Sul decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo si paga l’imposta di registro proporzionale

La Redazione
05 Febbraio 2024

Anche se il debitore è successivamente fallito

Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso nei confronti di un debitore successivamente fallito è soggetto ad imposta di registro proporzionale, rilevando ai fini impositivi la natura esecutiva del titolo e non la sua concreta eseguibilità al momento dell’imposizione.

Una società impugnava l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro  ad essa notificato, relativo ad un  decreto ingiuntivo emesso con la formula di provvisoria esecuzione  dal tribunale.

La CTP respingeva il ricorso e la CTR confermava tale decisione dichiarando l'inammissibilità della questione concernente la perdita di esecutività del decreto a seguito della sentenza dichiarativa di fallimento della società. Il decreto sarebbe infatti  tassabile  nella misura richiesta alla luce del disposto dell'art. 37 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

La società ha proposto  ricorso in Cassazione  dolendosi per aver i giudici di merito affermato che, ai fini dell'imposta di registro, relativa ai decreti ingiuntivi esecutivi, revocati nel procedimento di opposizione ex art. 645 c.p.c. o per altra ragione, si applichi l'imposta nella misura proporzionale. In particolare, posto che il decreto ingiuntivo emesso era munito della clausola di provvisoria esecutorietà, la successiva dichiarazione di fallimento  avrebbe determinato, ad avviso della società, la privazione della esecutività del decreto tassato.

Il ricorso non trova accoglimento.

La sentenza afferma infatti che «in tema di imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria, il  decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo  emesso nei confronti di un  debitore successivamente fallito  è soggetto ad  imposta di registro proporzionale, ai sensi del d.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131 artt. 37 e 8, comma 1, lett. b), della tariffa allegata, rilevando ai fini impositivi la natura esecutiva del titolo e non la sua concreta eseguibilità al momento dell'imposizione; del resto, la sentenza dichiarativa di fallimento delimita soggettivamente l'esecutività del decreto ingiuntivo rispetto alla massa dei creditori, ma non la elide nei confronti del fallito - una volta tornato  in bonis  -, poiché solo l'intervento di una decisione definitiva che, all'esito del giudizio di opposizione, revochi o annulli o dichiari la nullità del decreto ingiuntivo opposto esclude la debenza del tributo  ex  art. 37 d.P.R. n. 131 del 1986».

Fonte: Diritto e Giustizia