L’eccezione in senso lato: possibilità e limiti del rilievo officioso da parte del giudice

08 Febbraio 2024

La Suprema Corte cassava la sentenza impugnata, ritenendo che il giudice di appello avrebbe dovuto pronunciarsi sulla questione e verificare se essa fosse o meno  fondata ex actis nonostante la contumacia dell'appellato,  non avendo questi l'onere di riproporre l'eccezione ai sensi dell'art. 346 c.p.c.

Massima

Il giudice d'appello deve pronunciarsi sull'eccezione in senso lato sollevata in primo grado dall'appellato contumace e già sottoposta al contraddittorio, non essendo la stessa sottoposta all'onere di riproposizione ex art. 346 c.p.c., in mancanza di una pronuncia del primo giudice che abbia rigettato la domanda per un'altra ragione, né al divieto di cui all'art. 345, comma 2, c.p.c.

Il caso

La Corte di Appello di Napoli, in riforma della pronuncia di primo grado, condannava Tizio, nella qualità di erede di Caio, al pagamento, in favore di Mevia, di emolumenti retributivi a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute, tredicesima e TFR, oltre accessori e spese del doppio grado. In particolare il giudice del gravame, nella contumacia dell'appellato, riteneva, in difformità a quanto ritenuto dal primo giudice, la sussistenza di un rapporto di lavoro di collaborazione domestica tra Caio e Mevia tra il 1997 e il 2007, dei cui effetti era tenuto a rispondere l'erede Tizio. Avverso tale sentenza di secondo grado proponeva ricorso per Cassazione il soccombente Tizio eccependo, per quanto qui rileva, la mancata valutazione da parte della Corte di Appello, anche in mancanza di espressa riproposizione in sede di gravame, dell'eccezione da lui sollevata in primo grado di accettazione con beneficio di inventario dell'eredità di Caio, con conseguente impossibilità di considerarlo erede puro e semplice rispetto alla domanda di Mevia. La questione era ritenuta fondata dalla Corte di Cassazione, che annullava la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione.

La questione

Avverso tale sentenza di secondo grado proponeva ricorso per Cassazione il soccombente Tizio eccependo, per quanto qui rileva, la mancata valutazione da parte della Corte di Appello, anche in mancanza di espressa riproposizione in sede di gravame, dell'eccezione da lui sollevata in primo grado di accettazione con beneficio di inventario dell'eredità di Caio, con conseguente impossibilità di considerarlo erede puro e semplice rispetto alla domanda di Mevia. La questione era ritenuta fondata dalla Corte di Cassazione, che annullava la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione.

Le soluzioni giuridiche

I giudici di legittimità prendevano le mosse dalla necessità di distinguere, a fini di preclusioni processuali, le eccezioni in senso stretto dalle eccezioni in senso lato e dal principio, affermato anche dalle Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., ord. interloc., 7 maggio 2013, n. 10531) per cui “il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis”. Il regime delle eccezioni si pone, infatti, in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe sviato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto (in senso conforme anche Cass. civ., sez. III,  sent., 26 febbraio 2014,  n. 4548; Cass. civ., sez. II, ord., 31 ottobre 2018, n. 27998). A differenza, inoltre, delle eccezioni in senso stretto, le eccezioni in senso lato sfuggono al divieto di cui all'art. 345, comma 2, c.p.c., “ove riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo e anche se non siano state oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva” (Cass. civ., sez. III, ord., 6 maggio 2020, n. 8525). Poiché, quindi, l'eccezione di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, per come chiarito dalle stesse Sezioni Unite nella pronuncia già citata, integra una eccezione in senso lato, non avendone il legislatore espressamente escluso la rilevabilità d'ufficio e rilevando la relativa circostanza quale fatto da solo sufficiente ad impedire la confusione del patrimonio dell'erede con quello del defunto, “il beneficio è liberamente invocabile dalla parte - anche in assenza di specifica allegazione e con forme diverse da quelle previste dall'art. 484 c.c. - pure nel giudizio d'appello ed è rilevabile d'ufficio dal giudice a favore degli altri chiamati all'eredità, senza che rilevi l'eventuale contumacia degli stessi, operando l'effetto espansivo previsto dall'art. 510 c.c. fino a quando essi non abbiano manifestato una accettazione pura e semplice ovvero siano decaduti dal beneficio, salva la facoltà di accettare avvalendosi espressamente del beneficio, ovvero di rinunciare all'eredità (conf. Cass. civ. n. 20531 del 2020)”.

Sulla base di tali principi, riscontrando la formulazione dell'eccezione nel giudizio di primo grado e la mancata esplicita pronuncia su essa da parte del giudice di prime cure, la Suprema Corte cassava la sentenza impugnata, ritenendo che il giudice di appello avrebbe dovuto pronunciarsi sulla relativa questione e verificare se essa fosse o meno  fondata ex actis nonostante la contumacia dell'appellato, “non avendo questi l'onere di riproporre l'eccezione ai sensi dell'art. 346 c.p.c., in quanto su di essa non si era pronunciato il giudice di primo grado che aveva rigettato la domanda per altra ragione, né operando, tanto meno, il divieto stabilito dall'art. 345, comma 2, c.p.c.”. Da qui l'accoglimento del ricorso, con annullamento della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame al giudice di merito.

Osservazioni

Nel nostro ordinamento processuale si distingue, tradizionalmente, tra eccezioni in senso lato ed eccezioni in senso stretto: le prime consistono, secondo la definizione ricavabile dall'art. 2697 c.c., nella allegazione (se fatta dalla parte) o nella rilevazione (se fatta d'ufficio dal giudice) di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio; le seconde rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o nelle eccezioni per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale). Se, quindi, le eccezioni in senso stretto vanno introdotte nel processo mediante costituzione nei termini di cui agli artt. 166/167 c.p.c. non sono rilevabili d'ufficio e devono essere riproposte in appello ove non esaminate in primo grado altrimenti si intendono rinunciate (artt. 345-346 c.p.c.), tali preclusioni non valgono per le eccezioni in senso lato, non soggette limiti assertivi e rilevabili anche d'ufficio in sede gravame se risultanti dagli atti, in quanto non rientranti nel campo di applicazione degli artt. 345 e 346 c.p.c..

La ratio di tale differenziazione va identificata, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel fatto che il regime delle eccezioni “è in funzione del valore primario del processo costituito dalla giustizia della decisione e che non deve esser dato spazio a un effetto contrario, che si verificherebbe se ogni questione, anche per sua natura rilevabile d'ufficio, fosse sottoposta ai limiti preclusivi di allegazione e prova a cura di parte che sono esposti dalla tesi che si intende definitivamente superare” (così Cass. civ., sez. un., 10531/2013 cit.).

Tra le eccezioni in senso lato rientra anche quella avente ad oggetto l'accettazione con beneficio di inventario, in quanto il legislatore non ne ha espressamente escluso la rilevabilità d'ufficio e tale condizione non corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo, ma rileva quale fatto da solo sufficiente ad impedire la confusione del patrimonio dell'erede con quello del defunto. Anche tale eccezione, pertanto, è liberamente invocabile dalla parte senza preclusioni assertive e rilevabile d'ufficio dal giudice ove risultante dagli atti, anche in grado di appello. Tipico esempio di eccezione in senso stretto è, invece, la prescrizione.

Devono, tuttavia, individuarsi delle limitazioni alla facoltà di rilievo officioso delle eccezioni in senso lato da parte del giudice. Anzitutto, infatti, deve ritenersi che in presenza di esecuzione intrapresa sulla base di un titolo di formazione giudiziale sia precluso all'erede che non abbia fatto valere in sede di cognizione la limitazione "intra vires hereditatis" della sua responsabilità patrimoniale proporre la relativa questione in sede esecutiva, divenendo a quel punto il titolo non più contestabile da parte del giudice dell'esecuzione (Cass. civ., sez. II, ord., 29 settembre 2 , Ordinanza n. 20531 del 29/09/2020). Non è possibile, inoltre, superare il divieto di nuova produzione documentale di cui all'art. 345 c.p.c. in grado di appello con la necessità di produrre documenti a sostegno dell'eccezione in senso lato formulata per la prima volta in sede di gravame, atteso che il giudice è, invece, chiamato, onde legittimare la nuova produzione documentale, alla verifica dell'impossibilità per la parte di provvedere tempestivamente, nel giudizio di primo grado, a tale produzione per causa ad essa non imputabile (Cass. civ., sez. II, sent., 24 ottobre 2023, n. 29506). Il rilievo officioso in grado di appello sarà possibile, quindi, solo sulla base del materiale documentale e probatorio ritualmente acquisito in atti. La facoltà in esame va, infine, letta in combinato disposto con il principio del giudicato, sicché l'eccezione in senso lato non sarà riesaminabile ove respinta o accolta in primo grado con pronuncia espressa o implicita, essendo in tal caso necessario proporre appello al fine di rimettere in discussione la relativa questione (precludendo la formazione del giudicato interno ogni riesame, anche officioso: cfr. Cass. civ., sez. 1, sent., 28 novembre 2023, n. 33018; Cass. civ., sez. II, ord., 28 marzo 2022,  n. 9844).

Riferimenti

Per un approfondimento in ordine alla distinzione tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato si veda la più volte richiamata Cass. civ., sez. un., ord. interloc. 7 maggio 2013, n. 10531.

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