I limiti dell’azione di mero accertamento
07 Febbraio 2024
Se è vero che ogni azione comporta una domanda di accertamento su di un fatto e quindi sul diritto che ne possa conseguire, ci si chiede se sia ammissibile un'azione che abbia ad oggetto, appunto il mero o semplice accertamento di un diritto o l'accertamento dell'inesistenza di un diritto altrui al di fuori delle ipotesi previste dalla legge (ad esempio l'azione confessoria o negatoria servitutis, sottese dall'art. 1079 c.c.), come azione di carattere generale, non essendo ciò previsto da alcuna norma. La disputa sia dottrinale che giurisprudenziale è di ampia portata e si concentra principalmente sulla problematica dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) e sulla natura del diritto controverso (diritti assoluti o relativi). A prescindere dalle avverse posizioni, che limitano l'ammissibilità alle sole ipotesi previste dal legislatore o alle ipotesi di accertamento di diritti aventi natura assoluta, ad esempio i diritti reali, alle quali si oppongono posizioni più permissive che la ammettono per tutti i tipi di diritti, anche relativi, come ad esempio i diritti di credito, si può affermare un principio generale, che andrà valutato caso per caso nei limiti infra specificati. L'azione di mero accertamento, infatti, tende in ogni caso alla certezza giuridica di un diritto, in senso positivo o negativo, nel senso, cioè, dell'affermazione dell'esistenza dello stesso e della sua ampiezza, o della negazione dell'esistenza di quello altrui; ma il diritto deve essere stato lato sensu contestato. L'azione di mero accertamento, quindi, è ammissibile purché vi sia l'interesse ad agire e sussista una incertezza, obiettiva ed attuale e capace di produrre un danno o un pregiudizio anche solo potenziali, rispetto ad un rapporto giuridico e che necessiti, per questo, dell'intervento del giudice. Sulla delimitazione del perimetro di ammissibilità dell'azione di mero accertamento è chiara la giurisprudenza che così si esprime: “In un'azione di mero accertamento per soddisfare il requisito dell'interesse ad agire è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, in quanto sorto nel corso di giudizio a seguito della contestazione sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che non sia superabile se non con l'intervento del giudice. Invece l'interesse ad agire non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto .” (App. Bari, sez. lav., 28 marzo 2023, n. 622). “L'interesse ad agire postula che colui che agisce in giudizio si qualifichi titolare di diritti o di rapporti giuridici e non anche l'attualità della lesione del diritto, poiché è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, dovendosi ritenere che la rimozione di tale incertezza non rappresenti un interesse di mero fatto ma un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice. Se non l'attualità, è necessaria, tuttavia, l'esistenza della lesione, dovendo l'interesse ad agire sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche nel momento della decisione, perché è in relazione a quest'ultimo - e alla domanda originariamente formulata - che l'interesse va valutato (confermata la decisione del Tribunale per i minorenni che aveva escluso correttamente l'esistenza dell'interesse ad agire in capo ai genitori di una ragazza minorenne, ai fini dell'accertamento della illegittimità del provvedimento che, nonostante il dissenso dei genitori e della stessa minore, autorizzava il trattamento trasfusionale che si fosse reso necessario per un esame diagnostico che, tuttavia, al momento della decisione, era già stato eseguito senza necessità di ricorrere a quel trattamento).” (Cass. civ., sez. I, 11 gennaio 2022, n. 604). L'ammissibilità o meno di un'azione di accertamento mero, pertanto, dovrà essere valutata nel caso concreto, in accordo ai principi giurisprudenziali enunciati. |