Composizione negoziata e misure protettive: finalità e limiti soggettivi

La Redazione
02 Febbraio 2024

Si espongono alcune interessanti massime estrapolate da un’ordinanza del Tribunale di Napoli Nord pronunciata a seguito di udienza ex art. 19, commi 3-4, CCII per la conferma delle misure protettive e cautelari nella composizione negoziata della crisi.

1- Gli artt. 18 ss. CCII non hanno inteso affidare al Tribunale un sindacato sulla fattibilità del piano di risanamento; anzi esso è destinato ad essere approfondito e modificato nella interlocuzione con i creditori in un contesto stragiudiziale; piuttosto, il vaglio del Tribunale è confinato alla verifica della funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative e alla non manifesta pretestuosità della proposta di risanamento, tenuto conto anche dell'interesse dei creditori.

2- Si deve ritenere che non sia manifestamente infondata l'istanza di sospensione delle procedure esecutive per la espressa finalità di assicurare il buon esito delle trattative, astrattamente minacciate dal rischio che la vendita coattiva dei cespiti immobiliari possa svalutare l'efficacia del piano di risanamento, che è volto tra l'altro al recupero dei frutti degli immobili e alla più efficiente riscossione dei loro canoni di locazione.

3- Nel contemperamento degli opposti interessi è equo assegnare alla società ricorrente una chance di risanamento nella prospettiva della concorsualità, accordando le misure protettive richieste, la cui durata non potrà essere protratta oltre il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle trattative.

4- L'istanza della Banca creditrice di restringere la portata delle misure protettive non è meritevole di accoglimento, atteso che la prospettiva di proseguire nell'esecuzione individuale è idonea ad influenzare negativamente le chance di successo delle trattative e ad ostacolare la buona riuscita del piano di risanamento: in ogni caso, non è precluso al creditore di proporre nel corso delle trattative la liquidazione immediata di uno o più immobili, chiedendo una modifica della proposta maggiormente satisfattiva dei propri interessi.

5- Le misure protettive, benché di contenuto potenzialmente atipico, non possono essere estese oltre i limiti soggettivi fissati dal legislatore e, dunque, non possano essere estese a beneficio di soggetti terzi come i fideiussori, in quanto l'art. 18, comma 1, CCII limita i propri effetti alla protezione del solo patrimonio dell'imprenditore e dei beni con i quali viene esercitata l'attività di impresa.

Massime segnalate a cura dell'avv. Biagio Riccio.

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