Prime osservazioni su previdenza, assistenza e regime contributivo per i lavoratori nella Legge di bilancio e nel Decreto milleproroge per l’anno 2024

31 Gennaio 2024

Il contributo intende dare una prima informazione delle novità intervenute in materia di sicurezza sociale nell'ultimo scorcio dell'anno 2023 e nel primo mese del presente anno. Oltre agli interventi legislativi che si rinvengono, come consuetudine, nella Legge di stabilità 2024 e nel decreto milleproroghe, è parso utile menzionare interventi strutturali, quale l'istituzione dell'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori dello spettacolo, e l'ultimo in ordine di tempo, si tratta di uno dei primi decreti legge dell'anno 2024, degli interventi dettati dalla necessità e dall'urgenza di garantire i lavoratori dell'acciaieria di Taranto, a fronte dell'evidente intenzione del socio straniero di abbandonare al suo destino l'acciaieria.

Il legislatore italiano, come al solito e con interventi di piccola manutenzione legislativa, interviene nel campo previdenziale alla fine dell'anno, utilizzando come veicoli legislativi sia la legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 (l. 30 dicembre 2023, n. 213) e in specie l'art. omnibus 1 composto di 560 commi, sia il c.d. decreto milleproroghe (d.l. 30 dicembre 2023, n. 215).

In questa sede pare opportuno altresì ricordare altri tre interventi legislativi in materia previdenziale posti in essere nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno passato o nel mese di gennaio di quest'anno, con i quali il legislatore:

  • ha riconosciuto, per l'anno 2023, un'indennità una tantum ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022 (si tratta dell'art. 18.2 del d.l. 18 ottobre 2023, n. 145, conv. con modif., dalla l. 15 dicembre 2023, n. 191, alla cui lettura si rinvia);
  •   ha introdotto l'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo a decorrere dal 1° gennaio 2024, si tratta del d. lgs. 30 novembre 2023, n. 175 e contestualmente ha introdotto l'obbligo del pagamento di un contributo a carico del datore di lavoro o committente;
  • ha garantito la fruizione della cassa integrazione guadagni straordinaria in favore dei lavoratori dell'acciaieria di Taranto, posta in amministrazione straordinaria, si tratta dell'art. 3 del d.l. 18 gennaio 2024, n. 4 (si ricordino anche i commi 175 e 176 della l. di stabilità in commento con i quali per la medesima acciaieria è stato riconosciuto un ulteriore periodo di CIGS rispetto a quelli precedentemente autorizzati, sino al 31 dicembre 2024).

            In questa sede e nei limiti dell'odierna trattazione si proverà a dare un'esposizione ragionata degli interventi più rilevanti, distinguendo fra quelli che attengono al versante delle prestazioni e fra queste distinguendo a sua volta, fra previdenza e assistenza, utilizzando quest'ultima distinzione a fini espositivi; e quelli che attengono al versante contributivo; rinviando, sin da ora e per ciascuno degli istituti dei quali si parlerà, alla lettura dei testi di legge.

Le disposizioni in tema di prestazioni

Le prestazioni previdenziali.

Il legislatore di fine anno interviene sul piano delle prestazioni pensionistiche e su quello delle prestazioni garantite in caso di sospensione o perdita del rapporto di lavoro.

Le prestazioni in caso di sospensione o perdita del rapporto di lavoro.

Con riguardo a questo versante, si rinviene la prestazione, limitata all'anno 2024, assicurata ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto turismo, compresi gli stabilimenti termali, di un trattamento integrativo speciale in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario (comma 20°). Il lavoratore beneficiario è quello del settore privato, titolare di un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno di imposta 2023, a euro quaranta mila.

Diviene strutturale, dal 1° gennaio 2024, l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) introdotta in via sperimentale con l'art. 1, comma 386, l. n. 178/2020 (comma 142 e ss.). La prestazione è riconosciuta, come accade per le prestazioni di sicurezza sociale su domanda, in favore degli iscritti alla Gestione separata, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo ed è erogata dall'Inps (si rinvia in ogni caso alla lettura del testo normativo). In questa sede pare solo opportuno evidenziare che il riconoscimento della prestazione è condizionato alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale e che si prevede anche l'aumento dell'aliquota ai fini della misura dell'importo della contribuzione dovuta.

Muta l'importo dell'indennità di malattia per la gente di mare e si passa dal 75% al 60% della retribuzione (c. 156, che modifica l'art. 6 del R.d.l. n. 1918/1937) e ancora, se la malattia si verifica nei primi trenta giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro muta il criterio di determinazione.

Le prestazioni in favore della famiglia.

Con riguardo alle prestazioni in favore della famiglia, si può menzionare:

  1. l'incremento del “bonus asilo nido” di cui all'art. 1, comma 355, l. n. 232/2016: si passa da 1.500 a 2.100 euro, per i nati dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con un valore dell'ISEE fino a 40.000 euro e che hanno almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni;
  2. il riconoscimento di un'indennità pari al 60% della retribuzione (anziché del 30%) per un mese ulteriore al primo, misura che diviene dell'80% per il solo anno 2024, in favore dei genitori che fruiscano alternativamente del congedo parentale (si tratta del comma 179 che modifica l'art. 34, c. 1, primo periodo del d.lgs. n. 151/2001);
  3. l'esonero contributivo del 100% della quota dei contributi IVS a carico della lavoratrice madre di tre o più figli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione di quello domestico, per il periodo 1° gennaio 2024-31 dicembre 2026, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro;
  4. l'esonero contributivo sub c) è altresì riconosciuto in via sperimentale per l'anno 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli, con il medesimo tipo di rapporto di lavoro subordinato, ma fino al compimento del decimo anno di vita del più piccolo;
  5. l'esclusione dalla determinazione dell'ISEE, fino al valore complessivo di 50.000 euro, dei titoli di Stato, regola efficace solo dopo l'aggiornamento del regolamento di cui al d.P.R. n. 159/2013 (commi 183 e 184).

Gli interventi sui trattamenti pensionistici.

Con riguardo alle prestazioni pensionistiche, il legislatore interviene con un blocco di disposizioni che vanno dal comma 125 al comma 140; sostanzialmente, al pari di quel che è avvenuto l'anno scorso, si tratta per lo più di disposizioni di mera manutenzione dell'esistente con le quali si consente l'utilizzo di modelli pensionistici alternativi a quello ordinario di vecchiaia, ancorché con l'aggravamento delle regole di accesso a essi.

Nello specifico:

  1. il comma 125, alla lett. a), novella il comma 7 dell'art. 24 del d.l. n. 201/2011, conv. con modif., dalla l. n. 214/2011, per facilitare l'accesso alla pensione di vecchiaia contributiva, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori, con primo accredito della contribuzione dal 1° gennaio 1996, prevede che l'importo della pensione non possa essere inferiore all'importo dell'assegno sociale previsto e disciplinato dall'art. 3 c. 6, l. n. 335/1995 (valore soglia che prima era pari a una vola e mezzo l'importo dell'assegno sociale);
  2. sempre il comma 125, ma alla lett. b), novella l'undicesimo comma dell'art. 24 d.l. ult. cit., con riferimento alla pensione anticipata e innovando prevede che l'importo di questa non possa essere inferiore a tre volte l'importo mensile dell'assegno sociale; parametro di riferimento che scende a 2,8 per le donne con un figlio e a 2,6 per le donne con due figli. Così individuato il parametro, la pensione anticipata è riconosciuta solo dopo che sono decorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti ed è determinata per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al pensionamento di vecchiaia ordinario;
  3. il comma 139 interviene, come accaduto l'anno scorso, sulla pensione anticipata flessibile (così denominata dal legislatore e in gergo definita “pensione quota 103”, art. 14 c. 1 del d.l. n. 4/2019, conv., con modif., dalla l. 26/2019), riconoscendone la possibile fruizione solo in presenza del requisito anagrafico di almeno 62 anni e del requisito contributivo minimo di 41 anni, con maturazione di entrambi i requisiti, esclusivamente entro il 31 dicembre 2024. La pensione, se i requisiti maturano nel corso dell'anno 2024, potrà essere fruita solo dopo sette mesi e non tre mesi, da computarsi dal momento della maturazione dei menzionati requisiti anagrafici e contributivi.  L'importo del trattamento pensionistico, si aggiunga, varia secondo che i requisiti di accesso maturino nell'anno 2023 (si v. il terzo periodo, dell'art. 14 c. 1, d.l. cit.) o maturino nell'anno 2024 (si v. il quarto periodo, dell'art. ult. cit., aggiunto dalla legge in commento). Proprio con riguardo a questa seconda ipotesi, si prevede che le regole di calcolo della pensione siano quelle del sistema contributivo previste dal d.lgs. n. 180/1997 e in ogni caso la misura della pensione è riconosciuta in un importo massimo lordo mensile non superiore a quattro volte il trattamento minimo, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia;
  4. ad analogo intervento di manutenzione si assiste, con il comma 138, con riguardo al trattamento pensionistico anticipato definito “opzione donna”, intervenendo sull'art. 16 del d.l. n. 4/2019. Si eleva il requisito anagrafico che deve sussistere al 31 dicembre 2023, passando da sessanta a sessantuno anni.

La rivalutazione delle pensioni

Il comma 135 disciplina per l'anno 2024 l'istituto della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, riconoscendola interamente solo in favore di quelle pensioni pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps. Per tutte le altre pensioni, si ha un riconoscimento parziale, variamente graduato che va dall'85% sino al 22%, via via che l'importo della pensione erogata si fa più elevato e quindi si allontana dal valore soglia costituito da quattro volte il trattamento minimo.

L'Ape sociale.

Il legislatore, dopo che la legge di bilancio per l'anno 2023, l. n. 197/2022, ha prorogato l'utilizzo dell'Ape sociale (art. 1, comma 179 e ss., l. n. 232/2016 e d.P.R. 23 maggio 2017, n. 88, regolamento di attuazione) per l'anno 2023, ha previsto un'ulteriore proroga anche per l'anno 2024 (comma 136, primo periodo) in favore di quei soggetti, che versino in una delle condizioni specificamente e tassativamente individuate nel comma 179 dell'art. ult. cit., al compimento di 63 anni e 5 mesi, con aggravamento del requisito anagrafico pari a cinque mesi (per il comma ult. cit., il requisito, applicabile sino al 31 dicembre 2023 era invece di 63 anni di età). L'ulteriore novità introdotta riguarda la non cumulabilità del beneficio con il reddito da lavoro, sia esso subordinato sia esso autonomo, ad eccezione del reddito da lavoro autonomo occasionale, nel limite di cinque mila euro lordi annui (comma 137).

La rinuncia all'accredito dei contributi posti a carico del lavoratore.

Il legislatore conferma, anche per l'anno 2024 sostituendo il termine finale di efficacia previsto nel comma 286, art. 1 della l. n. 197/2022, l'utilizzo dell'istituto introdotto con l'art. 1, comma 12, l. n. 243/2004, prevedendo in favore dei lavoratori dipendenti, che abbiano maturato i requisiti minimi previsti per l'accesso alla pensione anticipata “quota 103”, la possibilità di rinunciare all'accredito contributivo della quota di contributi posta a suo carico. In tal caso il datore di lavoro sarà tenuto a versare al lavoratore la somma di denaro mensilmente maturata e corrispondente alla quota di contribuzione posta a carico del lavoratore medesimo e che si sarebbe dovuta versare all'ente previdenziale (c. 140).

           

Le prestazioni assistenziali.

Il legislatore, con il comma 210, istituisce il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, al fine di assicurare un'efficiente programmazione delle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità.

Si incrementa, al secondo comma, la provvista del Fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità e di carburanti, nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, in favore di soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, istituito dal comma 450° dell'art. 1 della l. n. 197/2022.

Parimenti si incrementa, al 187 comma, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, istituito dall'art. 19.3 del d.l. n. 223/2006, conv., con modif., dalla l. n. 248/2006, al fine di incrementare la misura del “Reddito di libertà” di cui all'art. 105-bis del d.l. n. 34/2020, conv., con modif., dalla l. n. 77/2020.

Si riconosce, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, un contributo straordinario in favore dei clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico (comma 14).

Le disposizioni in tema di contribuzione.

Con riguardo al profilo attinente all'adempimento dell'obbligo contributivo si constata, innanzitutto (comma 15) l'esonero, per tutto l'anno 2024 (il legislatore inizia il comma con l'incipit “in via eccezionale”), sulla quota dei contributi previdenziali per IVS a carico del lavoratore (escluso il lavoratore domestico) pari a 6 punti percentuali, se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di euro 2.962 e pari a 7 punti percentuali, se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di euro 1.923.

Il successivo comma 16, sempre limitatamente all'anno 2024, esclude dal novero dei redditi dipendenti, con rilevanza anche con riguardo al versante previdenziale, nel limite di euro 1.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti; nonché le somme erogate o rimborsate a costoro, per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa, o per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite è raddoppiato, per i lavoratori dipendenti con figli.

Lo sgravio per l'assunzione di donne disoccupate vittime di violenza.

Diversamente dall'anno scorso, quest'anno il legislatore è parco nell'introdurre nuovi tipi sgravi, l'unico che si rinviene è quello in favore dei datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del reddito di libertà (art. 105-bis, d.l. n. 34/2020), al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro. Si tratta di uno sgravio totale dei soli contributi dovuti all'Inps, nel limite massimo di 8.000 euro annui. Se l'assunzione è a tempo determinato, anche in somministrazione, lo sgravio contributivo spetta per dodici mesi dalla data di assunzione e si vi è trasformazione del contratto, l'esonero si prolunga fino al diciottesimo mese e se l'assunzione è ab origine a tempo indeterminato lo sgravio spetta per ventiquattro mesi (commi 191 e 192).

L'esenzione dal versamento della contribuzione per integrazione salariale in favore dell'Agenzia del demanio.

Norma privilegio appare quella dettata dal comma 205, che esclude dall'ambito di applicazione delle disposizioni in tema di integrazione guadagni, sia dal versante della contribuzione dovuta sia dal versante delle prestazioni assicurate ai lavoratori, l'Agenzia del demanio, ente pubblico economico.

I magistrati onorari.

Di converso, il comma 372 appresta la tutela previdenziale a regime dei magistrati onorari confermati ai sensi dell'art. 29 del d. lgs. n. 116/2017, prevedendo l'iscrizione al F.P.L.D. di quelli che abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie e l'iscrizione alla Gestione separata di quelli che abbiano optato per lo svolgimento non in via esclusiva.

Il pagamento dei crediti vantati dalla P.A. con debiti della stessa (La compensazione dell'art. 17, d.lgs. n. 241/1997).

Da segnalare anche il gruppo di disposizioni con i quali il legislatore è intervenuto, novellando l'istituto della compensazione disciplinato dal d.lgs. n. 241/1997, con l'evidente fine di apprestare strumenti che possano evitare l'utilizzo illegittimo di tale istituto. Si interviene interpolando o il testo di legge di riferimento (si v. il comma 96) o novellando l'art. 37 del d.l. n. 223/2006, conv., con modif., dalla l. n. 248/2006 (si v. il comma 94).

Il contrasto al lavoro nero nel settore dei lavoratori domestici.

Infine, il legislatore, al comma 60, al fine di contrastare l'evasione fiscale e contributiva nel settore del lavoro domestico affida all'Agenzia delle entrate e all'Inps il compito di realizzare la piena interoperabilità delle banche dati per lo scambio e l'analisi dei dati, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali avanzate.

Gli obblighi contributivi dei datori di lavoro pubblici.

Disposizioni ad hoc anche quest'anno si rinvengono con riguardo ai datori di lavoro pubblici. Disposizioni che si rinvengono rispettivamente nel comma 131 della legge in commento e nell'art. 1, sedicesimo comma, del d.l. n. 215/2023.

Il legislatore della legge di stabilità pone a carico delle amministrazioni pubbliche, individuate con il rinvio all'art. 1 c. 2 d.lgs. n. 165/2001, al fine di ritenere assolti gli obblighi contributivi per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004 in favore dei propri dipendenti iscritti alla Gestione dei lavoratori pubblici, l'obbligo di trasmettere all'Inps, ai fini della corretta implementazione delle posizioni assicurative individuali, esclusivamente le denunce mensili ove sono indicati i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo della contribuzione, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni (art. 44 c. 9, d.l. n. 269/2003, conv., con modif. dalla l. n. 326/2003).

A sua volta il decreto milleproroghe, al pari di quello dell'ano 2022, interviene nuovamente sul momento di applicazione della disciplina in tema di prescrizione della contribuzione previdenziale dei dipendenti pubblici, spostando al 31 dicembre 2024 il dies a quo (art. 3 c. 10-bis, l. n. 335/1995). La stessa traslazione temporale si ha per lo spirare del termine riconosciuto alle pubbliche amministrazioni con riguardo agli adempimenti previdenziali connessi ai compensi erogati a seguito di stipula contratti di collaborazione coordinata e continuativa (art. ult. cit., comma 10-ter).

A ciò si aggiunga che per entrambe le fattispecie la contribuzione per la quale si applica tale beneficio non è più quella sino al 31 dicembre 2018, ma quella sino al 31 dicembre 2019.

L'introduzione di una nuova tipologia di riscatto.

Con riguardo alla contribuzione da valorizzare sulla posizione di ciascun lavoratore, il legislatore introduce, in via sperimentale per il biennio 2024-2025, una fattispecie di riscatto (commi 126-130). Beneficio che è riconosciuto agli iscritti al F.P.L.D. e alle forme esonerative e sostitutive di quello e alle Gestioni dei lavoratori autonomi ivi compresa la Gestione separata, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non titolari di pensione. A costoro è riconosciuta la facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti all'entrata in vigore della l. in commento (1° gennaio 2024), compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato presso le menzionate forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione. Il riscatto, così delineato, può essere utilizzato nella misura massima di cinque anni, anche non consecutivi. Qualora successivamente all'utilizzo dell'istituto, si abbia l'accreditamento sulla posizione del lavoratore di contribuzione antecedente al 1° gennaio 1996, vi è annullamento d'ufficio del riscatto, con restituzione dei contributi.

Si rilevi che limitatamente ai lavoratori del settore privato, l'onere del riscatto può essere sostenuto anche dal datore di lavoro, utilizzando i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso.

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