ESG e clausole di sostenibilità

Francesca Maria Bava
02 Febbraio 2024

Il Comitato Triveneto dei Notai ha pubblicato nuove massime in cui si afferma la legittimità delle clausole di sostenibilità inserite negli statuti delle società di capitali.

Secondo il Comitato Triveneto dei Notai (massime A.B.1 - A.B.6) sono legittime le clausole statutarie di sostenibilità, ossia le clausole espressione di ideali collettivi, valori sociali e principi etici, quali la promozione dell'ambiente, del lavoro, della cura e del benessere dei dipendenti e della collettività.

L'ammissibilità di dette clausole deve essere desunta dall'assenza di principi di diritto o disposizioni di legge che impongano agli amministratori di società di attuare l'oggetto sociale avendo riguardo solo alla massimizzazione dei profitti nell'interesse dei soci.

Conferma di ciò è da individuarsi nell'art. 42 Cost. in base al quale la ricerca del profitto non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno a salute, ambiente, sicurezza, libertà e dignità umana.

Le clausole in esame dettano regole etiche e di sostenibilità che non comportano una eterodestinazione di utili non compatibile con la nozione di contratto di società ex art. 2447 c.c., né determinano l'assunzione da parte della società della qualifica di società benefit avente come scopo il beneficio comune ai sensi della L. n. 208/2015.

Le suddette clausole di sostenibilità, infatti, integrano esclusivamente modalità di perseguimento del fine di lucro (che è necessario ex art. 2447 c.c.) senza aggiungere una ulteriore utilità sociale e senza derogare al principio di esclusività della funzione gestoria (non potendo l'operato degli amministratori ridursi ad una mera esecuzione di un progetto determinato).

Pertanto, le clausole di sostenibilità si limitano a perimetrare l'attività sociale e ad individuare le modalità di conseguimento dell'oggetto sociale.

Sono, ad esempio, da ritenersi legittime le clausole (analitiche e specifiche) che impongano agli amministratori di tener conto degli interessi degli stakeholders nella determinazione delle politiche dell'impresa o che attribuiscano agli stessi poteri di voice mediante la previsione di luoghi di sistematica consultazione.

Analogamente sono ammissibili le clausole di gradimento che introducano requisiti specifici di carattere etico per l'assunzione di partecipazioni sociali o, ancora, clausole che attribuiscano ad un gruppo di esperti indipendenti la valutazione periodica della performance ambientale o sociale dell'impresa e la determinazione di una parte del compenso degli amministratori sulla base di parametri di sostenibilità delle politiche dai medesimi adottate.

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