Gennaio 2024: bancarotta riparata, cram down fiscale e rinuncia alla domanda di concordato preventivo

La Redazione
06 Febbraio 2024

Questo mese si segnalano le pronunce della Corte di cassazione in tema di riassunzione del processo interrotto per l’apertura del fallimento, bancarotta riparata, cram down fiscale, esenzione dalle procedure concorsuali delle start-up innovative, domanda di ammissione al passivo e riconoscimento del privilegio, responsabilità dei sindaci, bancarotta impropria da false comunicazioni sociali e rinuncia del debitore alla domanda di concordato preventivo.

Decorso del termine per la riassunzione o prosecuzione del processo interrotto per l'apertura del fallimento

Cass. civ., sez. III, 5 gennaio 2024, n. 322

In caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, l. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario (Cass., sez. un., 7 maggio 2021, n. 12154). Questo principio assume portata generale e trova operatività sia nei confronti delle parti processuali non colpite dall'evento interruttivo, le quali hanno la necessità di prendere conoscenza dell'evento medesimo, altrimenti legittimamente loro ignoto, sia nei confronti della parte fallita e dello stesso curatore del fallimento, il quale ha la diversa esigenza di sapere quali siano i giudizi di cui era parte il soggetto fallito, al fine di riassumerli o proseguirli.

Bancarotta “riparata”: la restituzione deve essere integrale ed effettiva

Cass. pen., sez. V, 9 gennaio 2024, n. 798

La bancarotta "riparata" costituisce una manifestazione del giudizio di pericolo concreto che determina l'insussistenza dell'elemento materiale del reato, a seguito dell'attività restitutoria posta in essere dall'imprenditore o dall'amministratore della società (prima della soglia cronologica della dichiarazione di fallimento), volta a ricostituire il patrimonio dell'impresa, nella sua effettività e integralità, precedentemente pregiudicato dagli indebiti prelievi, a nulla rilevando restituzioni parziali, inidonee a elidere totalmente le conseguenze pregiudizievoli per la massa creditoria, né versamenti fatti dall'amministratore ad altro titolo.

Cram down fiscale: il decreto di omologa non opposto nei termini non è soggetto a gravame

Cass. civ., sez. I, 10 gennaio 2024, n. 1033

L'istituto del c.d. cram-down fiscale disciplinato nell'art. 180, comma 4, l. fall. non dà luogo ad un tertium genus di giudizio di omologazione del concordato preventivo, ma segue il regime procedurale ordinario, che contempla il reclamo ex art. 183 l. fall. (art. 180, comma 4, l. fall.) ovvero quello semplificato, che ne esclude la proponibilità (art. 180, comma 3, l. fall.), a seconda che siano proposte o meno opposizioni.

La rinuncia del debitore alla domanda di concordato preventivo non impedisce al PM di avanzare istanza di fallimento

Cass. civ., sez. I, 15 gennaio 2024, n. 1395

La rinuncia alla domanda di concordato preventivo, formulata dal debitore nel corso del procedimento di revoca ex art. 173 l. fall., non determina di per sé, prima di una formale dichiarazione di improcedibilità ad opera del tribunale, la chiusura del procedimento, sicché il PM - che, a seguito della comunicazione ex art. 173 l. fall., partecipa ordinariamente al procedimento, nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa delle altre parti - ben può rassegnare le proprie conclusioni, che comprendono, oltre alla valutazione negativa della proposta concordataria, anche l'eventuale richiesta di fallimento, in ragione della ritenuta insolvenza dell'imprenditore di cui sia venuto a conoscenza a seguito di tale partecipazione.

Alla richiesta di fallimento formulata dal PM a seguito della dichiarazione di improcedibilità della domanda di concordato preventivo, rinunciata dal proponente, non si applica il disposto dell'art. 7 l. fall., in quanto la parte pubblica, una volta informata della proposta di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 5, l. fall., partecipa ordinariamente al procedimento, rassegnando le proprie conclusioni, che possono comprendere anche la richiesta di fallimento

La formale conoscenza da parte della debitrice dell'esistenza di un'iniziativa per la dichiarazione di fallimento è sufficiente ad integrare l'indicazione che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, richiesta dall'art. 15, comma 4, l. fall. quale monito in ordine al possibile esito della procedura e invito ad esercitare, volendo, il diritto di difesa

Start-up innovative: l'esenzione dalle procedure concorsuali ex art. 31 d. l. n. 179/2012 cessa automaticamente alla scadenza del termine quinquennale

Cass. civ., sez. I, 16 gennaio 2024, n. 1587

L'esenzione della start up innovativa dalle procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della l. n. 3/2012, disposta dall'art. 31 del d.l. n. 179/2012, costituisce un regime di favore subordinato alla verifica giudiziale dei relativi presupposti e circoscritto in modo tassativo nel tempo.

La cessazione del beneficio avviene automaticamente alla scadenza del termine quinquennale previsto dalla legge, senza che rilevi né il termine di sessanta giorni previsto per l'adempimento delle formalità amministrative di cancellazione della start up dalla sezione speciale del registro imprese, né la data in cui detta cancellazione sia in concreto disposta dall'ufficio stesso, risultando evidente che un aspetto così importante, incidente sullo status delle imprese, non può essere collegato alle contingenze di più o meno solerti adempimenti amministrativi.

Elementi da indicare nella domanda di ammissione al passivo ai fini del riconoscimento del privilegio

Cass. civ., sez. I, 23 gennaio 2024, n. 2287

Ai fini del riconoscimento del privilegio, è necessario che nel ricorso ex art. 93 l. fall. sia data indicazione specifica del titolo di prelazione e delle ragioni che collegano la causa di prelazione al singolo credito; in mancanza, conseguirà la degradazione del credito a chirografario.

Compito dei sindaci è vigilare sull'intera gestione sociale

Cass. civ., sez. I, 24 gennaio 2024, n. 2350

Il dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall'art. 2403 c.c. non è circoscritto all'operato degli amministratori ma si estende al regolare svolgimento dell'intera gestione sociale per la tutela non solo dell'interesse dei soci ma anche di quello dei creditori sociali.

La sovrastima delle rimanenze finali che mostra un apparente e fittizio stato di benessere della società integra la bancarotta impropria da false comunicazioni sociali

Cass pen., sez. V, 26 gennaio 2024, n. 3197

Integra il delitto di bancarotta impropria da falso in bilancio la condotta dell'amministratore che abbia concorso a cagionare il dissesto della società fallita, mediante la sovrastima delle rimanenze finali, al fine di occultare le perdite e proseguire l'attività di impresa, in assenza di interventi di ricapitalizzazione o di liquidazione, rappresentando un apparente e fittizio stato di benessere della società, in modo da ritardare la dichiarazione di fallimento.

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