Gruppo di imprese: liquidazione giudiziale

Paolo Bosticco
08 Febbraio 2024

Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza disciplina la liquidazione giudiziale di gruppo agli artt. 287 e ss. Il presente scritto, con il supporto della dottrina elaborata a riguardo, espone i tratti dell’istituto e ne chiarisce alcuni aspetti controversi.

Introduzione

La disciplina della liquidazione giudiziale di gruppo nel CCII (artt. 287 e ss. CCII) si ispira una (moderata) consolidazione procedimentale, peraltro delimitata dalla prescrizione secondo la quale alla liquidazione aggregata degli attivi deve corrispondere un vantaggio per i creditori delle singole imprese.

L'alternativa è il mero coordinamento di procedure, istituto esteso anche al concordato preventivo e che pare collegato anche alla (controversa) natura volontaria dell'opzione per la procedura di gruppo, con l'unica concessione costituita dalla facoltà del curatore di attrarre alla procedura di gruppo in corso altre imprese del gruppo di cui rilevi l'insolvenza.

Gli artt. da 290 a 292 del CCII, seppur denominate “disposizioni comuni”, sono in realtà dedicate alla liquidazione giudiziale in tema di inasprimento delle ipotesi di revocatoria per atti infra-gruppo, di legittimazione alle azioni di responsabilità connesse con l'abuso di direzione unitaria ed alla disciplina della postergazione dei crediti infra-gruppo e della conseguente inefficacia della restituzione dei finanziamenti.

Liquidazione giudiziale di gruppo: finalità, presupposti e legittimazione

La prima constatazione che emerge dalla lettura delle norme dedicate alla liquidazione giudiziale di gruppo (artt. 287 e ss. CCII) è la ridotta estensione di tale istituto. Esso trova, infatti, la sua ragion d'essere, ma anche il suo limite – alla luce del disposto dell'art. 287 CCII, che realizza in tal senso una mera procedural consolidation – nel miglior soddisfacimento dei creditori delle diverse imprese del gruppo, laddove questo possa rendere opportuno il coordinamento nella liquidazione degli attivi (art. 287, comma 1, CCII).

E che l'interesse perseguito sia pur sempre quello dei creditori a sé considerato, lo conferma la prescrizione ex art. 287, comma 1, primo periodo, CCII del rispetto dell'autonomia delle masse attive e passive delle diverse imprese componenti il gruppo (v. Abriani, La disciplina dei gruppi di imprese nel Codice della crisi e dell'insolvenza, in sito dirittodellacrisi.it, 2022).

Diversamente della norma sul concordato (art. 284 CCII), per l'avvio della liquidazione giudiziale l'art. 287 CCII non prevede una deroga alle previsioni in merito alla legittimazione ad avviare la procedura unitaria, limitandosi ad ipotizzare la presentazione di un “unico ricorso”. Ciò può indurre a ritenere si applichi l'art. 37 CCII, che estende la legittimazione a richiedere l'avvio della liquidazione giudiziale ai creditori ed al pubblico ministero (Vattermoli, I gruppi nel Codice della Crisi, Pisa, 2020, 56; in questo senso si è espresso Trib. Catania, 9 novembre 2022, in Fallim., 2023, 389 che ha escluso, di contro, la legittimazione di altra società del gruppo non creditrice). Vi sono, di contro, valide ragioni per ipotizzare che la procedura di gruppo sia, come il concordato, un istituto volontario: non solo, infatti, sarebbe difficile ipotizzare nella generalità dei casi che un singolo creditore abbia una conoscenza della composizione patrimoniale e dei rapporti interni al gruppo tale da consentire di assolvere alle prescrizioni informative e sostanziali sottese agli artt. 287 e 289 CCII (in particolare, la dimostrazione della convenienza, come rileva Spiotta, Ruolo dei creditori nella composizione negoziata e negli strumenti di regolazione della crisi/insolvenza, in Fallim., 2022, 1276), ma verrebbe meno anche la libertà concessa alle imprese del gruppo di decidere quali tra esse debbano essere assoggettate alla procedura unitaria. Si potrebbe, in tal senso, opinare che la sussistenza di un gruppo rilevi ai fini dell'applicazione dell'art. 288 CCII, che consente il mero coordinamento di procedure distinte ogni volta che manchi una scelta delle debitrici per la procedura unitaria.

Ovviamente, nulla vieta che la procedura di gruppo si inserisca in un procedimento avviato da terzi (così operando per certi versi una “trasformazione” del contenuto del procedimento unitario di apertura della liquidazione giudiziale), ma parrebbe comunque necessaria, ai fini dell'art. 287 CCII, una iniziativa del debitore.

L'unica eccezione, in tal senso, sembra essere costituita dalla legittimazione ex post del curatore di estendere la procedura ad altre imprese insolventi ai sensi del comma quinto dell'art. 287 CCII (con le conseguenze che vedremo anche in termini di possibile “stravolgimento” della struttura che il debitore avrebbe voluto conferire alla procedura di gruppo). Con la precisazione che anche la liquidazione giudiziale non si estende al di fuori dei confini nazionali, essendo precluso il coinvolgimento di imprese estere (le quali, semmai, potranno essere assoggettate ad una procedura secondaria a norma del Reg. UE 848/2015: v. Panzani, L'apertura della procedura secondaria in Italia secondo il Regolamento 2015/848: un diritto o un'opportunità?, in Fallim., 2022, 821).

Avvio della procedura di gruppo: legittimazione e verifica del tribunale

Il ricorso per l'avvio della liquidazione giudiziale di gruppo viene proposto presso il Tribunale ove ha il centro principale degli interessi (COMI) l'impresa che esercita la direzione unitaria, sempre che questa sia oggetto di formale pubblicità a RR.II.; in mancanza, prevale il criterio della sede dell'impresa con l'esposizione debitoria più rilevante, desunta dall'ultimo bilancio approvato. Inoltre, il legislatore detta un criterio di prevenzione: in caso di imprese con sede in circoscrizioni diverse, la competenza spetterà al Tribunale presso il quale sia stato presentata la prima domanda (v. Monti, La crisi e l'insolvenza dei e nei gruppi di imprese, in Sanzo - Burioni (a cura di) Il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, Bologna, 2019, 329).

I presupposti per richiedere la procedura di gruppo (v. Arato, La conservazione dei valori aziendali e le liquidazioni nelle procedure di gruppo, in Fallim., 2023, 1477) sono: i) lo stato di insolvenza di tutte le imprese per le quali si avvia la liquidazione giudiziale (da valutarsi con riguardo alla singola impresa: Benedetti, La liquidazione giudiziale di gruppo: una prima pronuncia giurisprudenziale, in Fallim., 2023, 389); ii) l'appartenenza ad un gruppo nel senso indicato dalla lett. h) delle definizioni (art. 2 CCII) e iii) che tutte le imprese coinvolte abbiano il loro centro dei principali interessi in territorio italiano. A tali requisiti si aggiunge il presupposto sostanziale che iv) sia prevista – e si deve quindi ritenere debba essere individuata sin dal ricorso introduttivo – la liquidazione unitaria degli attivi in quanto più conveniente per i creditori delle singole imprese.

Su tali requisiti si deve ritenere si eserciterà sin da subito il sindacato del Tribunale che potrà respingere il ricorso unitario sia se verifichi l'assenza dei presupposti formali, ed in particolare della sussistenza di un gruppo a norma della lett. h) dell'art. 2 CCII, sia soprattutto in base ad una valutazione sull'effettiva sussistenza del vantaggio derivante dalla procedura unitaria; sul punto, l'art. 287 CCII prevede che il Tribunale valuti i collegamenti di natura economica o produttiva, nonchè la composizione patrimoniale delle singole imprese; meno chiaro è se poi il riferimento alla presenza dei medesimi amministratori sia un mero rafforzamento del concetto di direzione unitaria o se si imponga altresì di considerare eventuali situazioni conflittuali tali da consentire le azioni di responsabilità anche in forza del successivo art. 291 CCII.

Evidentemente, poi, il Tribunale valuterà se con il ricorso introduttivo siano state fornite tutte le indicazioni imposte dall'art. 289 CCII per l'avvio di una procedura di gruppo (ovvero informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali tra i soggetti che lo compongono, l'indicazione del registro delle imprese ove reperire la pubblicità ex art. 2497-bis c.c., nonché il deposito del bilancio consolidato di gruppo, se perfezionato) e dovranno essere, altresì, rispettati i dettami generali previsti per l'accesso alla liquidazione giudiziale, ivi compresa la prescrizione informativa dell'art. 39 CCII, che per la procedura di gruppo potrebbe risultare anche più severa, ad esempio in quanto la relazione sugli atti compiuti nel quinquennio potrebbe rilevare per la valutazione di convenienza. Il Tribunale potrà, in tal senso, formulare richieste integrative, ma non vi è tenuto e quindi sarà pur sempre chi deposita il ricorso a doverlo corredare in modo esaustivo.

Resta il dubbio sulla sorte del ricorso unitario che il Tribunale non ritenga accoglibile: se, cioè, esso debba essere respinto o se, invece, lo stesso possa essere scisso in ricorsi separati ai fini di aprire singole liquidazioni giudiziali. Al riguardo, pare certo che il Tribunale possa trasferire gli atti alla Procura per le imprese che risultino assoggettabili a liquidazione giudiziale, ma è, di contro, difficile ipotizzare in assenza di una previsione espressa (che forse sarebbe stata opportuna) una dichiarazione diretta, non foss'altro perché le imprese potrebbero non rientrare tutte nella competenza del Tribunale adito.

Segue: disciplina della procedura unitaria di gruppo

Come si diceva, la liquidazione giudiziale di gruppo realizza una mera consolidazione procedurale, che si esplicita, ai sensi dell'art. 287, comma 2, CCII, nella nomina di un unico curatore, essendo invece prescritta la nomina di un comitato dei creditori per ciascuna impresa coinvolta (Monteleone, Evoluzione degli organi della crisi di impresa, Milano, 2021, 424).

Il legislatore non è stato, invece, particolarmente analitico nel dettare le modalità attuative concrete in base alle quali si deve sviluppare la liquidazione giudiziale di gruppo. La principale indicazione è che la procedura non potrà comunque comportare una commistione delle masse attive e passive, ma potrà unicamente fondarsi su una liquidazione aggregata degli attivi (art. 187, comma 1, CCII), tant'è che si è ritenuto che nell'ambito della procedura di gruppo possa essere disposto l'esercizio provvisorio solo per le imprese autonomamente considerate per le quali questo sia conveniente (Trib. Milano, 22 marzo 2023, in Fallim., 2023, 806).

Sul punto, peraltro, pare indiscutibile che la previsione della necessaria indicazione, sin dal ricorso introduttivo, di una modalità liquidatoria aggregata più conveniente per i creditori (art. 184, comma 4, CCII) potrebbe scontrarsi con la precisazione del terzo comma dell'art. 287 CCII che impone al curatore di illustrare nel suo programma di liquidazione le modalità di coordinamento del realizzo degli attivi. Ci si chiede, infatti, se il curatore debba solo sviluppare le indicazioni contenute nel ricorso o se – come pare più coerente onde non sottrarre al curatore le sue prerogative – possa discostarsi dalle indicazioni del ricorso, fermo restando che la possibilità di proporre invece la liquidazione atomistica dei beni – che si porrebbe in antitesi con la convenienza della liquidazione aggregata accertata dal Tribunale in sede di apertura – dovrebbe essere esclusa o limitata al caso in cui la prevalente convenienza di tale alternativa derivi da esigenze sopravvenute.

Dal silenzio del legislatore, di contro, non pare si ritenga sussistente un potenziale conflitto di interessi in capo al curatore con riguardo ad eventuali scelte che possano ritenersi dannose per una o più imprese del gruppo rispetto all'impresa che se ne avvantaggia. Non sembra, quindi, necessaria la nomina di un curatore speciale, essendo comunque rimessa la contestazione di situazioni conflittuali ai reclami dei soggetti interessati.

Di un certo rilievo è, poi, la precisazione, sempre al comma terzo dell'art. 287, che le spese generali della procedura di gruppo sono da suddividere in proporzione alle masse attive; la norma non spiega se ed in qual modo possano ricadere su altre imprese i costi della gestione di attività riferite ad imprese prive di attivo, laddove vi è anche da dubitare che in tal caso la procedura – salva la dimostrazione di prevalenti vantaggi derivanti dalla liquidazione aggregata – rispetti il primario requisito di convenienza per i creditori delle singole imprese.

Questa previsione potrebbe comportare anche qualche incertezza in sede di riparti parziali: ci si chiede, infatti, se sia ammissibile un rinvio della distruzione dell'attivo liquidato in forza di accantonamenti legati a spese “di gruppo” ancorché afferenti ad altre imprese che non abbiano ancora liquidato alcunché e ciò apre anche uno spiraglio sulla questione più generale circa la possibilità – a mio avviso esclusa – che i creditori della singola impresa possano lamentare come pregiudizievole la liquidazione aggregata che, seppur conveniente nell'ottica complessiva della conclusione della procedura di gruppo, differisca il loro soddisfo (si pensi al caso di vendita di un'azienda unitamente all'immobile strumentale che, soprattutto se preceduta da un affitto di azienda, potrebbe dilatare le tempistiche realizzative), anche tenuto conto dei noti limiti posti alla durata della procedura (Panzani, Le liquidazioni e le vendite nel Codice della crisi, cit. 1175).

Estensione della procedura di gruppo

Una volta avviata la procedura di gruppo, la stessa si potrà estendere al di là del perimetro ipotizzato dai soggetti promotori. Ai sensi dell'art. 287, comma 5, CCII, al curatore viene data facoltà non solo di segnalare l'insolvenza di un'impresa del gruppo non ancora assoggettata alla procedura di liquidazione giudiziale, ma altresì di chiedere direttamente l'accertamento dell'insolvenza di tale impresa, iniziativa che parrebbe poter essere anche conseguente alla inerzia degli organi gestori e di controllo sollecitati in tal senso.

Si tratta di un'opzione – già consentita nell'ambito delle procedure di crisi di ampie dimensioni – che, secondo un'interpretazione restrittiva (Meo-Panzani, Procedure unitarie “di gruppo” nel codice della crisi. Un “contrappunto”, in sito ilcaso.it, 2020), postula la pendenza della procedura di gruppo, non potendo essere concessa analoga iniziativa al curatore di una singola impresa che ravvisi la sussistenza di un gruppo e l'insolvenza di entità in esso comprese, salvo nel caso di una esposizione debitoria verso la società già in procedura che legittimi il ricorso ex art. 37 CCII e salva, in ogni caso, la possibilità di richiedere l'intervento del Pubblico Ministero.

Per contro, una recente pronuncia (Trib. Catania, 22 marzo 2023, in Fallim., 2023, 804) ipotizza che l'estensione potrebbe riguardare anche imprese sotto-soglia: è vero che il legislatore ha dettato una disciplina di accesso alle procedure per tutti i tipi di soggetti in crisi, ma ha operato una distinzione netta quanto all'accesso alle diverse soluzioni (cfr. Panzani, La liquidazione giudiziale di gruppo al vaglio della giurisprudenza, in Fallim., 2023, 809).

Sotto il profilo contenutistico, poi, pare evidente che l'estensione ad altri soggetti potrebbe in genere anche modificare le modalità di realizzo previste nel piano originario e la stessa valutazione di convenienza della liquidazione congiunta, che dovrà tener conto delle esigenze – ma anche delle potenzialità – delle ulteriori imprese coinvolte. Tant'è, che si è anche dubitato della necessaria coincidenza tra mera estensione della dichiarazione di insolvenza ad altra impresa e ricomprensione di questa nella liquidazione giudiziale di gruppo (in tal senso Panzani, La liquidazione giudiziale di gruppo, cit. 813).

Norme c.d. generali riferite alla liquidazione giudiziale di gruppo

Gli artt. da 290 a 292 CCII contenute nel Capo IV del Titolo VI dettano tre disposizioni che, seppure definite come generali, sono chiaramente riferite alla procedura qui in esame, tant'è che le prime due fanno riferimento ad iniziative alle quali è legittimata la sola figura del curatore e la terza viene espressamente dichiarata applicabile alla liquidazione giudiziale.

L'art. 290 CCII, anzitutto, riprende l'istituto della revocatoria “aggravata” di gruppo già presente nella disciplina dell'amministrazione straordinaria, prevedendo l'inefficacia degli atti e contratti realizzati nel quinquennio anteriore al deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale, che abbiano trasferito risorse a favore di un'altra impresa del gruppo a danno dei creditori. In tal caso, inoltre, l'elemento soggettivo non è costituito dalla percezione dell'insolvenza, bensì dalla scientia damni (Maffei Alberti, La nuova disciplina dei gruppi di imprese, in sito ilcaso.it, 2022) ed in relazione a tale presupposto viene invertito l'onere probatorio, imponendo alla beneficiaria di provare di non essere stata a conoscenze della natura pregiudizievole dell'atto.

Il richiamo all'art. 2497 c.c. contenuto nella norma, tuttavia, se coordinato con l'evoluzione della disciplina dei gruppi, induce a ritenere che anche nella revocatoria aggravata per sancire la sussistenza del presupposto del danno ai creditori occorra guardare al risultato complessivo delle operazioni intra-gruppo contestate, valorizzando anche l'eventuale presenza di vantaggi compensativi, che ne bilancino la natura pregiudizievole.

La norma attribuisce al curatore la legittimazione attiva ad esperire la revocatoria aggravata sia in caso di procedura di gruppo, sia anche al di fuori di essa, ma in tal caso si deve ritenere preclusa l'azione nei confronti di altra impresa già soggetta a liquidazione giudiziale (contra per la deroga al principio giurisprudenziale che esclude l'avvio dell'azione a carico di imprese in procedura, Abriani, La disciplina dei gruppi di imprese nel Codice della crisi, cit.). Oltre a ciò, pur in assenza di un richiamo espresso, si deve ritenere che restino esenti da revocatoria gli atti per i quali sussistano i presupposti dettati dal terzo comma dell'art. 166 CCII.

In aggiunta all'azione specifica prevista dal primo comma, la norma estende altresì la durata del periodo sospetto per le azioni revocatorie tipiche, come previste dall'art. 166 CCII, che nei casi di cui al primo comma, lett. a) e b) è ampliato ai due anni anteriori al deposito della domanda e che sale ad un anno nei casi di cui alle lett. c) e d).

Per il resto, tuttavia, tali azioni mantengono la loro disciplina tipica (salva la possibilità di invocare le presunzioni sull'elemento soggettivo, legate al flusso di informazioni interno al gruppo, da sempre teorizzate dalla giurisprudenza).

L'art. 291 CCII(Azioni di responsabilità e denuncia di gravi irregolarità di gestione nei confronti di imprese del gruppo), per certi versi riprende ed approfondisce, in tema di responsabilità intra-gruppo, le disposizioni degli artt. 2394-bis c.c. (Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali) e 2497 c.c. (Responsabilità da direzione e coordinamento), , attribuendo al curatore la legittimazione alle azioni di responsabilità previste dall'art. 2497 c.c., sia nel caso di apertura di una procedura unitaria, sia quando le procedure restino separate, nonché la legittimazione a proporre la denunzia ex art. 2409 c.c. a carico degli amministratori e sindaci delle società del gruppo non assoggettate a liquidazione giudiziale. A detta di taluni autori (Santosuosso, Abuso di eterodirezione e poteri del curatore, in DF, 2020, I, 1255), peraltro, la formula ampia dell'art. 291 CCII è stata utilizzata per estendere la legittimazione del curatore – al quale l'art. 255 CCII deputa l'azione dei creditori – anche all'azione spettante ai soci, ma si tratta di una interpretazione forzata (v. Abriani, La disciplina dei gruppi di imprese nel Codice della crisi, cit.).

L'art. 292 CCII, ultima delle disposizioni generali (v. Meini, Postergazione legale e inefficacia dei rimborsi dei prestiti anomali alla luce del CCII, in Bilancio e revisione, 2023, 53), invece, di per sé – quantomeno per la sua prima parte, a voler equiparare, in tal senso, l'azione restitutoria ad una tipologia peculiare di revocatoria “semplificata” – avrebbe potuto essere estesa anche alle procedure minori, laddove prevede la postergazione – e quindi, secondo l'interpretazione più accreditata, un vero e proprio divieto di restituzione che equivale ex parte creditoris a negazione del diritto a far valere il diritto – per i crediti che il soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento vanta nei confronti di imprese ad essa sottoposte, nonché per i crediti di quest'ultime verso chi esercita la direzione, sulla base di rapporti di finanziamento contratti dopo il deposito della domanda da cui deriva l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore. La norma chiarisce che la sanzione si applica anche ai crediti derivanti dall'escussione di garanzie e conclude dichiarando applicabile a tali finanziamenti l'art. 164 CCII che ne prevede l'inefficacia, salvo che si tratti di finanziamenti strumentali a procedure concorsuali, esonerati dalla sanzione per richiamo - ed in quanto autorizzati - a norma dell'art. 102 CCII (pervero, senza chiarire se l'esonero sia totale, come sarebbe più logico ritenere, o se valga solo per la quota dell'80% dei finanziamenti cui è riservato il trattamento prededucibile).

La norma, anche tramite il richiamo all'art. 164 CCII, sembra ipotizzare di estendere la sanzione della postergazione a tutte le ipotesi, qualificabili anch'esse come abuso di direzione, in cui una società sottocapitalizzata venga supportata da apporti forniti da un'impresa del gruppo che non ne è direttamente socia, con la possibilità di individuare la situazione di controllo anche nei casi in cui la sudditanza deriva da peculiari vincoli negoziali.

Soprattutto, si deve ritenere che la norma detti una presunzione juris et de jure laddove sancisce che sono postergati i crediti derivati da finanziamenti contratti nell'anno anteriore al deposito della domanda introduttiva della procedura o successivi: tale previsione pare, infatti, riferita alla sanzione che posterga i finanziamenti contratti in situazione di disequilibrio che la norma considera presunta nel periodo “sospetto” annuale predetto.

La chiusura della liquidazione giudiziale di gruppo; mancata previsione della chiusura per mezzo di un concordato

Gli artt. 287 e 288 non si occupano delle modalità di chiusura delle procedure di gruppo e, quindi, dovrebbero valere le disposizioni generali (artt. 231 e segg. CCII), con qualche incertezza interpretativa sulle forme.

Ci si chiede, invero, se il curatore debba depositare un rendiconto separato (eventualmente in tempi diversi) per ogni impresa o debba sempre provvedere congiuntamente.. A monte, ci si domanda se sia ammissibile la chiusura separata delle singole procedure.

Sotto altro profilo, se si opta per le chiusure distinte, vi è il dubbio circa la legittimazione dei creditori a contestare il rendiconto di un'altra impresa, quantomeno in relazione ad un'ipotetica inadeguata attuazione, nell'ambito della gestione di un'impresa “terza”, del coordinamento programmato, dalla quale sia derivato un pregiudizio al loro soddisfacimento.

Inoltre, al momento della chiusura potrebbe essere necessario differenziarne gli esiti per quelle imprese che conseguano un ritorno in bonis, poiché in tali casi, non opererebbe la cancellazione dell'impresa dal registro delle imprese prevista dall'art. 233 CCII, in applicazione delle lett. a) e b) del primo comma.

Per contro, anche se alcune imprese non vengano cancellate da RR.II., la cessazione dell'attività di direzione e di coordinamento dovrebbe comportare comunque il venir meno del gruppo (che, a detta di VATTERMOLI, op.cit., 2020, 58 opererebbe sin dall'avvio della liquidazione giudiziale, anche se giustamente Minervini, La direzione unitaria nel trattamento della crisi dell'impresa di gruppo (tra codice civile e nuovo codice della crisi), in sito Ilcaso.it, 2023 osserva che la persistenza della direzione unitaria costituisce un vantaggio tipico delle procedure di gruppo), salvo che esso venga rifondato ex novo.

Nelle prime bozze del Codice della crisi, in conformità all'art. 3 della legge delega (l. n. 155/2017), che invitava il legislatore a disciplinare la proposta di concordato liquidatorio giudiziale, era stata inserita una norma che regolava l'ipotesi di chiusura della liquidazione giudiziale di gruppo mediante la presentazione di un concordato. Forse anche a seguito delle critiche ricevute per la scarsa analiticità della disposizione, questa è addirittura scomparsa nel testo definitivo del Codice, laddove l'unico richiamo ai rapporti intra-gruppo nella disciplina del concordato nella liquidazione giudiziale è la previsione dell'art. 240 CCII, che limita la facoltà del debitore di proporre il concordato nella liquidazione giudiziale di società partecipate o sottoposte a comune controllo.

Ciò, peraltro, comporta un vero e proprio vuoto normativo che, a maggior ragione se si considera la soppressione ora accennata, impedisce di estendere alla procedura di gruppo le disposizioni in tema di concordato della liquidazione giudiziale intesa come procedimento unitario, non senza osservare la difficoltà di concretizzare l'apporto aggiuntivo imposto dall'art. 240 CCII da parte di imprese anch'esse soggette a procedura.

La scelta del legislatore pare, in definitiva, quella della eventuale presentazione di concordati separati per ciascuna impresa del gruppo.

Ci si chiede, tuttavia, se sia ipotizzabile che, a fronte di una liquidazione giudiziale aperta a norma dell'art. 287, si chiudano con un concordato le singole procedure o se l'unicità della procedura di gruppo comporti un vincolo indissolubile sì da non consentire soluzioni concordatarie che non riguardino tutti i soggetti coinvolti.

Con l'ulteriore dubbio se la decisione sul concordato ex art. 265 CCII spetti ai soli soci ed amministratori della singola società o se la liquidazione giudiziale di gruppo imponga che si pronunci (in aggiunta) il soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, soprattutto in funzione della contestabilità di soluzioni in contrasto con la gestione unitaria dell'insolvenza.

Coordinamento di liquidazioni giudiziali

Come si diceva, il fatto che l'individuazione della composizione del gruppo assoggettato a liquidazione giudiziale  consenta una scelta delle debitrici – salva l'estensione del perimetro delle imprese insolventi coinvolte ex post ad opera del Curatore ex art. 287, comma 5, CCII, che però si potrà verificare solo in caso di avvio della procedura di gruppo – trova conferma nel fatto che l'art. 288 CCII disciplina l'ipotesi di avvio e di svolgimento di procedure di liquidazione giudiziale distinte per le imprese di un gruppo.

Pervero, la norma non individua neppure con chiarezza se il coordinamento tra procedure separate si riferisca solo ai rapporti tra procedure di singole imprese di un gruppo e se il coordinamento – previsto sia per la liquidazione giudiziale che per i concordati – possa avvenire tra procedure di genere diverso, e se, in tal caso, possano rientrare nella fattispecie normata anche i casi in cui una singola impresa non ricompresa in un concordato di gruppo (ad esempio perché all'epoca erano mancanti i presupposti della procedura di crisi) venga poi assoggettata a liquidazione giudiziale.

La disciplina prevede, in tal caso, un mero coordinamento tra le procedure che riguardano imprese del gruppo che si aprano distintamente (Monteleone, Evoluzione degli organi della crisi, 841) – ipotesi che può, in effetti, verificarsi anche nel concordato preventivo, proprio perché è indubbio in quest'ultimo caso che l'appartenenza al gruppo viene decisa discrezionalmente da chi presenta il ricorso, con possibile pretermissione di altre imprese per le quali non esiste una disposizione similare all'art. 287, che ne consentirebbe l'inclusione nella procedura unitaria (e taluni osservano che l'art. 288 potrebbe essere utile se si esclude la possibilità di includere in un'unica procedura di gruppo ipotesi di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione dei debiti: v. Panzani, Il concordato di gruppo, in AA.VV. Il concordato preventivo. Scritti in memoria di Giovanni Lo Cascio, Milano, 2020, 1347).

La disciplina del coordinamento appare, tuttavia, appena accennata, posto che l'art. 288 CCII non specifica in quali forme si possa esplicitare il collegamento tra le singole procedure; ed invero: non è prevista la nomina di un organo unitario (simile al Coordinatore che viene previsto nella disciplina di similari ipotesi prevista nel Regolamento UE 848/2015) ed è quindi tutto lasciato ad un rapporto paritetico tra organi distinti; inoltre, anche se il coordinamento dovrebbe fondarsi su un flusso informativo, non è imposta né regolata la trasmissione di relazioni tra procedure autonome; per altro verso, sotto il profilo sostanziale, la norma non precisa se la prescrizione di una gestione efficace delle procedure si riferisca solo all'indirizzamento delle scelte, tuttavia limitate alla singola procedura, o se si ipotizzi una sorta di co-gestione e con quali limitazioni a garanzia della separazione delle masse; infine, non è espressamente consentita la liquidazione coordinata degli attivi ed, in ogni caso, la norma non regolamenta i rapporti tra le procedure che adottino un programma comune nonché il regime delle autorizzazioni degli atti, della ripartizione del realizzo e delle spese e degli eventuali reclami sulla gestione aggregata. A rimediare al vuoto normativo potrebbe, forse, essere utile proprio il citato Regolamento UE, che disciplina la stessa materia con effetti sovra-nazionali, ma è arduo ipotizzare strumenti di cooperazione che si fondano su una diversa struttura degli organi non previsti dal CCII (che, anzi, conferma all'art. 129 il divieto di affidare a terzi taluni compiti riservati al curatore). Occorrerà rimettersi, quindi, alla sensibilità dei tribunali che potranno autorizzare, con le forme dell'approvazione del programma di liquidazione, l'adozione di uno strumento simile a quello che la normativa UE definisce un “insolvency agreement” (o “protocol”), attraverso il quale le procedure collegate possano disciplinare una cooperazione volta al coordinamento dell'attività liquidatoria.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario