L’azione di responsabilità contro l’amministratore di fatto

La Redazione
05 Febbraio 2024

In una controversia vertente sull’azione di responsabilità esercitata dal curatore nei confronti degli amministratori di una società di capitali fallita, il Tribunale di Bologna aderisce all’orientamento secondo cui viene considerato amministratore di fatto il soggetto che abbia in concreto svolto attività di gestione (non meramente esecutiva) della società, quando tale attività abbia carattere sistematico e continuativo.

La qualifica di amministratore di fatto, da ricercarsi nella disciplina dettata dall'art. 2639 c.c., implica l'esercizio, in modo continuativo e significativo, dei poteri tipici inerenti alla funzione di amministratore.

La prova della posizione di amministratore di fatto implica, pertanto, l'accertamento della sussistenza di una serie di indici sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società. A tal fine, non occorre l'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, ma è necessaria una significativa attività gestoria svolta in modo sistematico e continuativo.

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