Il punto sulla reclamabilità dei provvedimenti indifferibili in attesa della Cassazione
07 Febbraio 2024
Premessa Una delle principali novità del nuovo procedimento unitario per la famiglia è rappresentata dalla previsione di un sistema di provvedimenti provvisori e urgenti più ampio ed articolato rispetto a quello precedente, attraverso il quale il giudice detta una disciplina temporanea per far fronte a situazioni che richiedono interventi immediati. In particolare, il legislatore ha deciso di prevedere espressamente la possibilità per il presidente o per il giudice delegato di adottare, con il decreto di fissazione della udienza o comunque anteriormente alla stessa, provvedimenti indifferibili prima della instaurazione del contraddittorio. In precedenza, era discusso se il Tribunale potesse assumere in via di urgenza e inaudita altera parte provvedimenti provvisori sulla falsa riga dei provvedimenti cautelari atipici di cui all'art. 700 c.p.c. (si era pronunciato favorevolmente rispetto all'assunzione di tali provvedimenti Trib. Padova 28 luglio 2016; contra Trib. Roma, 19 settembre 2014). Il nuovo art. 473-bis.15 c.p.c. prevede che, in caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, il presidente o il giudice delegato, assunte ove occorre sommarie informazioni, adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell'interesse dei figli e delle parti. Con tale decreto, inoltre, fissa entro i successivi quindici giorni l'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati. La norma ha sollevato molteplici dubbi interpretativi tra i primi commentatori, tra cui quello relativo alla reclamabilità del provvedimento, reso in forma di ordinanza, che conferma, modifica o revoca il decreto indifferibile pronunciato inaudita altera parte. I diversi orientamenti dottrinali L'art. 473-bis.15 c.p.c. nulla dice in ordine alla reclamabilità dei provvedimenti indifferibili e, nel caso, con quale rimedio. La dottrina, in maniera piuttosto unanime, ritiene che i decreti emessi inaudita altera parte non siano soggetti a reclamo in quanto equiparabili ai provvedimenti endoprocedimentali, ovvero quei provvedimenti che si caratterizzano dalla previsione di un termine finale di efficacia, come appunto nel caso previsto dall'art. 473-bis.15 c.p.c. che prevede la fissazione di un'udienza per conferma, modifica o revoca. Risulta, di contro, ampiamente discussa la reclamabilità del provvedimento, reso in forma di ordinanza, che conferma, modifica o revoca il decreto indifferibile pronunciato inaudita altera parte. Il silenzio normativo ha indotto una parte dei primi commentatori a escludere la reclamabilità dei provvedimenti in esame sulla base di due argomenti. L'argomento principale è rappresentato dalla necessaria caducità di tali provvedimenti, destinati a essere assorbiti dai provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c. emanati all'esito dell'udienza che dovrebbe tenersi a 90 giorni dal deposito del ricorso, tenuto conto dei termini di cui all'art. 473-bis.14 c.p.c. In secondo luogo, ove il legislatore ha voluto prevedere uno strumento di impugnazione dei provvedimenti provvisori lo ha fatto all'art. 473-bis.24 c.p.c. che individua tassativamente i provvedimenti suscettibili di reclamo dinanzi alla Corte di Appello nei provvedimenti temporanei e urgenti emessi all'esito dell'udienza di cui all'art. 473-bis.21 c.p.c. Altri autori hanno evidenziato che l'art. 473-bis.24, comma 2, c.p.c. prevede lo strumento del reclamo alla Corte d'appello, oltre che per i provvedimenti temporanei e urgenti resi alla prima udienza dal giudice istruttore, anche per “i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori”. In base a tale rilievo propendono, quindi, per l'ammissibilità del reclamo avverso il decreto di conferma ex art. 473-bis.15 c.p.c. dinanzi alla Corte di Appello unicamente nell'ipotesi in cui i provvedimenti indifferibili sospendano o introducano sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, prevedano sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori, ovvero ne dispongano l'affidamento a soggetti diversi dai genitori. Una diversa impostazione reputa, invece,che i provvedimenti indifferibili siano sempre reclamabili dividendosi, tuttavia, i suoi fautori sul rimedio concretamente utilizzabile: invero, alcuni ritengono che lo strumento cui fare riferimento sia il reclamo alla Corte di Appello, altri il reclamo al Tribunale in composizione collegiale. I sostenitori della prima tesi sostengono che il reclamo alla Corte di Appello sia l'unico mezzo di impugnazione divisato dal legislatore della riforma avverso in provvedimenti provvisori e che i provvedimenti indifferibili altro non facciano che anticipare gli effetti di quelli temporanei ex art. 473-bis.22 c.p.c., partecipando della medesima natura. I sostenitori della seconda tesi ritengo, di contro, che i provvedimenti indifferibili siano assimilabili ai provvedimenti cautelari, con conseguente applicazione analogica dell'art. 669-terdecies c.p.c. Un indice di tale seconda opzione ermeneutica dovrebbe rinvenirsi nella relazione illustrativa al d.lgs. 149/2022 che, rispetto all'art. 473-bis.15 c.p.c., prevede che “(…) Trattandosi di misure urgenti, aventi natura cautelare, è così mutuata la disciplina dell'art. 669-sexies, comma 2, c.p.c.”. Si sottolinea all'uopo che la reclamabilità ex art. 669-terdecies c.p.c. dei provvedimenti indifferibili dovrebbe affermarsi mediante un'interpretazione evolutiva e costituzionalmente orientata dell'art. 669-quaterdecies c.p.c., laddove limita l'applicabilità delle disposizioni sul procedimento cautelare uniforme ai provvedimenti cautelari previsti nelle sezioni II, III e VI del medesimo capo III e a quelli previsti del codice civile e da leggi speciali, senza richiamare il nuovo titolo IV-bis. Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione Sulla questione della reclamabilità dei provvedimenti indifferibili dovrà pronunciarsi la S.C. a seguito del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. disposto dal Tribunale dei Minorenni di Lecce con ordinanza del 12 settembre 2023. La questione traeva origine dal ricorso promosso dai nonni materni di un minore, i quali chiedevano di procedere ex artt. 317-bis e 333 c.c., con l'emissione di provvedimenti urgenti inaudita altera parte, stante il fondato pericolo di grave pregiudizio per il loro nipote. Il giudice delegato alla trattazione del procedimento nel merito emetteva, quindi, un provvedimento indifferibile ex art. 473-bis.15 c.p.c., con cui disponeva, tra l'altro, il collocamento temporaneo del minore presso l'abitazione dei nonni materni e la presa in carico della madre e dei nonni ai servizi territoriali. A seguito dell'udienza di comparizione, fissata secondo il disposto di cui all'art. 473-bis.15 c.p.c., con provvedimento monocratico, il giudice modificava in parte quanto già disposto inaudita altera parte e confermava il collocamento temporaneo del minore presso i nonni materni. Avverso il provvedimento de quo, la madre del minore decideva, quindi, di promuovere reclamo presso la Corte di Appello di Lecce, Sezione per i Minorenni. La Corte d'Appello dichiarava, però, la propria incompetenza a decidere sul reclamo, individuandola in quella del Tribunale per i Minorenni, in composizione collegiale, dal momento che il reclamo proposto non poteva essere inquadrato nella disciplina di cui all'art. 473-bis.24 c.p.c., prevista per i provvedimenti temporanei ed urgenti, ma in quella del procedimento cautelare uniforme di cui all'art. 669-bis e ss. c.p.c. A fronte di tale decisione, la madre del minore riassumeva, dunque, il giudizio presso il Tribunale per i Minorenni, reiterava il reclamo avverso il provvedimento del giudice monocratico e insisteva nel merito per l'accoglimento dello stesso ed il ricollocamento del minore nell'abitazione materna. Il curatore speciale del minore, il difensore di fiducia del padre e quello dei nonni materni del minore, invece, nel costituirsi nel giudizio, in via preliminare, deducevano l'inammissibilità/improcedibilità del reclamo stante il dato letterale della norma, che nulla prevede in merito alla sua impugnabilità. Il Tribunale per i Minorenni, ritenuta non condivisibile l'opzione ermeneutica della Corte di Appello e ritenuta la questione dirimenti ai fini della decisione del procedimento, ha rimesso alla Corte di Cassazione la decisione mediante rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. Il tema della reclamabilità dei provvedimenti indifferibili presenta oggettivamente gravi difficoltà interpretative e può porsi in numerosi giudizi instaurati con le forme del nuovo rito unico di famiglia. In particolare, nella pratica dei Tribunale per i minorenni è frequente che venga richiesto, dalla parte pubblica o privata, e concesso un provvedimento indifferibile, in quanto ritenuto strumento particolarmente utile ed efficace per prestare una tutela celere ed immediata in tutti quei casi in cui il pregiudizio imminente ed irreparabile per il minore non consenta di attendere i tempi della prima udienza di comparizione delle parti, la quale deve essere fissata in modo di garantire dalla notifica all'udienza un termine a difesa non inferiore a sessanta giorni. Inoltre, la questione della reclamabilità o meno dei provvedimenti indifferibili involge anche questioni di natura organizzativa all'interno degli Uffici giudiziari, dal momento che, come sottolineato nell'ordinanza di rinvio, se si afferma la loro impugnabilità, e la competenza a decidere del giudice di primo grado, occorre prevedere con disposizione tabellare, i criteri di individuazione del collegio chiamato ad occuparsi dei reclami avverso tali provvedimenti. Per tali ragioni, il Primo Presidente della S.C. ha ritenuto con decreto del 2 novembre 2023 ammissibile la questione pregiudiziale assegnandola alla I sezione civile. La posizione dei giudici di merito in attesa della S.C. Nelle more dell'intervento della S.C., va segnalato che i giudici di merito stanno prendendo posizione rispetto alla questione della reclamabilità dei provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c. e che stanno emergendo le stesse divergenze di opinioni già emerse in dottrina. La Corte di Appello di Catanzaro (App. Catanzaro, sez. I, 11 settembre 2023) ha ritenuto inammissibile il reclamo avverso il decreto emesso dal Tribunale dei Minorenni inaudita altera parte con cui erano stati resi provvedimenti indifferibili limitativi della responsabilità genitoriale per carenza di interesse, atteso che il contenuto della decisione era stato assorbito e trasfuso nel provvedimento emesso all'esito dell'udienza per la conferma, modifica o revoca, ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c. La Corte ha all'uopo richiamato l'orientamento della S.C. secondo cui non sono soggetti a reclamo i decreti endoprocedimentali, qualificando come tali quei provvedimenti caratterizzati dalla previsione di un termine finale di efficacia (cfr. Cass. civ., sez. I, 21 febbraio 2023, n. 5402), come appunto il caso in esame in cui il decreto emesso inaudita prevedeva anche la fissazione dell'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti. I Giudici si sono, invece, espressi per l'ammissibilità del reclamo avverso il decreto di conferma ex art. 473-bis.15 c.p.c. in virtù del disposto dell'art. 473-bis.24 comma 2 c.p.c. che estende la reclamabilità a tutti i provvedimenti emessi in corso di causa – ivi compresi, dunque, i provvedimenti indifferibili - che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori, ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori. La Corte di Appello di Brescia (App. Brescia, sez. famiglia, 11 ottobre 2023), attenendosi al dato letterale dell'art. 473-bis.24 c.p.c., ha escluso la reclamabilità in appello dei provvedimenti indifferibili. I giudici di secondo grado erano stati investiti del reclamo nei confronti di un'ordinanza emessa dal giudice delegato del Tribunale ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c. nell'ambito di un giudizio di modifica di condizioni di separazione. Più precisamente, la ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio aveva chiesto al giudice delegato l'autorizzazione in via di urgenza e inaudita altera parte a trasferire la residenza della figlia minore nel Comune dove vivevano i nonni materni e dove la ricorrente stessa aveva reperito un'occupazione. Il Giudice delegato, ritenuti non sussistenti i presupposti per provvedere inaudita altera parte, aveva fissato udienza per la discussione dell'istanza nei successivi 15 giorni, all'esito della quale, sentiti i genitori ed effettuato l'ascolto della minore, aveva autorizzato il trasferimento di residenza della minore. Va, inoltre, segnalato che il Tribunale di Modena (Trib. Modena ord. 3 ottobre 2023) ha ritenuto inammissibile il reclamo avverso i provvedimenti indifferibili ex art. 473-bis.15 c.p.c. dinanzi al Collegio dello stesso Tribunale, evidenziando che provvedimenti sono destinati ad essere assorbiti dall'ordinanza emessa dal giudice istruttore all'esito della comparizione delle parti suscettibile di reclamo dinanzi alla Corte di Appello ai sensi dell'art. 473-bis.24 c.p.c. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che, nonostante la natura cautelare dei provvedimenti indifferibili, non risulta applicabile la disciplina del rito cautelare uniforme per colmare le lacune della disciplina normativa, essendosi in presenza di un provvedimento cautelare tipico. Di contro il Tribunale di Pisa ha ritenuto ammissibile il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso i provvedimenti indifferibili (Trib. Pisa 11 novembre 2023). Il Tribunale, rilevato che i provvedimenti indifferibili di cui all'art. 473-bis. 15 c.p.c. sono provvedimenti cautelari atipici, ha ritenuto che i medesimi si devono ritenere soggetti alla disciplina del procedimento cautelare uniforme ex art. 669-bis e ss. c.p.c., e quindi, impugnabili ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c., che prevede per la decisione del reclamo, la competenza di un collegio interno al medesimo Tribunale, di cui non faccia parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato. I giudici hanno, altresì, evidenziato che il reclamo dei provvedimenti urgenti ed indifferibili avanti al Tribunale è idoneo ad offrire una tutela immediata e non procastinata alla celebrazione della prima udienza di merito e a non vanificare la ratio sottesa all'introduzione del nuovo istituto. Riferimenti
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