Diniego di visto di ingresso di cittadino straniero: come si determina la competenza territoriale?

La Redazione
30 Gennaio 2024

Il Tribunale Ordinario di Bologna ha posto alla Corte di cassazione – tramite il rinvio ex art. 363-bis c.p.c. – la seguente questione di diritto: come si determina la competenza territoriale delle Sezioni specializzate in materia di immigrazione nelle controversie aventi ad oggetto il diniego di visto di ingresso di un cittadino straniero – per il ricongiungimento a cittadino italiano – emesso dall'autorità consolare all'estero.

Il caso è quello di una cittadina italiana che chiedeva il ricongiungimento del familiare cittadino straniero (nella specie, la figlia), impugnando avanti al Tribunale Ordinario di Bologna il diniego di visto emesso dall'autorità consolare avente sede a Lagos.

La parte resistente, costituitasi in giudizio, eccepiva, in via preliminare, il difetto di competenza dell'autorità adita, ritenendo competente ex art. 30, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, la Sezione Specializzata presso il Tribunale di Roma, ove ha sede il Ministero degli affari Esteri, di cui l'ambasciata a Lagos costituiva mera articolazione interna.

Secondo la parte ricorrente, invece, che si opponeva alla pronuncia di incompetenza, il caso di specie non era disciplinato dal Testo Unico in Materia di Immigrazione che detta una disciplina applicabile solo agli stranieri, bensi  dall'art. 8 del d.lgs. n. 30/2007, di attuazione della Direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare liberamente nel territorio degli Stati membri, e ciò in quanto la persona a cui lo straniero doveva ricongiungersi era un cittadino italiano. In particolare, la controversia in esame doveva essere considerata non tanto quale opposizione al diniego del visto di ingresso, bensì quale diniego del diritto al soggiorno in Italia del familiare di cittadino U.E., per cui rientrerebbe nelle previsioni di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 30/2007, con conseguente radicamento della competenza della Sezione Specializzata del Tribunale del luogo di dimora del ricorrente.

Con ordinanza del 17 ottobre del 2023 questo giudice ha sollecitato il contraddittorio delle parti in merito all'opportunità di sollevare il rinvio pregiudiziale avanti alla Corte di cassazione sulla questione della determinazione della competenza territoriale, evidenziando il contrasto tra fonti normative di pari rango.

Si pone quindi una questione esclusivamente di diritto che riguarda la risoluzione dell'antinomia tra fonti normative di pari rango che regolano la stessa materia, ossia l'individuazione del foro competente per le cause in materia di ricongiungimento familiare a cittadino italiano o UE: l'art. 16 del d.lgs. n. 150/2011 e l'art. 4 del d.l. n. 13/2017.

Il conflitto è di difficile soluzione dal momento che non può essere risolto né con il criterio gerarchico: giacché entrambe le fonti, come detto, hanno pari rango; né con il criterio della competenza, non essendo in discussione la materia riservata alla competenza statale; né con quello cronologico.

La questione non risulta essere stata affrontata dalla Cassazione, che si è occupata, con la pronuncia resa dalla sez. I, 19/04/2023, n. 10470, di regolare la competenza in un caso di diniego di visto per il ricongiungimento di un familiare di cittadino extracomunitario. Nel caso di specie, come detto più volte, il ricongiungimento è richiesto da un cittadino italiano e la normativa di riferimento sembrerebbe da individuarsi nel d.lgs. n. 30/2007, più favorevole.

La questione è suscettibile di porsi in numerose controversie dal momento che, peraltro, essa non riguarda solo il diniego di visto per ricongiungimento a cittadino comunitario/italiano, qui in esame, ma tutte le controversie di cui all'art. 8 d.lgs. n. 30/2007.

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