La data nella procura speciale ad litem

Lorenzo Balestra
31 Gennaio 2024

La procura speciale nel ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 83, comma  3, c.p.c. e 365 c.p.c., può essere rilasciata al legale anche in data anteriore alla redazione del ricorso?

Il problema del rilascio della procura speciale ad litem è un tema dibattuto sia in dottrina che in giurisprudenza e la risposta sarà necessariamente circoscritta all'ambito del quesito data l'ampiezza della problematica che qui non può trovare compiutamente luogo.

La norma generale che si occupa della materia è l'art. 83 c.p.c. secondo il quale la procura ad litem può essere sia generale che speciale e la sottoscrizione deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 83, comma 2, c.p.c.).

La stessa norma prevede, poi, che l'autografia della firma (concetto diverso dall'autentica), ove la procura sia speciale, possa essere certificata dal difensore in determinate condizioni.

Il quadro generale, pertanto, pone le basi della disciplina ove, da un lato, prevede una procura per le liti sia speciale che generale attribuendo il potere di autenticazione della sottoscrizione in capo ad un pubblico ufficiale che, nel nostro ordinamento, è il notaio, il solo dotato di un generale potere di autenticazione degli atti negoziali.

Nel solo caso in cui la procura sia speciale, e cioè riguardi uno specifico giudizio, tale potere di “autentica” (o meglio di certificazione dell'autografia della sottoscrizione intesa con il termine corrente di “autentica minore” sulla cui natura non ci soffermiamo) è attribuito anche al difensore; in questo secondo caso il potere del difensore è strettamente collegato all'atto processuale per il quale la procura viene rilasciata.

Con riferimento, poi, al giudizio di cassazione, l'art. 365 c.p.c. impone che la procura debba essere “speciale”.

Per quanto riguarda, poi, la procura rilasciata al legale, la specialità deve fare i conti anche con l'esigenza dello stretto collegamento all'atto giudiziale per il quale è rilasciata.

Il problema, per il caso che qui ci occupa, riguarda quindi, sostanzialmente due aspetti: il primo, appunto, lo stretto collegamento che deve avere la procura autenticata dall'avvocato all'atto processuale e, dall'altro, la sussistenza del potere rappresentativo in relazione ad uno specifico atto processuale.

I problemi sono intimamente connessi; per questo motivo l'art. 83, c.p.c., al terzo comma, prevede che «La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica».

Sul punto la giurisprudenza di legittimità si è espressa, sostanzialmente, secondo due diversi orientamenti:

- secondo un orientamento si riteneva invalida la procura alle liti conferita per il ricorso per cassazione in cui l'autografia della sottoscrizione della parte non fosse autenticata dal difensore contestualmente alla redazione dell'atto di impugnazione.

- altro orientamento, più permissivo, riteneva che il requisito della specialità della procura non avrebbe richiesto la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto cui dovesse accedere, essendo sufficiente desumerne la specialità, da un lato, dalla sua congiunzione (materiale o telematica) all'atto processuale (nel caso di specie il ricorso) e, dall'altro, dalla sua notificazione insieme a quest'ultimo.

Sul punto è recentemente intervenuta la Cassazione a sezioni unite, con ben due pronunce, aderendo alla posizione più permissiva, ricordando il principio espresso da Cass. n. 36507/2022, secondo la quale «In tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell'art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti»

Secondo questo principio, allora, sarà irrilevante che la procura sia stata conferita in data anteriore a quella della redazione del ricorso, ma, sempre affinché sia provato il suo intimo collegamento con l'atto giudiziale da introdurre (il ricorso per cassazione), dovrà essere stata rilasciata dopo la pubblicazione del provvedimento da impugnare e prima della notificazione del ricorso.

Altro problema riguarda, poi, il collegamento all'atto giudiziale al quale la procura si riferisce, problema pure di cui si occupano le sezioni unite (che non può essere esaminato in questa sede) dettando il principio da utilizzarsi affinché sia osservato il disposto di cui all'art. 83, terzo comma, c.p.c. con speciale riferimento al processo telematico.

Le due sentenze delle sezioni unite pongono, quindi, i seguenti principi di diritto:

«In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 83, comma 3, e 365 c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso» (Cass. civ., sez. un., 19 gennaio 2024, n. 2075).

«In caso di ricorso nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l'allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella “busta telematica” con la quale l'atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, ex art. 83, terzo comma, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione» (Cass. civ., sez. un., 19 gennaio 2024, n. 2077).