La proposta di modifica dell’art. 2407 c.c. in materia di responsabilità dei sindaci

La Redazione
06 Febbraio 2024

È in questi giorni al vaglio della II Commissione Giustizia della Camera, in sede referente, la proposta di legge ordinaria presentata nel luglio del 2023 da alcuni parlamentari esponenti della maggioranza, che mira a modificare l’art. 2407 c.c. in tema di responsabilità civile dei sindaci.

La proposta di legge prevede la modifica dell'attuale formulazione dell'art. 2407 c.c. al fine di ridefinire i confini della responsabilità civile dei componenti dell'organo di controllo delle società.

Il testo di accompagnamento alla proposta di legge prende le mosse dalla constatazione della iniquità dell'attuale norma che, ponendo i sindaci sullo stesso piano degli amministratori – come noto, ai sensi dell'attuale secondo comma , i sindaci “sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica” – sottopone questi ultimi ad un regime di responsabilità svincolato dall'accertamento di un concreto rapporto causale tra la loro condotta e il danno subito da soci, creditori e terzi, finanche a tradursi, nei fatti, in una responsabilità da posizione, di tipo oggettivo.

Da ciò deriverebbe, nell'ambito delle procedure concorsuali, la tendenza delle curatele ad avviare azioni di responsabilità contro l'organo di controllo in modo pressoché automatico.

Dunque, “pur nella consapevolezza del ruolo di garanzia che, anche secondo la più recente versione del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza il legislatore e il sistema economico attribuiscono oggi all'organo di controllo”, i proponenti ritengono opportuna una modifica che consenta di sanzionare i componenti “solo per ciò che abbiano effettivamente compiuto od omesso”.

Il “nuovo” comma 2 dell'art. 2407, come indicato nella proposta di legge, prevede: “Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata da collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso”.

Come si legge, la proposta di modifica àncora la determinazione del danno al compenso annuo percepito dal sindaco, con l'applicazione di moltiplicatori differenziati per scaglioni crescenti.

Ulteriori novità riguarderebbero la prescrizione, allo scopo di uniformarla a quella attualmente prevista per l'incaricato della revisione legale ai sensi dell'art.15, comma 3, del d.lgs. n. 39/2010: il comma 4 dell'art. 2407 oggetto di proposta prevede che l'azione di responsabilità verso i sindaci si prescriva nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'art. 2429 c.c. relativa all'esercizio in cui si è verificato il danno.

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