Misure a sostegno per le PMI fornitrici di grandi imprese strategiche in amministrazione straordinaria

La Redazione
05 Febbraio 2024

Nella riunione del Consiglio dei Ministri n. 68 del 31 gennaio 2024 è stato approvato il d.l. n. 9/2024, pubblicato nella G.U. di venerdì 2 febbraio, recante “Disposizioni urgenti a tutela dell’indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria”.

Le nuove disposizioni seguono quelle già adottate dal Governo a tutela delle grandi imprese in stato di insolvenza con il recente d.l. n. 4/2024 (si veda Nuove disposizioni sull'amministrazione straordinaria delle società di interesse strategico, su questo Portale, 19 gennaio 2024 e Lazoppina, Le novità del decreto "ex ILVA", su questo Portale, 29 gennaio 2024).

In particolare, l'art. 1 del d.l. 9/2024 è dedicato alle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi a imprese di carattere strategico, laddove queste ultime siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva all'entrata in vigore del decreto.

Nel caso in cui le imprese fornitrici incontrino difficoltà di accesso al credito a causa dell'aggravamento della posizione debitoria delle committenti, alle stesse è concessa a titolo gratuito (a decorrere dalla entrata in vigore del decreto e fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria) la garanzia del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), l. n. 662/1996, su finanziamenti di importo massimo pari a crediti vantati nei confronti della committente, fino alla misura: i) dell'80% dell'importo dell'operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta; ii) del 90% dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello, nel caso di riassicurazione.

Accedono alla garanzia solo le piccole e medie imprese che, negli ultimi due esercizi precedenti alla presentazione della richiesta, hanno prodotto oltre il 50% del proprio fatturato nei confronti del committente di amministrazione straordinaria.

In aggiunta (art. 2, d.l. n. 9/2024), solo per l'anno 2024, sulle operazioni finanziarie di cui sopra può essere altresì richiesta la concessione di un contributo a fondo perduto, finalizzato ad abbattere il tasso di interesse applicato sulle medesime operazioni, pari alla differenza (attualizzata) tra gli interessi calcolati applicando il tasso contrattuale e quelli determinati applicando un tasso pari al 50% di quello contrattuale. A tal fine, tuttavia, il tasso di interesse contrattuale non può essere superiore al tasso di interesse medio praticato, nell'ultimo anno, su operazioni finanziarie aventi finalità e forma tecnica analoghe concesse alla stressa impresa o ad altre aventi caratteristiche e profilo di rischio simili.

Ai sensi dell'art. 3 del d.l. 9/2024, i crediti vantati nei confronti di imprese committenti ammesse all'amministrazione straordinaria che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale sono prededucibili ai sensi dell'art. 6 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) e possono essere soddisfatti per il valore nominale del capitale, interessi e spese ai sensi dell'art. 222, comma 3, CCII se anteriori all'ammissione alla predetta procedura, ove riferiti a prestazioni di beni  e  servizi, anche di  autotrasporto e movimentazione di attrezzature, beni, prodotti e personale, strumentali a consentire la funzionalità produttiva degli impianti.

Il decreto-legge dispone anche degli “Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti dell'indotto di stabilimenti di interesse strategico nazionale”. In particolare, è riconosciuta per l'anno 2024 (nel limite di spesa di 10 milioni di euro) una integrazione al reddito a carico dell'INPS, con relativa contribuzione figurativa, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'art. 3 del d.lgs. n. 148/2015, per un periodo non superiore a sei settimane.

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