Contributo Tecnico medico legale: Barème danno biologico per Invalidità permanenti comprese tra 10% e 100%
07 Febbraio 2024
Presupposti interpretativi Il parametro – in sè considerato, afferente esclusivamente a “variabili di riduzione del potenziale psico fisico umano” – non ha, sotto il profilo “causale “alcuna corrispondenza automatica, né proporzionale, sui comuni atti della vita quotidiana e sui comuni aspetti relazionali, che rappresentato il presupposto di stima del danno alla persona di rilevanza economica. Basti considerare, ad esempio, che con una analoga percentuale di IP del 15% possono essere quantificati – senza alcuna differenza ai fini dell’incidenza sul fare e sentire del danneggiato – sia la perdita della funzionale di un rene sia gli esiti coesistenti di disfunzionalità minori (ad esempio la frattura di una clavicola e la perdita della milza). Ne deriva che il solo parametro della invalidità permanente biologica non può tecnicamente rappresentare il solo indicatore tecnico finalizzato a definire economicamente un danno alla Persona, mancando la variabile “qualitativa”, anch’essa necessariamente correlata alla accertata menomazione, idonea a far sì che, a parità di percentuali di Invalidità permanente, sia limitata la possibilità di pervenire a sperequazioni risarcitorie della componente biologica del “danno non patrimoniale “. Considerazioni che assumono, peraltro particolare rilievo anche nel contesto del cosiddetto danno “incrementativo “la cui ricaduta, ai fini risarcitori, dovrebbe trovare effettivo riscontro, non solo nell’incremento “quantitativo” di disfunzionalità biologica del danneggiato, ma anche nell’oggettivo riscontro di un correlato e qualificato peggioramento della qualità di vita, rispetto allo stato anteriore. La componente “qualitativa“ (studiata, elaborata, condivisa ed applicata già dal 2009 nel contesto professionale medico legale Triveneto, dopo l’introduzione del principio giuridico di “danno non patrimoniale, e successivamente acquisita – con l’apporto dell’Accademia e dei libero professionisti del Settore- anche in SIMLA) è stata definita quale “ sofferenza menomazione correlata “ e ha lo scopo di riequilibrare il principio di “danno biologico “ ove questo debba rientrare nel contesto più ampio del “danno non patrimoniale". Essa è sempre presente a seguito di accertata disfunzionalità anatomo-psichica, rappresenta la componente del danno biologico idonea a definire la ricaduta esistenziale della menomazione sui comuni atti della vita quotidiana e sui comuni aspetti relazionali ed è quindi necessaria a modulare - ai fini risarcitori - il rapporto di “causa – effetto “previsto dallo stesso concetto di danno biologico: presupposto cui fa riferimento art. 138 d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni). Va subito precisato che tale “parametro “- in quanto di natura tecnica- non si sovrappone a quello espresso dalla Cassazione che afferisce alla “sofferenza intima “, intesa come sofferenza derivante da condizioni di danno “non biologiche” (quindi relative a lesione di differenti diritti costituzionalmente tutelati o al perturbamento dello stato d’animo per l’offesa ecc). Presupposto di danno quest’ultimo, che -oggettivamente - non può avere alcun rapporto di incremento o decremento liquidativo con la sola “invalidità permanente biologica”, derivando da presupposti giuridici - ai fini risarcitori- ontologicamente differenti In conclusione la sofferenza menomazione correlata è un parametro che, avendo lo scopo di inquadrare l’effettiva ricaduta esistenziale che si realizza sugli atti comuni della vita quotidiana, sui comuni aspetti relazionali e sul sentire di qualsiasi danneggiato ( portatore di quella accertata e qualificata condizione menomativa) rappresenta un presupposto tecnico necessario ad evitare quelle possibili sperequazioni liquidative che potrebbero determinarsi ove la liquidazione della componente biologica del danno non patrimoniale si ancorasse esclusivamente ed in via automatica alla sola percentuale di Invalidità permanente biologica. L’intervento del medico legale, nei termini sovra esposti, ha anche un preciso riferimento professionale di natura “deontologica” essendo finalizzato a tutelare concretamente il bene “salute” del cittadino con evidenti risvolti anche sociali - per l’ambito di cui in oggetto. Il Baréme delle Macro-invalidità In attesa di conoscere l’indirizzo della SIMLA in previsione della “Consensus” finalizzata alla condivisione tecnica dei presupposti scientifici costitutivi della Tabella nella quale inserire ogni condizione menomativa accertata in sede medico con rigoroso criterio clinico e/ o strumentale, si dovrebbe tuttavia considerare anche il problema connesso al successivo inquadramento tabellare delle fasce di invalidità Essendo impensabile che, nel contesto di una valutazione medico legale di natura accertativa, la quale prevede variabili “quantitative “ di ordine esclusivamente anatomo e psichico funzionale, si possano inserire variabili “qualitative “ ( comunque necessarie a definire, seppur in via presuntiva, il rapporto causale tra invalidità permanente e ricaduta “ esistenziale “ della posta biologica non patrimoniale), si dovrà considerare che - qualunque sia la futura impostazione tabellare- si renderà necessaria, un parallelo inquadramento “ di ordine qualitativo “ della componente di “ sofferenza correlata “ Indicazione che – in analogia con l’attuale modello di TUN – dovrebbe prevedere tre fasce di modulazione (lieve -media – elevata), con possibilità di estensione al livello “elevatissimo “ di “sofferenza menomazione correlata “ ai casi di estremo degrado delle condizioni esistenziali del danneggiato Rimane aperto il problema – ora apparentemente demandato dal Ministero del Made in Italy a quello della Salute - se il “riequilibrio” della componente “qualitativa “biologica del danno non patrimoniale diventi una incombenza medico legale, prevedendosi quindi adeguamenti modulati della “ generica invalidità permanente “, autonomamente liquidabili nel contesto della nuova Tabella di liquidazione Nazionale Ovvero se essa rappresenti – come in passato per le Tabelle di Milano o di Roma- un parametro aggiuntivo suscettibile di autonoma liquidazione equitativa, utilizzabile dagli Operatori nell’ottica delle fasi conciliative tra le Parti, ovvero secondo decisione del Giudice secondo le previsioni dell’art 1226 c.c. Dovendosi, comunque, escludere dal calcolo Tabellare ogni ulteriore integrazione risarcitoria di danno non patrimoniale conseguente a “peculiari aspetti” dinamico relazionali del danneggiato, che esula – sotto l’aspetto probatorio - dal contesto tecnico valutativo medico legale. Verso una ridefinizione tecnica del concetto di danno biologico Il nuovo assetto Liquidativo della Tabella Nazionale di liquidazione del danno non patrimoniale di “non lieve entità “ richiederebbe - ai fini perequativi e sociali - un più esaustivo inquadramento “tecnico” del principio medico legale di danno biologico che rappresenta la premessa dell’art 138 d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni). Per danno Biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato Nel contesto del danno non patrimoniale è competenza del Medico legale accertare e definite le distinte componenti biologiche:
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