Obbligo vaccinale anti-Covid per gli operatori non sanitari che svolgono attività lavorativa nelle strutture sociosanitarie

08 Febbraio 2024

L'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo dell'obbligo vaccinale anti-Covid per il personale non sanitario che opera nelle strutture sociosanitarie, la durata e le conseguenze dell'inadempimento, nonché la verifica della ragionevolezza e proporzionalità delle misure introdotte dall'art. 4 d.l. n. 44/2021 costituiscono il “cuore” della pronuncia in commento.

Il caso

Addetta alle pulizie presso struttura sanitaria sospesa per mancato vaccino anti-Covid

La ricorrente, addetta alle pulizie presso una struttura sociosanitaria, impugna la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione comminatale per non esserci sottoposta al vaccino anti-Covid e chiede di dichiarare nullo il licenziamento per giusta causa intimatole.

Il Tribunale di Milano accoglie la domanda relativa al primo periodo di sospensione e rigetta le altre richieste della lavoratrice.

Le questioni

Le sospensioni e il licenziamento

La prima domanda giudiziale della ricorrente, concernente la sospensione dal 4 giugno 2021 al 1° agosto 2021 per non essersi sottoposta al vaccino anti-Covid, viene accolta dal Tribunale di Milano alla luce della considerazione che, all'epoca dei fatti, in base al d.l. n. 44/2021 – nella formulazione pro tempore vigente – l'obbligo vaccinale è rivolto esclusivamente agli operatori sanitari, ossia gli esercenti le professioni considerate sanitarie. Tale obbligo non può essere arbitrariamente esteso agli addetti alle pulizie, dal momento che la prestazione da loro svolta non rientra tra le attività sanitarie. Pertanto, il datore di lavoro è tenuto alla corresponsione della retribuzione non versata nel periodo di sospensione illegittima dal lavoro.

Il secondo periodo di sospensione – dal 10 ottobre 2021 fino alla data del licenziamento – è, invece, legittimo, in conseguenza della modifica normativa apportata all'art. 4 del d.l. n. 44/2021 dal d.l. n. 122/2021, che estende l'obbligo vaccinale a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono la propria attività lavorativa in strutture residenziali, sociosanitarie e socioassistenziali. Alla luce di ciò, la sospensione dal servizio e dalla retribuzione, in mancanza di vaccino anti-Covid, è legittima fino alla cessazione dell'obbligo vaccinale, fissata al primo novembre 2022 dal d.l. n. 162/2022, conv., con modif., in l. n. 199/2022.

In tale data la lavoratrice – venuto meno l'obbligo vaccinale e, di conseguenza, la sospensione dal servizio per mancata vaccinazione – avrebbe dovuto riprendere l'attività, ma così non è avvenuto e, in data 25 novembre 2022, il datore di lavoro contesta l'assenza ingiustificata dal posto di lavoro e, successivamente, intima il licenziamento disciplinare. Al riguardo, la lavoratrice lamenta la mancata ricezione di una comunicazione di reintegrazione in servizio, con indicazione della sede e dell'orario in cui presentarsi al lavoro.

La mancanza di tale comunicazione è considerata irrilevante dal giudice, in quanto, alla scadenza del periodo di legittima sospensione dal lavoro, la ricorrente avrebbe dovuto presentarsi presso l'ultima sede di lavoro senza necessità di alcuna convocazione. Per di più, la stessa lavoratrice, in data 3 novembre 2022, ha comunicato alla società datrice di lavoro la volontà di dimettersi dietro corresponsione di un incentivo, dimostrando piena consapevolezza della data di cessazione dell'obbligo vaccinale, ma senza chiedere alcuna delucidazione in merito alle modalità di riammissione in servizio.

Il giudice, considerato che il CCNL applicato sanziona con il licenziamento disciplinare l'assenza ingiustificata di anche solo 3 giorni – e il periodo contestato alla ricorrente è di ben tre settimane – ritiene la condotta posta in essere disciplinarmente rilevante e grave, come tale idonea a legittimare il licenziamento in tronco.

La sentenza evidenzia come il comportamento della lavoratrice sia “grave anche sotto il profilo soggettivo poiché, pur consapevole di dover rientrare al lavoro, si è limitata a chiedere di essere incentivata alle dimissioni, senza minimamente aver cura di avvertire la società che si sarebbe comunque assentata dal lavoro e di concordare come gestire il relativo periodo di assenza”. Il licenziamento risulta, perciò, proporzionato, conforme alle disposizioni normative e del contratto collettivo e, dunque, pienamente legittimo.

Le soluzioni giuridiche

La non condivisibilità dei dubbi di legittimità costituzionale prospettati

Il “cuore” della corposa sentenza in commento – che si snoda in ben 35 pagine – concerne le argomentazioni sulla non condivisibilità dei dubbi di legittimità costituzionale prospettati dalla ricorrente con riferimento all'obbligo vaccinale anti-Covid.

L'ampia dissertazione, che si inserisce nell'alveo delle numerose pronunce di merito, di legittimità e costituzionali in materia, tocca i punti salienti dell'acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale sul punto.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 14 del 9 febbraio 2023, ha effettuato un esame approfondito della legittimità costituzionale della scelta legislativa in relazione al parametro dell'art. 32 Cost.concludendo, alla luce delle evidenze scientifiche a disposizione del legislatore nella fase dell'emergenza epidemiologica, per la ragionevolezza e proporzionalità del disposto normativo e per la sua conseguente legittimità costituzionale. D'altronde, anche in epoca precedente all'emergenza pandemica, la Consulta, in riferimento all'art. 32 Cost., si è espressa sul necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo con il coesistente diritto degli altri e, quindi, con l'interesse della collettività (in tal senso, v. Corte Cost. n. 307/1990; n. 258/1994; n. 5/2018).

Secondo il Tribunale di Milano, alla luce della giurisprudenza costituzionale, risultano irrilevanti anche i – possibili – rischi legati alla vaccinazione, in quanto “fino a quando lo sviluppo della scienza e della tecnologia mediche non consentirà la totale eliminazione di tale rischio, la decisione di imporre un determinato trattamento sanitario attiene alla sfera della discrezionalità del legislatore, da esercitare in maniera non irragionevole” (Corte Cost. n. 118/1996). Da tale consapevolezza nasce il riconoscimento dell'indennizzo esteso anche alle vaccinazioni raccomandate (al riguardo, v. Corte Cost. nn. 268/2017 e 118/2020).

Rappresentando “un'emergenza sanitaria dai tratti del tutto peculiari” (Corte Cost. n 37/2021), la pandemia da Covid-19 mette in evidenza in maniera drammatica il conflitto tra il diritto alla salute del singolo e quello della collettività. Ed è in questo delicato contesto che il legislatore deve esercitare la propria discrezionalità sulla base delle conoscenze medico-scientifiche fornite dalle autorità competenti al momento dell'assunzione della decisione.

Alla luce di ciò risultano pienamente ragionevoli le molteplici modificazioni e integrazioni apportate all'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 in relazione tanto alle conseguenze legate all'inadempimento dell'obbligo vaccinale, quanto all'individuazione della durata dell'obbligo.

Osservazioni

La conferma della ragionevolezza e proporzionalità delle soluzioni adottate

Con le sue approfondite riflessioni e argomentazioni, la sentenza in commento ripercorre le principali pronunce in materia di obbligo vaccinale anti-Covid e perviene alle stesse conclusioni, confermandone la ragionevolezza e proporzionalità alla luce della necessità di “ridurre la circolazione di un virus altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo e caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio” (v. anche Corte Cost. n. 171/2022).

Inoltre, le misure adottate dal legislatore rispecchiano i canoni di ragionevolezza e proporzionalità anche nell'ottica della loro temporaneità (sul punto, v. Corte Cost. nn. 14 e 15 del 2023).

Infine, un interessante passaggio della sentenza ribadisce che non potrebbe essere riversato sul datore di lavoro-struttura sanitaria l'onere della somministrazione di periodici test per la rilevazione del virus, difficilmente gestibile sia dal punto di vista economico che organizzativo, o l'erogazione solidaristica di una provvidenza di natura assistenziale in favore del lavoratore che non avesse inteso vaccinarsi e che fosse, perciò, temporaneamente inidoneo (Corte Cost. n. 15/2023 e n. 185/2023). Ciò risulterebbe eccessivamente gravoso per il datore di lavoro e andrebbe ben al di là dei principi di correttezza e buona fede che permeano il rapporto lavorativo, ripercuotendosi significativamente sulla sinallagmaticità del contratto di lavoro.

Minimi riferimenti bibliografici

  • S. Apa, Obbligo vaccinale anti-Covid al vaglio della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in IUS Lavoro/IlGiuslavorista (ius.giuffrefl.it), 28 febbraio 2022.
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  • G. Guarini, Rifiuto del vaccino anti Covid 19 e conseguenze giuridiche per il personale sanitario nelle recenti sentenze di Verona e Modena, in IUS Lavoro/IlGiuslavorista (ius.giuffrefl.it), 4 agosto 2021.
  • P. Pascucci, SARS-CoV-2 e obbligo dei lavoratori di vaccinarsi, in Lav. dir. eur., 2021, n. 3.
  • P. Patrizio, Obbligo vaccinale sui luoghi di lavoro, tra impossibilità di imposizione del trattamento sanitario e necessità di contrastare la diffusione del virus, in IUS Lavoro/IlGiuslavorista (ius.giuffrefl.it), 6 ottobre 2021.
  • C. Pisani, Il vaccino per gli operatori sanitari obbligatorio per legge è requisito essenziale per la prestazione, in Lav. dir. eur., 2021, n. 2.
  • M. Russo, Per “riveder le stelle” serve la ricerca giuslavoristica? Riflessioni sul lavoro tra vaccini anti-Covid e green pass, in Lav. dir. eur., 2021, n. 4.
  • M. Russo, Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE sull'obbligo vaccinale anti-Covid per il personale sanitario, in IUS Lavoro/IlGiuslavorista (ius.giuffrefl.it), 26 luglio 2022.
  • M. Russo, L'obbligo vaccinale anti-Covid nelle strutture sanitarie si estende al personale amministrativo, in IUS Lavoro/IlGiuslavorista (ius.giuffrefl.it), 12 gennaio 2023.

Trib. Milano, sez. lav., 19 dicembre 2023pdf

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