Estinzione della società e responsabilità del socio ex art. 2495 c.c.

05 Febbraio 2024

La Cassazione torna sulla dibattuta questione della responsabilità del socio per i debiti di una società estinta, aderendo all'orientamento secondo cui il limite di tale responsabilità è da rinvenire in quanto effettivamente ha riscosso in base al bilancio finale di liquidazione.

Massima

In caso di credito non soddisfatto vantato nei confronti di società di capitali cancellata dal registro delle imprese, il socio può essere obbligato a rispondere verso il creditore sociale solo in quanto quest'ultimo provi l'avvenuta distribuzione dell'attivo e la conseguente riscossione di una quota di esso da parte del socio in base al bilancio finale di liquidazione, incombendo, di converso, sul socio convenuto in giudizio l'onere della prova di aver effettivamente utilizzato le somme ricevute in base al bilancio finale di liquidazione per il pagamento dei debiti della società.

Il caso

Una società, convenuta in giudizio per il risarcimento dei danni dovuti ai gravi difetti dei serramenti impiegati per la realizzazione di un immobile, dopo avere chiamato in causa l'impresa che li aveva forniti per essere dalla stessa manlevata, veniva cancellata dal registro delle imprese nel corso del processo, che era quindi interrotto e riassunto nei confronti del socio unico.

Questi si costituiva eccependo di non avere ricevuto nulla in sede di liquidazione della società; ciononostante, il Tribunale di Vicenza lo condannava al pagamento di una somma a titolo risarcitorio e, in accoglimento della domanda di manleva che il socio aveva fatto propria e coltivato, disponeva che l'impresa fornitrice dei serramenti lo tenesse indenne.

La sentenza veniva riformata dalla Corte d'appello di Venezia, secondo la quale la responsabilità del socio di una società estinta non può eccedere quanto riscosso in sede di liquidazione, posto che, diversamente, si configurerebbe una responsabilità illimitata per i debiti sociali, in contrasto con il principio della responsabilità limitata dei soci delle società di capitali; da questo punto di vista, il diritto alla manleva, in quanto destinato ad assumere giuridica rilevanza una volta pronunciata la condanna risarcitoria, non poteva configurare un'attribuzione idonea a determinare l'insorgenza della responsabilità prevista dall'art. 2495 c.c.

La pronuncia della Corte d'appello di Venezia veniva gravata con ricorso per cassazione.

Le questioni giuridiche e la soluzione

Con l'ordinanza che si annota, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso, confermando che il socio della società estinta non può rispondere del debito sociale quando non abbia riscosso alcunché in base al bilancio finale di liquidazione.

I passaggi principali nei quali si articola la pronuncia sono i seguenti: 1) l'art. 2495 c.c. stabilisce che il socio risponde dei debiti della società estinta fino alla concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione; 2) è onere del creditore sociale provare che il socio ha riscosso una parte dell'attivo all'esito del procedimento di liquidazione del patrimonio sociale; 3) in assenza di tale prova, non può essere pronunciata alcuna condanna a carico del socio, quand'anche a suo favore e in accoglimento della domanda di manleva originariamente proposta dalla società un terzo sia stato condannato a tenerlo indenne.

Osservazioni

I giudici di legittimità tornano ad analizzare il perimetro della responsabilità del socio di società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese.

Per effetto delle modifiche che hanno interessato l'art. 2495 c.c., la cancellazione ha effetto costitutivo della vicenda estintiva della società, provocandone la definitiva scomparsa dalla realtà giuridica; nel contempo, la cancellazione e la conseguente estinzione determinano un fenomeno di carattere successorio quanto ai rapporti che non si siano completamente esauriti o che non abbiano trovato compiuta definizione in sede di liquidazione.

Più precisamente, secondo la ricostruzione operata da Cass. civ., sez. un., 12 marzo 2013, n. 6070:

-             le obbligazioni della società estinta si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti e fino alla concorrenza di quanto riscosso a seguito della liquidazione, ovvero illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali;

-             si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa e in proporzione alla quota di partecipazione detenuta, i diritti e i beni non compresi nel bilancio finale di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato.

Con riferimento alle posizioni attive, peraltro, la giurisprudenza ha successivamente precisato che la decisione di cancellare la società dal registro delle imprese non sottende necessariamente la volontà di abbandonare il credito non ancora compiutamente accertato, dal momento che non integra, di per sé, una condotta caratterizzata da indiscutibile univocità: la rimessione del debito, in quanto atto recettizio, deve infatti essere diretta a destinatario determinato (ossia al debitore) e assume efficacia quando perviene a sua conoscenza, mentre l'iscrizione della cancellazione della società nel registro delle imprese, essendo rivolta a una collettività indeterminata e indifferenziata di soggetti, non possiede tali requisiti.

Alla responsabilità dei soci nei confronti dei creditori sociali, nei limiti fissati dall'art. 2495 c.c., si affianca quella dei liquidatori, i quali, sempre a termini della medesima norma, sono tenuti a rispondere nel caso in cui il mancato pagamento sia dipeso da loro colpa: sui creditori, in questo caso, grava l'onere di dimostrare il proprio credito (dotato dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità), il mancato rispetto del principio della par condicio creditorum e il danno provocato dalla preferenza accordata ad altri creditori rimasti (totalmente o parzialmente) soddisfatti.

Nella vicenda esaminata dalla Corte di cassazione, l'aspetto relativo alla responsabilità del socio della società estinta si intrecciava con quello inerente alla successione nelle posizioni attive non ancora definite.

Infatti, mentre in primo grado il Tribunale di Vicenza aveva condannato il socio – che pure aveva allegato di non avere percepito alcunché all'esito del procedimento di liquidazione – a pagare una somma a titolo risarcitorio alla società che aveva agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno conseguente ai vizi di un fabbricato, la Corte d'appello di Venezia era giunta alla conclusione contraria, facendo leva sulla regola dettata dall'art. 2495 c.c.

A questo proposito, né i giudici di secondo grado, né la Corte di cassazione hanno condiviso l'assunto secondo cui il subentro del socio nel diritto alla manleva già fatto valere in giudizio dalla società estinta poteva considerarsi alla stregua di un'attribuzione a suo favore idonea a determinare l'insorgenza, in misura corrispondente, della responsabilità prevista dall'art. 2495 c.c.

Va premesso che poiché la percezione di somme o beni nell'ambito del procedimento di liquidazione integra elemento costitutivo della responsabilità del socio delineata dall'art. 2495 c.c., la relativa prova compete al creditore che tale responsabilità invochi: l'attribuzione, infatti, rappresenta non solo il limite, ma anche il fondamento della pretesa che può essere fatta valere dal creditore insoddisfatto, di modo che l'onere di fornirne evidenza grava su di lui.

Nel caso di specie, la condanna del socio unico a titolo risarcitorio, una volta estintasi la società, non poteva trovare giustificazione nella sua pretesa successione nella manleva azionata nei confronti del fornitore dei serramenti, che, per la ricorrente, rappresentava un diritto – per quanto non ricompreso nel bilancio finale di liquidazione, perché colpevolmente non considerato – in cui il socio medesimo era subentrato.

La manleva, infatti, integra un posterius rispetto alla condanna risarcitoria e opera solo una volta che il soggetto garantito abbia adempiuto l'obbligazione principale: di conseguenza, la mancata successione del socio nel debito sociale (non essendo stata provata l'assegnazione di somme o beni in suo favore) escludeva il suo subentro nel diritto alla manleva.

In altre parole, l'operatività della garanzia avrebbe presupposto la successione del socio nel debito sociale, che, tuttavia, andava esclusa per il fatto che non era stata dimostrata l'attribuzione di somme di denaro o l'assegnazione di beni in suo favore all'esito della liquidazione della società, sicché, venuto meno il debito, restava esclusa la configurabilità della manleva quale diritto transitato in capo al socio.

Un tanto, secondo i giudici di legittimità, escludeva che potesse configurarsi la responsabilità di cui all'art. 2495 c.c.

Conclusioni

L'apparente linearità della decisione assunta dalla Corte d'appello di Venezia e confermata dalla Corte di cassazione (il diritto alla manleva viene in rilievo solo dopo che il debito principale è stato adempiuto; prima di allora, tale diritto non possiede un'autonoma consistenza patrimoniale e non può attribuirsi al socio nell'ambito della liquidazione della società; se non può essersi verificato il subentro del socio nella manleva e mancando la prova di altre attribuzioni disposte in suo favore, non vi può essere stata successione nel debito sociale di carattere risarcitorio e non ricorrono le condizioni per fare valere la responsabilità ex art. 2495 c.c.) non consente di sottacere le perplessità che essa suscita, alla luce della ricostruzione delle vicende riguardanti le poste patrimoniali attive della società estinta che la giurisprudenza ha operato negli ultimi anni.

In un primo momento, infatti, era stato affermato che l'estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio di cui la stessa fosse stata parte, non determina il trasferimento della corrispondente azione in capo ai soci, dovendosi considerare escluse dal fenomeno di tipo successorio le mere pretese, benché azionate in giudizio, nonché i diritti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell'accertamento giudiziale non concluso (così, per esempio, Cass. civ., sez. I, 24 dicembre 2015, n. 25974).

Successivamente, tuttavia, si è imposto un diverso orientamento, secondo il quale non può parlarsi di estinzione della pretesa azionata dalla società cancellata dal registro delle imprese nel corso del giudizio diretto ad accertarla per il solo fatto che la stessa non abbia formato oggetto di specifica considerazione e appostamento nel bilancio finale di liquidazione, dovendo essere stata manifestata, al limite anche attraverso un comportamento concludente, la volontà inequivoca di rimettere il debito (in questo senso, tra le altre, Cass. civ., sez. I, 22 maggio 2020, n. 9464 e Cass. civ., sez. III, 26 gennaio 2021, n. 1724).

In base alla ricostruzione più recente, dunque, per ritenere realizzato o meno il fenomeno successorio riconducibile all'estinzione della società rileva non tanto che si tratti di diritti incerti o illiquidi o ancora sub iudice, anziché di diritti di credito specificamente individuati o certi, quanto piuttosto che, prima della cancellazione, sia stata o meno manifestata un'univoca volontà di rinunciare a detti diritti, che non può dedursi in via presuntiva dalla semplice cancellazione della società dal registro delle imprese (Cass. civ., sez. III, 9 febbraio 2021, n. 3136).

Nella fattispecie esaminata dall'ordinanza annotata, la società poi estintasi, dopo essere stata convenuta in giudizio, aveva chiamato in causa l'impresa che aveva fornito i serramenti difettosi per essere manlevata in caso di condanna; una volta riassunto il processo nei confronti del socio unico della società cancellata dal registro delle imprese, questi aveva coltivato la domanda di manleva.

Tale condotta implica che il socio si era appropriato del diritto – per quanto incerto, illiquido e financo condizionato – già azionato e fatto valere dalla società estinta: diversamente opinando, infatti, non si spiegherebbe in che modo egli avrebbe potuto fare propria la domanda di manleva originariamente svolta dalla società estinta.

Viene quindi da chiedersi perché il subentro del socio nel diritto alla manleva – sebbene ancora sub iudice – non possa essere considerato alla stregua di un'attribuzione patrimoniale tale da giustificare l'insorgere della responsabilità contemplata dall'art. 2495 c.c., alla luce della più recente ricostruzione delle vicende successorie inerenti alla società estinta proposta dalla Corte di cassazione, visto che, in base a essa, non è la natura illiquida, incerta o condizionata del diritto a renderne insuscettibile il trasferimento al socio; ciò che conta, infatti, è che la società, prima di estinguersi, non abbia manifestato in modo inequivoco di volervi rinunciare, rendendo partecipe della sua volontà il debitore.

In definitiva, il ragionamento per cui non può esservi stata successione nel debito risarcitorio della società cancellata dal registro delle imprese perché l'operatività della manleva è subordinata al preventivo adempimento dell'obbligazione, con la conseguenza che il socio non può esservi subentrato in un momento antecedente e che, in assenza di percezione da parte sua di altri beni o utilità, resta pure esclusa l'insorgenza della responsabilità prevista dall'art. 2495 c.c., si scontra con la ritenuta ammissibilità della successione dei soci della società estinta anche nelle pretese non ancora definitivamente accertate o consolidatesi.

Una volta di più, pertanto, emerge come la sistemazione dei rapporti che residuano all'esito dello scioglimento e dell'estinzione della società non abbia trovato approdi definitivamente appaganti e presti il fianco a letture controverse che rendono oltremodo opportuno un intervento chiarificatore.

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