Prima udienza filtro nel nuovo rito Cartabia?

Cesare Taraschi
30 Gennaio 2024

E' possibile trasformare la prima udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c., come delineata dal nuovo rito Cartabia  (d.lgs. n. 149/2022), in una udienza filtro all'esito della quale valutare non solo la convertibilità del rito ordinario in rito semplificato (come previsto dall''art. 183-bis c.p.c.), ma anche la concedibilità dei termini per le memorie integrative, che invece, ex art 171-ter c.p.c., dovrebbero automaticamente già decorrere a ritroso rispetto a tale udienza?

Massima

In sede di verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c., il giudice, in ragione della materia del contendere e della semplicità della vertenza, può stabilire che la prima udienza venga intesa quale udienza filtro, escludendo la decorrenza a ritroso dei termini per le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. e riservando alla medesima udienza ogni determinazione in ordine alla concessione dei predetti termini ed al mutamento del rito da ordinario a semplificato.

Il caso

Nell'ambito di un giudizio verosimilmente di scioglimento della comunione, per quanto è dato desumere dallo scarno contenuto del decreto ex art. 171bis c.p.c. in commento, in cui si richiama l'istanza di assegnazione dell'immobile formulata da parte attrice, il tribunale di Bologna, accertata, con il compimento delle verifiche preliminari, la regolare instaurazione del contraddittorio, ha confermato la prima udienza di trattazione indicata nell'atto di citazione, disponendo però che la stessa fosse da intendere come udienza filtro, all'esito della quale adottare ogni determinazione in ordine al mutamento del rito ordinario in rito semplificato exartt. 281-decies e ss c.p.c. ed all'assegnazione dei termini per le memorie integrative.  

La questione

E' possibile trasformare la prima udienza di trattazione exart. 183 c.p.c., come delineata dal nuovo rito Cartabia (d.lgs. n. 149/2022), in una udienza filtro all'esito della quale valutare non solo la convertibilità del rito ordinario in rito semplificato (come previsto dall'art. 183-bis c.p.c.), ma anche la concedibilità dei termini per le memorie integrative, che invece, ex art. 171-ter c.p.c., dovrebbero automaticamente già decorrere a ritroso rispetto a tale udienza?

Le soluzioni giuridiche

Al predetto quesito il tribunale di Bologna, con un'innovativa interpretazione del combinato disposto degli artt. 171-bis, 171-ter e 183 c.p.c., ha dato risposta positiva,  statuendo che la materia del contendere e la semplicità della vertenza sono elementi che possono indurre a configurare la prima udienza di trattazione come udienza filtro che si svolge prima del deposito delle memorie “anche al fine di valutare sin da subito il mutamento del rito da ordinario a semplificato” e “che ogni determinazione sull'assegnazione dei termini per memorie sarà assunta in sede d'udienza”, precisando che “quindi nessun termine per memorie sta decorrendo” e che “l'udienza verrà svolta anche al fine di tentare la conclusione bonaria della lite”.

Osservazioni

La pronuncia in commento non risulta condivisibile, in quanto la stessa tradisce lo spirito della recente riforma del processo civile e crea ulteriori problemi applicativi anziché contribuire a risolvere quelli già esistenti.

Com'è ormai noto, lo schema tipico del rito ordinario delineato dal d.lgs. n. 149/2022 prevede una dilatazione temporale della fase antecedente alla prima udienza (con ampliamento a 120 giorni del termine libero a comparire di cui all'art. 163-bis c.p.c.), al fine di consentire al giudice, in sede di verifiche preliminari compiute nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine di costituzione del convenuto (che deve avvenire almeno 70 giorni prima della prima udienza), di accertare la regolare instaurazione del contraddittorio ed indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, comprese quelle inerenti al rispetto delle (eventuali) condizioni di procedibilità della domanda e alla sussistenza dei presupposti per procedere con il rito semplificato di cognizione (previo mutamento del rito exart. 183-bis c.p.c.).  

Sanati eventuali vizi processuali con l'adozione dei provvedimenti richiamati nel comma 1 dell'art. 171-bis c.p.c., e rimessa la trattazione delle questioni rilevabili d'ufficio, indicate dal giudice alle parti, alle memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c., si perviene così alla prima udienza di comparizione parti e trattazione della causa, disciplinata dall'art. 183 c.p.c. (anch'esso oggetto di un incisivo intervento riformatore ad opera del d.lgs. n. 149/2022), nel corso della quale il giudice, ormai definito il thema decidendum ac probandum, può stabilire quale direzione imprimere al processo, ossia, ad es., rinviare il giudizio per consentire l'espletamento della condizione di procedibilità omessa o non correttamente espletata, interrogare liberamente le parti ed effettuare il tentativo di conciliazione, disporre il passaggio al rito semplificato, autorizzare l'attore alla chiamata in causa del terzo, ammettere le prove e procedere alla relativa assunzione ovvero valutare che la causa sia già matura per la decisione con rinvio all'udienza di cui al novellato art. 189 c.p.c.

Nelle prime pronunce della giurisprudenza di merito inerenti al nuovo rito si è assistito ad uno sforzo interpretativo dettato dall'esigenza di favorire l'accelerazione e la speditezza della predetta scansione processuale, anche pervenendo a riconoscere al giudice la facoltà di adottare provvedimenti che, sebbene non espressamente contemplati nell'art. 171bis c.p.c., siano diretti, pur sempre nel rispetto del contraddittorio, a favorire una più oculata gestione del caso concreto. Si è così sostenuto che già in sede di verifiche preliminari, ossia senza attendere la prima udienza ex art. 183 c.p.c., il giudice possa procedere al mutamento del rito ordinario nel rito locatizio ex art. 426 c.p.c. (Trib. Roma 22-6-2023, in IUS), disporre il passaggio dal rito ordinario a quello semplificato di cognizione (Trib. Piacenza 1-5-2023, in IUS) oppure rinviare la prima udienza per consentire di sanare il rilevato difetto di procedibilità della domanda giudiziale, nel caso, ad es., di omesso o non corretto espletamento della mediazione o della negoziazione assistita.

Tali pronunce, a prescindere dalla maggiore o minore condivisibilità delle stesse, hanno un comune denominatore, in quanto, valorizzando i poteri di direzione assegnati al giudice dall'art. 175 c.p.c., mirano a semplificare ed accelerare l'iter giudiziale, razionalizzando i tempi processuali in un'ottica interpretativa di buon andamento del giudizio.

Il decreto in commento, invece, sembra rappresentare una voce fuori dal coro, poiché sostanzialmente stravolge, senza offrire alcun risparmio di tempi processuali (ed anzi allungandoli), l'andamento del nuovo processo ordinario delineato dalla riforma Cartabia. Con il provvedimento felsineo si prevede, infatti, che, in considerazione della semplicità della lite, il giudice possa assegnare alla prima udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. una peculiare funzione, quella di “udienza filtro”, non più preceduta dalla decorrenza dei termini per il deposito delle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c., bensì deputata a valutare non solo la convertibilità del rito ordinario in rito semplificato di cognizione, ma anche la stessa concedibilità alle parti dei predetti termini.

Ebbene, in ordine al mutamento del rito nulla quaestio, in quanto, come si ricava dal combinato disposto degli artt. 171-bis e 183-bis c.p.c., la sede naturale per operare tale conversione è proprio la prima udienza di trattazione, tanto che risultano innovative quelle pronunce che, come già detto, ritengono che sia possibile anticipare al decreto di verifiche preliminari il passaggio dall'uno all'altro rito, al fine di rendere più utile tale transizione processuale evitando il defatigante deposito delle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c.

Non condivisibile, invece, risulta il decreto in esame nella parte inerente proprio alla gestione delle predette memorie, in quanto, con un'interpretazione sostanzialmente abrogatrice dell'art. 171-ter c.p.c., il giudice ha disposto che i termini per il deposito delle memorie integrative non dovessero decorrere, rinviando alla prima udienza ogni valutazione in ordine all'assegnazione di tali termini.            

Con una siffatta interpretazione, però, non solo si viola il disposto di tale ultima norma, che – a differenza del vecchio comma 6 dell'art. 183 c.p.c. – prevede la decorrenza automatica, senza cioè che sia necessaria un'apposita istanza di parte, e a ritroso rispetto alla prima udienza (precisamente, 40, 20 e 10 giorni prima), dei termini per il deposito delle memorie integrative volte alla definizione del thema decidendum ac probandum, ma si contraddice anche l'idea di fondo del nuovo rito, ossia la collocazione in una fase anteriore alla prima udienza di quelle attività che, secondo il rito previgente, si svolgevano in parte alla prima udienza ed in parte successivamente a questa (cfr. commi 5 e 6 dell'art. 183 c.p.c., nella formulazione antecedente al d.lgs. n. 149/2022).

Ipotizzando il prosieguo del giudizio nell'ambito del quale è stato reso il decreto in esame, si possono sostanzialmente configurare, salvo il raggiungimento di un'intesa conciliativa tra le parti, le seguenti due alternative: 1) se il giudice ritiene di dover concedere i termini istruttori ex art. 171-ter c.p.c., negati in sede di verifiche preliminari, allora lo stesso dovrà rinviare ad una nuova prima udienza per consentire la decorrenza a ritroso di tali termini: è evidente la dilatazione dei tempi del giudizio, determinata dallo svolgimento di una doppia prima udienza; 2) se il giudice opta per la conversione del rito ordinario in rito semplificato, le parti si ritroveranno alla prima udienza di quest'ultimo senza aver potuto depositare le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. e senza poter richiedere la concessione del doppio termine istruttorio di cui al comma quarto dell'art. 281-duodecies c.p.c., in quanto il novellato art. 183-bis c.p.c. (presupponendo evidentemente che le memorie integrative vengano depositate anteriormente alla prima udienza) richiama, in caso di passaggio da un rito all'altro, il solo comma quinto del predetto art. 281-duodecies c.p.c., secondo il quale il giudice, se non ritiene la causa matura per la decisione, ammette i mezzi di prova rilevanti per la decisione e procede alla loro assunzione. Qui emerge palese la violazione del diritto di difesa delle parti, le quali, dopo aver avviato il giudizio nelle forme del rito ordinario, confidando nella possibilità di depositare le memorie integrative dell'art. 171-ter c.p.c. per meglio articolare le proprie istanze assertive ed istruttorie, si ritroverebbero del tutto private di tali facoltà, per aver il giudice escluso la decorrenza, pur disposta ex lege, dei termini previsti da tale ultima norma. E se anche il giudice, alla prima udienza del rito semplificato post conversione, ritenesse di poter ugualmente concedere il doppio termine istruttorio di cui al comma 4 dell'art. 281-duodecies c.p.c., si registrerebbe ugualmente un allungamento dei tempi processuali, perché al medesimo risultato si potrebbe più celermente pervenire consentendo alle parti di depositare le memorie integrative anteriormente alla prima udienza.  

In definitiva, l'udienza filtro ipotizzata dal tribunale di Bologna non solo sembra andare nella direzione opposta a quella tracciata dal legislatore con l'affermata esigenza di concentrazione ed anticipazione delle attività processuali, ma appare anche fortemente lesiva del diritto di difesa delle parti, travolte nei meandri di un rito sempre più indecifrabile ed imprevedibile.    

Il testo integrale del decreto sarà disponibile a breve.

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