Crediti d’imposta per imprese “non gasivore”: no al divieto di compensazione orizzontale, sì alla compensazione ex art. 155 CCII

Fabio Gallio
01 Febbraio 2024

I crediti d’imposta per imprese “non gasivore” non rientrano tra i crediti derivanti da imposta erariale e possono essere posti in compensazione ai sensi dell’art. 155 del CCII.

Premessa

Con la risposta a interpello n. 439 del 28 settembre 2023, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il divieto di compensazione orizzontale di cui all'art. 31 del d.l. n. 78/2010 non opera con riferimento ai crediti d'imposta per imprese “non gasivore”, trattandosi di crediti di natura agevolativa, rispetto ai quali opera invece la compensazione ex art. 155 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII).

Il caso

L'Agenzia delle entrate ha affrontato in diverse occasioni la tematica della natura dei crediti d'imposta soggetti al divieto di compensazione di cui all'art. 31 del d.l. n. 78/2010.

Con la risposta ad interpello n. 439/2023 l'Agenzia approfondisce ulteriormente l'argomento, esprimendosi su una questione inedita: l'applicabilità dell'art. 155 CCII, a norma del quale “i creditori possono opporre in compensazione dei loro debiti verso il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale i propri crediti verso quest'ultimo, ancorché non scaduti prima dell'apertura della procedura concorsuale”.

Il caso sottoposto all'attenzione dell'Agenzia riguarda una società in liquidazione giudiziale titolare di crediti d'imposta di imprese “non gasivore”, astrattamente cedibili in quanto non usati in compensazione, nonché debitrice nei confronti dell'Agenzia delle entrate per debiti erariali scaduti.

Il curatore della procedura chiede all'Agenzia se sia possibile l'utilizzo di tali crediti al di fuori della compensazione con ruoli erariali, ovvero se siano cedibili pur in presenza di debiti fiscali iscritti a ruolo per i quali sia scaduto il termine di pagamento.

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'Amministrazione finanziaria può opporre la compensazione con i maggiori debiti fiscali della società in liquidazione giudiziale arrestando la cessione dei crediti d'imposta.

Il divieto di compensazione orizzontale

L'art. 31 del d.l. n. 78/2010 vieta la compensazione dei crediti di cui all'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 241/1997 relativi alle imposte erariali fino a concorrenza dei debiti, di ammontare superiore a € 1.500,00, iscritti a ruolo per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Come ricorda la stessa Agenzia delle entrate, la norma in esame è volta ad azzerare lo scarto tra le posizioni debitorie scadute e le posizioni debitorie effettive del contribuente, derivanti dall'anticipazione di imposte da parte dello stesso. In altri termini, la disposizione è volta ad impedire le compensazioni immediate, bloccando il contribuente che non abbia versato le imposte dovute in base a cartelle di pagamento già notificategli e per le quali sia scaduto il termine di pagamento senza concessione di una sospensione.

Chiara sul punto è la Circolare n. 13/E dell'11 marzo 2011, laddove precisa che “nel caso in cui il contribuente abbia crediti erariali di importo superiore a quello iscritto a ruolo, non potrà effettuare alcuna compensazione se non provvede prima al pagamento del debito scaduto” (cfr. anche Circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011).

La natura dei crediti d'imposta dell'impresa “non gasivora”

Sull'individuazione dei debiti erariali che rientrano nel perimetro di cui al'art. 31 del d.l. n. 78/2010 laddove vieta la compensazione dei crediti relativi alle “imposte erariali” si è già espressa la stessa Agenzia delle entrate con la Circolare n. 4/2011.

Da essa  si evince che il divieto di  compensazione scatta solamente in relazione a imposte dirette e indirette e non anche ai contributi e alle agevolazioni erogati sotto forma di credito d'imposta, ciò in coerenza con la ratio della norma.

I crediti d'imposta generati dalle spese sostenute per l'acquisto di gas naturale non sono, pertanto, colpiti dal divieto di compensazione di cui all'art. 31 del d.l. n. 78/2010, trattandosi di crediti agevolativi riconosciuti alle imprese diverse da quella a forte consumo di gas naturale al verificarsi dei presupposti previsti da una serie di decreti-legge susseguitesi nel corso degli anni 2022-2023 (d.l. n. 21/2022, d.l. n. 50/2022, d.l. n. 115/2022, d.l. n. 144/2022, d.l. n. 176/2022 e d.l. n. 34/2023), oltreché dalla Legge Finanziaria 2023 (l. n. 197/2022).

La compensazione ai sensi dell'art. 155 CCII

Superato il divieto di compensazione dei crediti agevolativi riconosciuti alle imprese “non gasivore” in presenza di debiti iscritti a ruolo in via definitiva, l'Agenzia delle entrate ritiene applicabile l'art. 155 CCII

L'Agenzia si sofferma sugli stringenti requisiti richiesti dall'art. 155 CCII affinché possa operare la compensazione nella procedura di liquidazione giudiziale.

Nel dettaglio, debbono sussistere posizioni creditorie reciproche e il fatto genetico dei crediti deve essersi verificato prima dell'apertura della procedura; i crediti devono essere omogenei (della stessa specie), liquidi, certi (nell'an e nel quantum) ed esigibili. L'Agenzia precisa altresì che l'esistenza, l'importo e l'esigibilità dei crediti deve sussistere al momento della pronuncia della compensazione, non essendo necessario che preesista rispetto all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

In conclusione, l'Ente creditore può opporsi alla cessione dei crediti per imprese “non gasivore” da parte del curatore opponendo in compensazione i debiti iscritti a ruolo divenuto definitivo.

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