Le novità del decreto "ex ILVA"

29 Gennaio 2024

Con il d.l. n. 4/2024 pubblicato in G.U., Serie generale, n. 14 del 18 gennaio 2024, il Governo ha approvato un piano di salvaguardia dell’ex Ilva di Taranto, modificando alcune norme relative alla disciplina dell’amministrazione straordinaria delle imprese c.d. grandissime (d.l. n. 347/2003, convertito con modificazioni dalla l. n. 29/2004) e della c.d. Legge Prodi-bis (d.lgs. n. 270/1999).

Introduzione

L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi è stata introdotta dal d.l. n. 26/1979, convertito nella l. n. 95/1979, la c.d. legge Prodi, e poi novellato dal d.lgs. n. 270/1999, legge Prodi-bis, e successive modificazioni.

La finalità dell'istituto è stata fondamentalmente quella di evitare il fallimento di imprese di interesse pubblico rilevante, sicché appare corretto definire l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi come la procedura concorsuale della grande impresa commerciale in stato di insolvenza. Esistono tuttavia imprese (le c.d. imprese grandissime) che per dimensioni ed indebitamento sono ancora più grandi di quelle disciplinate dalla legge Prodi-bis. Per esse, il legislatore ha individuato una apposita disciplina (il c.d. Decreto Marzano - d.l. n. 347/2003 “Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza” convertito nella l. n. 39/2004 e successive modificazioni) che prevede una procedura più rapida e snella rimettendo i poteri decisionali all'autorità amministrativa. Tra le imprese grandissime, un capitolo a parte riguarda quelle operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali o che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, per le quali è prevista una disciplina parzialmente diversa e che contempla, tra l'altro, la possibilità di chiedere l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria.

Disposizioni sull'amministrazione straordinaria delle società strategiche partecipate da amministrazioni pubbliche statali

Una delle novità più importanti introdotte dal d.l. n. 4/2024 riguarda proprio le società di interesse strategico nazionale – quale appunto l'ex Ilva di Taranto, più recentemente Acciaierie d'Italia – partecipate da amministrazioni pubbliche statali.

La nuova normativa modifica il quarto periodo dell'art. 2, comma 2, del d.l. n. 347/2003 (il già citato Decreto Marzano), convertito con modificazioni dalla l. n. 18 febbraio n. 39, prevedendo che, per quanto attiene le società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche statali, ad eccezione di quelle emittenti azioni quotate su mercati regolamentati, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del d.l. n.207/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n.231/2012, possa avvenire, su istanza dei soci che detengano, anche congiuntamente, direttamente o indirettamente, almeno il 30%delle quote societarie, quando i soci stessi abbiano segnalato all'organo amministrativo la ricorrenza dei requisiti per l'ammissione alla procedura e l'organo amministrativo abbia omesso di presentare la relativa istanza entro i successivi quindici giorni ovvero, nello stesso termine, abbia rifiutato di provvedere, pur ricorrendo i suddetti requisiti. Dunque, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico-nazionale, può adesso avvenire su istanza dei soci che detengano anche congiuntamente, direttamente o indirettamente, almeno il 30% delle quote societarie, laddove la norma prima vigente riservava tale possibilità al socio pubblico, al ricorrere delle condizione prima dette, con in più oggi la previsione riguardante l'organo amministrativo che abbia rifiutato di presentare l'istanza di ammissione alla procedura pur in presenza dei relativi requisiti.

L'altra novità di rilievo riguarda ancora la modifica del quarto periodo dell'art. 2, comma 2, del Decreto Marzano, laddove si prevede che dalla data di presentazione dell'istanza di ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria e fino alla chiusura della procedura oppure al passaggio in giudicato del provvedimento con cui il Tribunale respinga la richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza o accerti l'insussistenza di anche uno solo dei requisiti per l'ammissione alla procedura, non possa essere proposta la domanda di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa (art. 12 del d.lgs. n. 14/2019, Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza o CCII), né possono essere presentate o proseguite domande di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza disciplinati dallo stesso d.l.gs. n. 14/2019. Ancora, la nuova normativa prevede conseguentemente che, se alla data di presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria risulti depositata la domanda di nomina dell'esperto di cui all'articolo 12 del CCII, la relativa domanda è archiviata.

Dunque, una volta presentata l'istanza di ammissione alla procedura viene esclusa la possibilità di aderire alla normativa codicistica relativa agli strumenti di regolazione della crisi, e pertanto da quella data e fino alla chiusura della procedura o fino al passaggio in giudicato del provvedimento del Tribunale che accerti la insussistenza dei requisiti di ammissione o dello stato di insolvenza non è più possibile aderire, per esempio, ad accordi di ristrutturazione e piani attestati di risanamento, alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento quali il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore, né al concordato preventivo. 

Norme a tutela dei lavoratori e della continuità aziendale

Il nuovo Decreto prevede che per le imprese che gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, per le quali sia disposta l'amministrazione straordinaria con conseguente prosecuzione aziendale ai sensi del Decreto Marzano, è disposta per l'anno 2024 la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell'erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ove già autorizzato o in corso di autorizzazione, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda medesima. È fatta salva la facoltà per gli organi della procedura di amministrazione straordinaria di richiedere le tutele di cui all'art. 7, comma 10-ter, del d.l. n. 148/1993, convertito, con modificazioni, dalla l. n.236/1993, il quale prevede che la  durata  dell'intervento  della cassa integrazione straordinaria sia equiparata  al  termine  previsto per l'attività del commissario.

Ancora, al fine di assicurare i più elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, i lavoratori addetti alla manutenzione degli impianti ed alla sorveglianza delle attività connesse alla sicurezza, possono essere interessati dai processi di riduzione oraria o di sospensione dal lavoro, a rotazione, soltanto qualora non direttamente impegnati in specifici programmi di manutenzione e sorveglianza delle medesime attività afferenti la sicurezza. Pertanto, mentre sono in generale previste concrete garanzie di cassa integrazione straordinaria, i lavoratori impegnati nella manutenzione degli impianti e quelli addetti alla sicurezza sono esclusi dalla cassa integrazione, e ciò per consentire loro di rimanere pienamente operativi.

Con specifico riferimento alla società ex Ilva di Taranto il d.l. n. 4/2024 prevede che, al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità aziendale, indispensabile a preservare la funzionalità produttiva degli impianti siderurgici della Società Ilva S.p.A. e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro, qualora le società che gestiscono gli impianti anzidetti siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, possono essere concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, in favore delle medesime società, nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024.

Modifiche alla legge Prodi-bis

Il d.l. n. 4/2024 ha infine introdotto disposizioni acceleratorie per la chiusura della fase liquidatoria delle procedure di amministrazione straordinaria. Al d.lgs. n. 270/1999 ha infatti inserito l'art. 74-bis (Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura). Tale norma prevede, tra le varie novità, che la chiusura della procedura, se è stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali ed è stata compiuta la ripartizione finale dell'attivo, non è impedita dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il commissario straordinario mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio. La norma prevede che la legittimazione del commissario straordinario sussista anche per i procedimenti, compresi quelli cautelari ed esecutivi, strumentali all'attuazione delle decisioni favorevoli all'amministrazione straordinaria, anche se instaurati dopo la chiusura della procedura e che in caso di chiusura della stessa, nell'ipotesi sopra illustrata, il comitato di sorveglianza cessa dalle sue funzioni. Ancora, è previsto, tra l'altro, che in relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura della procedura.

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