe essere effettuata incrementando in termini percentuali il valore complessivo del punto.

L'art. 1 dello schema di regolamento prevede, tuttavia,  l'adozione:

  • alla lettera b), della “tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'art. 138 commi 1, lettera b), e 2, lettere da a) a d), del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – tabella del danno biologico, di cui all'allegato II, tabella 1”.
  • alla lettera c), della “tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, incrementato del danno morale nei valori minimo, medio e massimo, ai sensi dell'art. 138, comma 2, lettera e), del d.lgs. n. 209 del 2005 – tabella del danno biologico comprensiva del danno morale, di cui all'allegato II, tabella 2”.

Viene, in buona sostanza, adottata anche una tabella riguardante la sola componente biologica del  danno: e solo con riguardo alla stessa viene utilizzato il richiamo legislativo al comma 1, lettera b), dell'art. 138 cod. ass; un simile richiamo viene invece omesso per quanto riguarda l'adozione delle tabelle comprensive del danno morale, ove ci si limita a citare l'art. 138, comma 2, lett. e).

Proprio da quest'ultima omissione pare, allora, trapelare la precisa volontà di rendere applicabile  l'incremento percentuale della personalizzazione alla sola componente biologica del punto (e, in ossequio alle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di legittimità, esclusivamente nei casi in cui risultino compromesse attività che non rientrano nel novero di quelle ordinarie).

In una chiave ancor più penalizzante per la vittima, l'individuazione di una tabella riguardante la sola componente biologica potrebbe essere vista come necessaria in vista della liquidazione del danno non patrimoniale nel caso in cui non sia stata fornita alcuna prova del pregiudizio morale. Ma una lettura del genere deve essere senz'altro respinta, una volta riconosciuto come – essendo in gioco lesioni di non lieve entità – una quota di sofferenza morale debba essere necessariamente data per scontata, sulla base di un ragionamento presuntivo. In forza di quest'ultimo, allora, va ritenuto che la liquidazione complessiva del danno non patrimoniale dovrebbe sempre comprendere la quota morale corrispondente al livello minimo.

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