Fusione di società per incorporazione o per unione: conseguenze processuali

02 Febbraio 2024

Nel focus viene fatto breve excursus sulle soluzioni che in materia si sono succedute nel tempo e vengono date indicazioni sui luoghi in cui eseguire le notificazioni nelle varie fasi di un giudizio.   

Inquadramento

Allorché una società venga incorporata in un’altra oppure due (o più) società si fondano tra loro, si sono posti e si pongono tuttora interrogativi sull’individuazione del luogo in cui eseguire la notifica di atti giudiziali.

Nel focus viene fatto breve excursus sulle soluzioni che in materia si sono succedute nel tempo e vengono date indicazioni sui luoghi in cui eseguire le notificazioni nelle varie fasi di un giudizio.   

Fusione di società. Teoria estintiva

Anteriormente alla modifica dell'art. 2504-bis c.c. introdotta dal d.lgs. n. 6 del 2003, atteso il tenore della norma (il cui comma 1 dettava: «la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte»), era decisamente maggioritaria, sia in giurisprudenza che in dottrina, la teoria c.d. estintiva, secondo cui la fusione di società (sia mediante incorporazione di una società ad un'altra, sia mediante costituzione di una nuova società derivante dall'unione di più società preesistenti) comportava un fenomeno successorio equivalente alla successione universale mortis causa, con produzione, sul piano processuale, dell'effetto dell'estinzione della società incorporata (o delle società partecipanti alla fusione) e dell'interruzione del processo ex art. 300 c.p.c., divenendo l'incorporante (o il soggetto risultante dalla fusione) titolare, oltre che dei rapporti giuridici sostanziali attivi e passivi, anche dei rapporti processuali dell'incorporata (o dei soggetti esistenti ante fusione),  assumendo la legittimazione ad agire o, nei casi di giudizio pendente, a proseguire il processo ai sensi dell'art. 110 c.p.c., nella medesima veste processuale della parte cui era succeduta (v., ex multis, Cass. civ., sez. II, 25 gennaio 2006, n. 1413 e Cass. civ., sez. II, 25 febbraio 2011, n. 4740).

I luoghi delle notificazioni

i) La notifica dell'atto introduttivo di un giudizio nei confronti della società incorporata si doveva eseguire presso la sede (legale od effettiva) del soggetto subentrante.

ii) Qualora effettuata nel luogo ove la società incorporata aveva sede prima dell'incorporazione, la notifica veniva ritenuta affetta da nullità, rilevabile d'ufficio (trattandosi di errata identificazione del soggetto passivo della vocatio in ius) ma sanabile, con efficacia ex tunc, per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione in giudizio della società incorporante, a prescindere dal contenuto delle difese svolte in concreto dalla medesima (v., in tal senso, ex plurimis, Cass. civ., sez. I, 11 aprile 2003, n. 5716; Cass. civ., sez. I, 28 maggio 2008, n. 14066; Cass. civ., sez. III, 25 settembre 2009, n. 2065; Cass. civ., sez. III, 18 marzo 2014, n. 6202; Cass. civ., sez. I, ord. 29 maggio 2020, n. 10301).

iii) Era incontroverso che, qualora l'evento incorporazione fosse avvenuto nella fase attiva del giudizio di primo grado o nelle more del giudizio di gravame e non fosse dichiarato o notificato alle altre parti dal procuratore della parte cui esso si riferiva, si dovesse ritenere valido l'atto di appello (o il ricorso per cassazione) proposto nei confronti della società incorporata notificato al procuratore costituito (v., ex multis, Cass. civ., sez. V, 6 agosto 2008, n. 21161 e Cass. civ., sez. un., 14 settembre 2010, n. 19509).

Fusione di società di capitali. Teoria modificativa-evolutiva

A seguito della riforma societaria (d.lgs. n. 6 del 2003), giusta la constatazione che nella nuova formulazione dell'art. 2504-bis c.c. non si rinveniva alcun riferimento all'estinzione delle società, la fusione per incorporazione (o per unione) venne ritenuta non più come un fenomeno implicante l'estinzione delle società incorporate (o fuse), bensì come una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, «che conserva la propria identità, pur se in un nuovo assetto organizzativo» (v. Cass. civ., sez. un., ord. 8 febbraio 2006, n. 2637 e, in senso conforme, ex multis, Cass. sez. I, 26 gennaio 2016, n. 1376 e Cass., sez. V, 23 febbraio 2019, n. 4042).

Luoghi delle notificazioni

Sul piano processuale vennero ritenuti non più ipotizzabili gli effetti conseguenti alla teoria c.d. estintiva, sopra ricordati, venendo le notifiche ritenute validamente eseguibili sia, preferibilmente, nei confronti del soggetto incorporante o, in caso di fusione paritaria, «nuovo», sia nei confronti del soggetto incorporato o fuso (v. Cass. civ., sez. VI, ord. 18 novembre 2014, n. 24498 e Cass. civ., sez. V, ord. 12 febbraio 2019, n. 4042).

Venne anche precisato che l'art. 2504-bis c.c. non aveva carattere interpretativo ed efficacia retroattiva, ma esclusivamente innovativo e, pertanto, il principio, da esso desumibile, per cui la fusione tra società si risolve in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo, non era valevole per le fusioni verificatesi anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina (1° gennaio 2004) (v. Cass. civ., sez. un., 14 settembre 2010, n. 19509 e Cass. civ., sez. un., 17 settembre 2010, n. 19698).

Diritto vivente

Nell'attualità e nel futuro, salvo interventi del legislatore o di ulteriormente nuovo diritto vivente, la vicenda della fusione societaria dovrà essere disciplinata, sia per gli aspetti sostanziali che per quelli processuali, secondo le indicazioni date recentemente dalle Sezioni Unite, le quali, dando soluzione al risalente contrasto giurisprudenziale descritto nei precedenti paragrafi, sugli effetti derivanti dalla fusione per incorporazione di una società da parte di un'altra, se fenomeno implicante l'estinzione della società incorporata oppure vicenda meramente modificativa dello stesso soggetto giuridico, con conservazione, da parte del medesimo, della propria identità, pur se in un nuovo assetto organizzativo, hanno sancito che la fusione per incorporazione, seguita dalla cancellazione dal registro delle imprese, produce l'estinzione della società incorporata, con successione universale, sia sul piano sostanziale che su quello processuale, della società incorporante in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, già di titolarità della medesima (v. Cass. civ., sez. un., 30 luglio 2021, n. 21970 e, nello stesso senso, Cass. civ., sez. I, ord. 18 maggio 2023, n. 13685).

Si dovrà, quindi, tornare alle regole enunciate dalla teoria c.d. estintiva (v. §§ 3. e 3.1), con le seguenti precisazioni, fatte dalle stesse Sezioni Unite: a) ove la fusione intervenga in corso di causa, non si determina l'interruzione del processo, esclusa ex lege dall'art. 2504-bis c.c.; b) ove il giudizio sia stato instaurato dal soggetto non legittimato, deve riconoscersi la facoltà di intervenire in giudizio ex art. 105 c.p.c. in capo all'effettivo titolare del diritto (società incorporante o nuovo soggetto scaturito da fusione paritaria).

Nulla appare ostativo a che la pronuncia delle Sezioni Unite sia estensibile, mutatis mutandis, ai casi in cui la fusione societaria si produca in ragione dell'unione fra due o più società.

Ultrattività del mandato alle liti

Né dalla motivazione della sentenza delle Sezioni Unite citata nel precedente paragrafo né aliunde appaiono emerse ragioni atte a far ritenere non più valevole ed operativo il principio dell'ultrattività del mandato alle liti.

E' ormai consolidato il principio secondo cui, in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione (v., ex plurimis, Cass. civ., sez. un., 4 luglio 2014, n. 15295; Cass. civ., sez. II, 22 agosto 2018, n. 20964; Cass. civ., sez. III, ord. 7 maggio 2021, n. 12183).

Di conseguenza, qualora l'evento di incorporazione (o fusione paritaria) intervenuto nel corso di una delle fasi attive del giudizio o nelle more del giudizio di gravame non sia dichiarato o notificato alle altre parti dal procuratore della parte cui esso si riferisce, devono, ad es., essere ritenuti validi l'atto di appello o il ricorso per cassazione proposti nei confronti della società incorporata (o fusa) notificato al procuratore costituito della medesima.

E' stato precisato che a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore ex art. 285 c.p.c. è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte «scomparsa» o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso il medesimo procuratore, ai sensi dell'art. 330, comma 1, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante; c) lo stesso procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione – fatta eccezione per il ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, «scomparsa» o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace (v., ex multis, Cass., sez. un., 14 settembre 2010, n. 19509; Cass. civ., sez. II, 22 agosto 2018, n. 20964; Cass. civ., sez. I, ord. 5 gennaio 2022, n. 190; Cass. civ., sez. III, 6 aprile 2022, n. 11193; Cass. civ., sez. II, 5 giugno 2023, n. 15674).

Società di persone

A parere della giurisprudenza di legittimità, tutto quanto sin qui detto deve ritenersi applicabile anche alle società di persone. Soluzione affermativa alla relativa questione è stata data da Cass. civ., sez. un., 22 febbraio 2010, n. 4060.

Luoghi di notificazione. Situazioni pratiche

i) Fusione intervenuta anteriormente alla proposizione della domanda giudiziale.

In caso di fusione per incorporazione, la notifica dell'atto introduttivo del giudizio va eseguita nei confronti della società incorporante.

In caso di fusione paritaria, la suddetta notifica va eseguita nei confronti del soggetto risultante dall'unione.

ii) Fusione intervenuta nella fase attiva del giudizio di primo grado o all'esito dello stesso, anteriormente alla notifica della sentenza ad opera della controparte del soggetto interessato dalla fusione.

Qualora l'evento fusione non sia stato dichiarato né notificato, la notifica della sentenza ex art. 285 c.p.c. deve ritenersi validamente eseguibile presso il procuratore costituito del soggetto incorporato o del soggetto fuso, in forza del principio dell'ultrattività del mandato alle liti. Ove, invece, l'evento sia stato dichiarato o notificato, la notifica dovrà essere eseguita presso il soggetto incorporante o presso il soggetto «prodotto» dalla fusione paritaria, ai sensi dell'art. 330, comma 3, c.p.c..

iii) Fusione intervenuta nelle more del giudizio di impugnazione, successivamente alla notifica della sentenza eseguita dal soggetto interessato dalla fusione.

La notifica dell'impugnazione deve ritenersi validamente eseguibile secondo le modalità descritte nel precedente punto ii).

iv) Fusione intervenuta nelle fasi di impugnazione.

La notifica dell'impugnazione della sentenza emessa all'esito della fase di appello e notificata dal soggetto interessato dalla fusione va eseguita secondo le modalità descritte nel precedente punto ii).

v) Fusione intervenuta nella fase immediatamente successiva alla sentenza di cassazione con rinvio.

Ai sensi dell'art. 392 c.p.c., la citazione in riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio deve essere notificata «personalmente» a norma degli artt. 137 e ss. c.p.c., pertanto presso il soggetto incorporante o presso il soggetto risultante dalla fusione.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario