La competenza per territorio in una controversia di lavoro si determina in base alla domanda

05 Febbraio 2024

La competenza per territorio in una controversia di lavoro deve essere delibata sulla base della prospettazione della domanda tenuto conto delle eccezioni relative ai presupposti di fatto della configurata competenza. Quando il lavoratore prospetta di aver lavorato presso la dipendenza di una società che non è la formale datrice di lavoro la competenza per territorio non può che radicarsi all'interno della circoscrizione giudiziaria dove è situata tale dipendenza.

Massima

La competenza per territorio in una controversia di lavoro si determina in base alla prospettazione della domanda e ai fatti ivi allegati. Il lavoratore, in caso di contestazione, deve provare gli elementi di fatto relativi al criterio prescelto e, in generale, i presupposti della competenza.

Il caso

La competenza per territorio deve necessariamente seguire i fatti allegati alla domanda qualora questi non siano specificamente contestati da parte convenuta.

Il Tribunale di Ivrea, in una controversia nella quale il lavoratore rivendicava delle differenze retributive nei confronti della società committente (ritenuta il vero datore di lavoro), ha ritenuto fondata l'eccezione (preliminare) d'incompetenza territoriale, sollevata da parte convenuta, rilevando che nessuno dei fori alternativi dettati dall'art. 413 c.p.c. poteva individuare il Tribunale adito, dato che la sede legale della società formalmente datrice di lavoro si trovava in una città sita in un'altra circoscrizione , il contratto di lavoro era stato concluso in detta sede e la filiale aziendale sita nella circoscrizione di Ivrea era unicamente riconducibile alla società committente. Il lavoratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale piemontese con regolamento di competenza ritenendo erronea la decisione del giudice eporediese. La difesa del lavoratore ha, in particolare, affermato che nella circoscrizione di Ivrea rientra il luogo presso il quale è sempre stata effettuata la prestazione di lavoro, integrante a tutti gli effetti “dipendenza” della società committente convenuta in giudizio, unica società chiamata in giudizio ex art. 29 del d.lgs n. 276/2003 (come modificato dal d.l. n. 25/2017, convertito in legge n. 49/2017, che ha eliminato il litisconsorzio necessario tra committente e appaltatore e il beneficio di preventiva escussione). La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore e ha dichiarato la competenza per territorio del Tribunale di Ivrea.

La questione

La competenza per territorio deve essere delibata valutando attentamente i fatti allegati nel ricorso senza dare esclusivo rilievo alla documentazione prodotta dalle parti.

La questione in esame è la seguente: quale è il giudice del lavoro territorialmente competente in una controversia nella quale il lavoratore conviene in giudizio non il datore di lavoro formale bensì quello che viene ritenuto il reale datore di lavoro? Può il giudice “disattendere” i fatti allegati nel ricorso per “seguire” quanto emerge dalla produzione documentale in atti?

Le soluzioni giuridiche

L'individuazione del foro speciale della dipendenza aziendale sussiste anche quando questa non corrisponda a quella indicata nel contratto di lavoro.

La decisione che si annota è pervenuta alla conclusione di ritenere sussistente, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la competenza territoriale del giudice del lavoro di Ivrea quando il lavoratore, formalmente assunto da una ditta appaltatrice avente sede legale in Toscana, allega di aver sempre lavorato presso una unità produttiva della società appaltante che, invece, aveva sede nella circoscrizione del tribunale piemontese. Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha censurato il ragionamento logico giuridico del Tribunale di Ivrea nella parte in cui quest'ultimo ha valorizzato esclusivamente la sede legale della società datrice di lavoro e il fatto che il contratto di lavoro era stato concluso in detta sede, posta al di fuori della circoscrizione del Tribunale adito, e la filiale aziendale della società committente era unicamente riconducibile a quest'ultima. La Suprema Corte, invece, ribadendo un orientamento oramai consolidato nella giurisprudenza, ha affermato che la competenza territoriale deve essere delibata sulla base della prospettazione della domanda tenuto conto delle  eccezioni relative ai presupposti di fatto della configurata competenza, quale, ad es. l'esistenza di una dipendenza. Nel caso di specie era risultato non contestato che il lavoratore, quale autista addetto ad effettuare i trasporti alle dipendenze della ditta formalmente datrice di lavoro, aveva svolto le proprie mansioni nella provincia di Torino, recandosi (unicamente) presso il magazzino della filiale della società appaltatrice (ed effettivo datore di lavoro) per rifornirsi del materiale da distribuire ai clienti della stessa società committente; come pure non contestato era che la programmazione delle consegne veniva stabilita dal personale della filiale della società committente. Non risultava, dunque, che il lavoratore aveva mai prestato la propria attività presso la sede (fiorentina) del datore di lavoro (società appaltatrice). Di conseguenza la Suprema Corte, nell'ordinanza in commento, ha ritenuto sussistente la competenza territoriale del giudice adito in quanto il lavoratore ha allegato specificamente di aver lavorato esclusivamente per la società committente e presso una sua “dipendenza”. Pertanto il lavoratore aveva correttamente individuato il foro speciale della dipendenza aziendale in quanto è proprio in quel luogo che il lavoratore aveva svolto integralmente la propria opera professionale. Sul punto la Suprema Corte ha sottolineato che l'individuazione del foro speciale della dipendenza aziendale sussiste  anche nella dipendenza, seppur di proprietà della società committente, diversa da quella del formale datore di lavoro, ove il lavoratore ha, in via esclusiva, svolto la prestazione di lavoro, trattandosi di luogo destinato a rendere possibile l'espletamento dell'attività appaltata e quindi il conseguimento dei fini imprenditoriali perseguiti dal datore di lavoro-appaltatore. Questa statuizione si pone, tra l'altro, in coerenza con le pronunce che, nel diverso caso di chiamata in giudizio sia della società appaltatrice sia della società committente (in applicazione dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 che richiedeva, nella prima versione, il litisconsorzio necessario tra le due società) hanno rinvenuto un particolare nesso di connessione tra le cause ed hanno ritenuto correttamente individuato il giudice territorialmente competente (anche) in relazione alla dipendenza della società committente ove il lavoratore aveva prestato attività lavorativa (Cass. civ. n. 18384/2013, Cass. civ. n. 17513/2014, Cass. civ. n. 3086/2017, Cass. n. 4878/2021, Cass. n. 30449/2022).

Osservazioni

Il foro speciale nelle cause di lavoro non può che radicarsi nel luogo dove il lavoratore ha in concreto prestato la propria opera professionale.

La decisione che si annota impone di esaminare, seppur per cenni, la disposizione contenuta al secondo comma dell'art. 413 c.p.c. . Questa disposizione prevede che “Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto”. Questa disposizione va letta in combinato disposto con gli artt. 5 e 38, ultimo comma, c.p.c. . L'art. 5 prevede che “La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo” mentre l'art. 38, ultimo comma, c.p.c. stabilisce che “Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni”. Dal combinato disposto di tali norme emerge che: a) la competenza territoriale deve essere delibata sulla base della prospettazione della domanda (vedasi, tra le tante, Cass. civ. n. 2003/2016), tenuto conto delle eccezioni relative ai presupposti di fatto della configurata competenza, quale, come nel caso della decisione in commento, l'esistenza di una dipendenza; b) in caso di contestazione sui fatti allegati il giudice può, ai fini della sola competenza, assumere informazioni; c) la competenza viene determinata al momento della proposizione della domanda per cui in caso di sopravvenienze di fatto o di mutamento dei fatti allegati questi non rilevano ai fini della competenza per territorio che resta radicata allo stato di fatto allegato nel ricorso. L'art. 413, comma 2 (e comma 3), c.p.c. individua dei fori speciali esclusivi, alternativamente concorrenti tra loro, per individuare il giudice territorialmente competente in una controversia individuale di lavoro subordinato. Sono tre e, cioè, quello ove è sorto il rapporto, quello ove si trova l'azienda e quello della dipendenza ove il lavoratore è addetto (o prestava la sua attività lavorativa alla fine del rapporto). La giurisprudenza di legittimità non ha mai interpretato la “dipendenza” come quella formalmente individuata nel contratto di lavoro e il riferimento al luogo dove è “addetto” o “presso la quale egli prestava la sua opera” non può che intendersi in senso sostanziale. Del resto la nozione di "dipendenza alla quale è addetto il lavoratore", di cui all'art. 413 c.p.c., nella più recente giurisprudenza della Cassazione, non coincide con quella di unità produttiva contenuta in altre norme di legge, ma deve intendersi in senso lato, in armonia con la mens legis mirante a favorire il radicamento del foro speciale del lavoro (avente carattere strumentale) nel luogo della prestazione lavorativa, alla condizione che l'imprenditore disponga ivi almeno di un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa (Cass. civ. n. 23110/2010, Cass. civ. n. 17347/2013). Appare particolarmente illuminante, al riguardo, la decisione della Suprema Corte n. 3584/2004 la quale ha affermato che il criterio della competenza territoriale del giudice del luogo dove si trova la dipendenza aziendale cui il lavoratore è addetto, in base a quanto previsto dall'art. 413 c.p.c., secondo comma, va riferito non all'atto con cui il lavoratore sia stato destinato alla dipendenza, bensì al fatto dello svolgimento effettivo della prestazione di lavoro presso la medesima, con la conseguenza che, in quel caso, competente a conoscere della causa concernente la legittimità del provvedimento di assegnazione del dipendente, ove questa non abbia avuto concreta attuazione, non può essere il giudice del luogo ove si trova la nuova dipendenza, ma quello del luogo ove si trova la sede di lavoro di provenienza (e che era la sede effettiva del lavoro). In conclusione deve ritenersi particolarmente condivisibile la decisione della Suprema Corte.

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