Non è abuso del diritto dell’usufruttuario il voto sullo scioglimento della società

La Redazione
31 Gennaio 2024

Il Tribunale di Milano conferma il proprio orientamento in merito ai diritti dell'usufruttuario di quote societarie, ribadendo che anche quest'ultimo può partecipare al voto sullo scioglimento della società, senza che ciò configuri un danno al nudo proprietario.

La delibera assembleare di scioglimento volontario di una s.r.l., assunta con il voto determinate dell'usufruttuaria, non integra un'ipotesi di abuso del diritto dell'usufruttuario ex art. 1015 c.c., perpetrato ai danni dei diritti del nudo proprietario e della sua aspettativa di godimento dei beni futuri.

Lo scioglimento della società, anche se provocato dall'usufruttuario con il proprio voto o la propria condotta non costituisce perimento della cosa ai sensi dell'art. 1014 c.c. né abuso dell'usufruttuario ai sensi dell'art. 1015 c.c. Lo scioglimento dell'organizzazione societaria e la conseguente liquidazione del suo patrimonio, infatti, non estingue i diritti sociali, ma li trasforma in diritto alla quota di liquidazione, sicché il nudo proprietario non soffre nessun pregiudizio per il mero fatto dello scioglimento della società cui partecipava.

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