Una buona pronuncia della Corte costituzionale in tema di consulenza tecnica preventiva

06 Febbraio 2024

La questione sottoposta al vaglio della Consulta riguarda la legittimità costituzionale del limitato ambito applicativo della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite di cui all'art.696-bis c.p.c.

Massima

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 696-bis, comma 1, primo periodo, c.p.c. nella parte in cui, dopo le parole “da fatto illecito”, non prevede “o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell'ordinamento giuridico”.

Il caso

In un giudizio radicato avanti al Tribunale di Bari (Trib. Bari 16 marzo 2021, in IUS Processo civile (ius.giuffrefl.it), con nota di Amendolagine) nel quale era stato richiesta ammissione di c.t.u. preventiva ex art. 696-bis c.p.c., ai fini della quantificazione di indennizzo dovuto a titolo di ingiustificato arricchimento, l'Ufficio ha sollevato questione di legittimità costituzionale della disposizione, stante il limitato ambito applicativo del disposto normativo, lessicalmente “non riconducibile né ad un inadempimento di un'obbligazione contrattuale, né ad un fatto illecito”. L'ufficio pugliese ha ritenuto la disposizione contrastante con gli artt. 3 e 24 Cost., non essendo previsto esperimento di c.t.u. preventiva per crediti derivanti da inesatta o mancata esecuzione (anche) di obbligazioni derivanti da “ogni altro fatto o atto idoneo a produrle in conformità all'ordinamento giuridico”.

La questione di legittimità costituzionale sollevata è stata accolta dalla Corte Costituzionale che l'ha ritenuta ammissibile, oltrechè rilevante, sotto entrambi i parametri denunciati.

La questione

La questione sottoposta al vaglio della Consulta riguarda la legittimità costituzionale del limitato ambito applicativo della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite di cui all'art. 696-bis c.p.c.

Le soluzioni giuridiche

La Corte ha evidenziato che l'istituto introdotto nel codice di rito civile dall'art. 2, comma 3, n. 6, d.l. n. 35/2005, trova analoghi riscontri in istituti presenti nella legislazione europea (richiamando, in particolare, l'art. 145 code de procedure civile francese, come pure l'art. 485, II, Zivilprozessordnung, sotto la rubrica “Procedimento istruttorio autonomo”: “qualora la causa non sia ancora pendente, una parte può richiedere la perizia scritta da parte di un consulente tecnico se la parte stessa ha un interesse giuridico”), prevedendo una forma di istruzione preventiva in assenza di periculum in mora. Tuttavia rimarcando il tenore circoscritto della sua estensione, in quanto limitato all'accertamento tecnico relativo ad una precisa classe di diritti soggettivi, i diritti di credito e poi, con riferimento alla fonte, contrattuale o extracontrattuale. In tal senso si sarebbe sviluppata del resto l'interpretazione applicativa, lessicale, fedele al disposto positivo.

L'istituto, continua la pronunzia, è utilizzabile tramite nomina di c.t.u. preventivo laddove sia ipotizzabile un componimento compositivo che renda superfluo il contenzioso. La previsione si inscrive un una tendenza legislativa indirizzata verso il potenziamento dei rimedi di a.d.r., cui sono preposti mediazione e negoziazione assistita, recentemente potenziati dalla riforma processuale del 2022.

La propensione a promuovere forme definitorie alternative rispetto alla giurisdizione, si iscrive quale espressione di un''esigenza pubblicistica generale, di deflazione del carico degli uffici giudiziari, esigenza che, secondo la pronunzia, sarebbe “strumentale all'interesse generale dell'ordinamento, rilevante anche sul piano costituzionale, alla ragionevole durata del processo”.

Tali caratteri si rinvengono anche nell'istituto introdotto di recente nell'ordinamento processuale, in quanto volto a ridurre l'accesso alla giurisdizione per finalità di carattere generale.

Ecco, quindi, che l'omessa previsione nel testo dell'art. 696-bis c.p.c. della praticabilità delle “variae causarum figuraeex art. 1173, ultima parte, c.c., limitando l'ambito operativo dell'istituto, contrasta con l'art. 3 Cost., “in quanto realizza una differenziazione di tutela dei diritti non supportata da una ragionevole giustificazione”; in particolare, con riguardo ai diritti di credito non aventi titolo in fonte contrattuale o extracontrattuale.

Senza dire che la limitazione in discorso si traduce pure “nella negazione di una forma di tutela dotata di specifica utilità, determinando un'ingiustificabile compressione del diritto di agire “ (art. 24 Cost.).

Sulla scorta di questo argomenti, la Corte perviene pianamente alla declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata, laddove non prevede il ricorso all'art. 696-bis “per ogni altro atto o fatto” che sia fonte di obbligazione.

Osservazioni

Va sin d'ora chiarito che la pronunzia della Corte è condivisibile, encomiabile per chiarezza espositiva ed argomentativa, oltrechè piana, logica, immediatamente comprensibile, per quanto la stessa sia stata definita “una sentenza buona, ma insufficiente” (Luiso, 2023, il quale lamenta la “mancata estensione della consulenza tecnica preventiva anche ai diritti diversi dai crediti”).

Per una curiosa coincidenza, pochi giorni prima, la Corte Costituzionale aveva dichiarato illegittimo l'art. 696-bis c.p.c., nella parte in cui non prevede la reclamabilità ex art. 669-terdecies c.p.c. del provvedimento di rigetto del ricorso per nomina di consulente tecnico preventivo (sentenza n. 202 del 10 novembre 2023, in Jus processo civile, 2024, con nota di Pezzella. Tale declaratoria è stata ritenuta, criticamente, “non necessaria, né necessitata”, dato che la c.t.u. in oggetto non riveste natura cautelare agli effetti della reclamabilità) e poi, in riferimento al circoscritto ambito applicativo, mediante la declaratoria epigrafata.

Ebbene, fino all'intervento additivo della Corte in oggetto, il dato normativo affidato all'art. 696-bis c.p.c. aveva significato semantico restrittivo. Dato che l'accesso allo strumento di componimento era circoscritto unicamente alla tutela di diritti di credito e poi, in questo ambito, ad un'ulteriore sotto classe, di diritti: ossia, i diritti di credito selezionati dalla fonte dell'obbligazione: di natura contrattuale e di natura extracontrattuale, escludendo le variae causarum figurae.

La scelta compiuta dal legislatore era stata criticata.

Il limite normativo era stato ritenuto “non opportuno”.

Evidenziando che, come nel caso oggetto di rimessione alla Corte, in ipotesi di danno derivante da ingiustificato arricchimento (art. 2041 c.c.), lo stesso non avrebbe potuto venire ricondotto al focus normativo.

Al riguardo, si era notato che sarebbe stato opportuno “dare al giudice la scelta se disporre oppure no la consulenza tecnica preventiva, operando un bilanciamento tra chi richiede la misura e l'interesse di chi la subisce” (Besso, 1326).

Altri, analogamente, aveva segnalato che la limitazione era “assurda o quantomeno contraddittoria”, evidenziando la distonia rispetto alla sua ratio.

Suggerendo di ritenere l'elencazione “meramente esemplificativa”, ovvero, sollecitando “una lettura estensiva dell'una o dell'altra formula che vi è compresa” (Panzarola, 286, il quale tuttavia non nascondeva “la difficile, per non dire impossibile praticabilità di entrambe le strade secundum litteram”; favorevole ad una lettura estensiva del disposto, pure Luiso, 2011, 252).

Altra processualistica propendeva, invece, per una lettura letterale dell'istituto, ritenendolo non dotato di portata generale e, pertanto, praticabile unicamente in controversie aventi ad oggetto crediti di fonte contrattuale o extracontrattuale (Cuomo Ulloa, 275; Balena 265; Pedrelli, Giordano, 803-804: Mandrioli, Carratta, 335-336).

In quest'ottica si era sedimentata l'interpretazione giurisprudenziale che, nell'applicazione dell'istituto, aveva individuato, per via interpretativa, talune limitazioni applicative.

Si era con ciò esclusa l'applicazione dell'istituto in tema di contratti bancari al fine di verificare l'applicabilità di interessi illegittimi, anatocistici o usurari, pena altrimenti il deferimento al c.t.u. di un'indagine avente “finalità esplorative”, come tale estranea alla disciplina positiva del mezzo (Trib. Napoli 5 dicembre 2016, in dejure; Trib. Napoli  2 marzo 2017, ivi; Trib. Genova 8 giugno 2017, ivi; Trib. Torino 28 ottobre 2019, ivi), in quanto tali questioni si presentano complesse, dato che demandano al c.t.u. valutazioni giuridiche sugli accordi negoziali, di pertinenza esclusivamente del giudice (Trib. Spoleto 18 maggio 2015, in dejure, con riguardo ai tassi di interesse applicati. Analogamente, Trib. Forlì 4 febbraio 2008, ivi). Di talchè, era stato esclusa, in termini generali, l'ammissibilità del mezzo nelle controversie in tema di ripetizione d'indebito (art. 2033 c.c.) (Trib. Trani 12 febbraio 2009, in Giur. Merito, 2010, con nota di Romano).

Sulla scorta della dottrina che aveva individuato un limite “implicito” alla concessione della misura (Besso, 1324), ulteriore presupposto di ammissibilità è stato ricavato laddove, nella richiesta di a.t.p. preventivo, difetti l'indicazione della finalità e dell'intento conciliativo (Trib. Caltagirone 2 ottobre 2020, in dejure; nel caso di specie, si trattava di ricostruire i rapporti dare avere tra le parti; Trib. Cagliari 22 settembre 2020, ivi).

Analogamente, conformemente alla ratio dell'istituto (dotato di finalità compositive), è stata esclusa la praticabilità del mezzo preventivo in presenza di contestazioni sull'an debeatur, che rendano inconciliabile la vertenza (Trib. Firenze 7 giugno 2017, in Jus processo civile, con nota critica di GIORDANO, la quale auspica un'interpretazione estensiva della disposizione); ovvero, quando l'esperimento della c.t.u. non sia in grado di esaurire tutti i profili della controversia ai fini conciliativi (Trib. Pisa 2 giugno 2017, in dejure; Trib. Milano 23 gennaio 2007, ivi, che, ai fini dell'ammissibilità del mezzo, esige che un solo punto sia oggetto di discussione tra le parti, risolto il quale sia ipotizzabile il componimento).

II. L'ampliamento del focus applicativo dello strumento di a.t.p. conciliativo appare condivisibile e, come si è visto, accoglie i suggerimenti espressi dalla processualistica, estendendone opportunamente gli accertamenti ammessi ai fini compositivi a tutte le fonti di credito, conformemente al disposto affidato all'art. 1173 c.c., che classicamente elenca le fonti delle obbligazioni.

Pur in presenza di autorevoli voci contrarie (Luiso, 2011, 252), l'art. 696-bis c.p.c. resta inapplicabile per  gli accertamenti tecnici che trovino fonte in pretese scaturenti da diritti non di credito, come in caso di obbligazioni scaturenti da situazioni reali (v., ad es., le previsioni degli artt. 872,844,937,938 e 949 c.c.), di natura possessoria (v., ad es., le previsione di cui agli artt. 1149,1150,1151 c.c., in tema di frutti e miglioramenti dovuti dal possessore) o familiare (quali, ad es, quelle aventi ad oggetto il diritto al mantenimento della prole).

Ampliare ulteriormente il focus dell'istituto non era compito della Corte Costituzionale che si è limitata a provvedere sulla rimessione enucleata nella domanda formulata dal giudice a quo. Solo il legislatore in sede di riforma potrebbe ulteriormente estendere l'ambito dell'istituto a tutte le fonti di credito, anche non dotate di natura obbligatoria (ex art. 1173 c.c.); per quanto sia condivisibile la notazione secondo cui “la c.t.u. preventiva non nuoce a nessuno, se non a chi l'ha chiesta” (Luiso, 2011, 252).

In effetti, il lessicale limite riscontrabile nella disposizione processuale (anche dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale) non è ravvisabile, ad es., nel diritto processuale civile teutonico, che ammette il ricorso al “procedimento istruttorio autonomo” in presenza di ”un interesse giuridico della parte” che, in quanto tale, si presume “se l'accertamento può servire ad evitare una controversia” (art. 485, II, codice di procedura civile tedesco).

In ogni caso, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, va rimeditato  l'orientamento interpretativo che in passato negava il ricorso all'a.t.p. preventivo in presenza di domanda di ripetizione di indebito (art. 2033 c.c.), frequente in materia bancaria.

Potrebbe oggi ritenersi ammissibile il ricorso, laddove la richiesta non involga qualificazione giuridica di validità/invalidità di pattuizioni contrattuali, che sono valutazioni riservate alla cognitio giurisdizionale.

In tal caso, la c.t.u. preventiva, laddove risulti incontestata tra le parti la violazione di norme imperative, con conseguente inefficacia di specifiche clausole negoziali (con riguardo, ad es., al superamento della soglia usura ex art. 1815, capoverso, c.c., ovvero, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi ex art. 1283 c.c., o alla presenza di c.m.s. non dovute), potrebbe vertere su  mero calcolo matematico riservato al tecnico contabile nominato, utile agli effetti della domanda di ripetizione di quanto indebitamente versato dal correntista alla banca.

Permane, tuttavia, l'ulteriore limite di ammissibilità dell'istituto, individuato pretoriamente nella sussistenza di controversia caratterizzata da astratta possibilità compositiva.

Quest'ultimo costituisce presupposto implicito dell'istituto di a.d.r.

Riferimenti

Cuomo Ulloa, Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, in Digesto, disc. Priv., Sez. civ., Aggiornamento, I, Torino, 2007, 273 e ss.;

Besso, Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, in Le recenti riforme del processo civile, a cura di Chiarloni, Bologna, 2007, 1324 e ss.;

Masoni, La consulenza tecnica d'ufficio e l'accertamento tecnico preventivo dopo le riforme processuali del 2005, in Giur. it., 2007, 7, 2526 e ss.;

Panzarola, Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, in Commentario alle riforme del processo civile, a cura Briguglio, Capponi, Padova, 2007, I, 284 ss.;

Luiso, Diritto processuale civile, Milano, 2011, VI° ed., IV, 252;

Pedrelli, Giordano, Modifiche in materia di procedimenti speciali, in Le riforme del processo civile, a cura di A. Didone, Milano, 2014, 803 e segg.;

Balena, Istituzioni di diritto processuale civile, Bari, 2015, IV° ed., III, 264 e ss.;

Mandrioli, Carratta, Diritto processuale civile, Torino, 2022, XXVIII° ed., IV, 335 e ss.;

Luiso, Una sentenza buona, ma insufficiente, in Judicium, 28 dicembre 2023;

Pezzella, La Consulta risolve il problema della reclamabilità del provvedimento del rigetto del ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo, in IUS Processo civile (ius.giuffrefl.it), 9 gennaio 2024.

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