Gennaio 2024: recesso ad nutum nelle s.p.a., abuso della maggioranza, responsabilità dei sindaci, bancarotta impropria da reato societario, scissione parziale

La Redazione
09 Febbraio 2024

La Cassazione a gennaio si è occupata di fattispecie penali di autoriciclaggio seguito dal fallimento e di bancarotta; di clausole statutarie che consentono ai soci di s.p.a. il recesso ad nutum, di rimozione di una clausola di mero gradimento da parte dei soci di maggioranza, di doveri di vigilanza dei sindaci, di esenzione dal fallimento per le start up innovative, di responsabilità solidale per i debiti tributari in caso di scissione parziale e di giurisdizione sull'azione di responsabilità verso gli organi di società in house, associazione in partecipazione e deducibilità delle perdite su crediti.

Autoriciclaggio e successivo fallimento

Cass. Pen. – Sez. II – 30 gennaio 2024, n. 3743

Ai fini della consumazione del reato di autoriciclaggio riguardante i proventi del delitto presupposto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è irrilevante l'assenza della condizione obiettiva di punibilità della dichiarazione di fallimento. Quest'ultima, infatti, si pone come mera condizione di punibilità, con la conseguenza che il fatto che essa intervenga successivamente alla condotta di autoriciclaggio non incide sulla consumazione di tale reato che - al pari di quello presupposto della bancarotta patrimoniale - è già completo in tutte le sue componenti oggettive e soggettive.

È abuso di maggioranza cambiare lo statuto eliminando una clausola di gradimento in danno agli altri soci

Cass. Civ. – Sez. I – 29 gennaio 2024, n. 2660

Configura un abuso della maggioranza la delibera, adottata con il voto determinante di due soci, con la quale viene eliminata la clausola di gradimento e di prelazione statutariamente prevista in favore degli altri soci in caso di cessione di quote societarie.

Lecita la clausola di s.p.a. che consente ai soci il recesso ad nutum

Cass. Civ. – Sez. I – 29 gennaio 2024, m. 2629

È lecita la clausola statutaria di una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, la quale, ai sensi dell'art. 2437, comma 4, c.c., preveda, quale ulteriore causa di recesso, la facoltà dei soci di recedere dalla società ad nutum con un termine congruo di preavviso.

È bancarotta impropria da reato societario alterare i bilanci aggravando il dissesto della società

Cass. Pen. – Se. V – 26 gennaio 2024, n. 3197

Commette il reato di bancarotta impropria da reato societario l'amministratore che, attraverso mendaci appostazioni nei bilanci, simuli un'inesistente stato di solidità della società, consentendo così alla stessa di ottenere nuovi finanziamenti bancari ed ulteriori forniture, giacché, agevolando in tal modo l'aumento dell'esposizione debitoria della fallita, determina l'aggravamento del suo dissesto, ovvero esponga nel bilancio dati non veri al fine di occultare l'esistenza di perdite e consentire, quindi, la prosecuzione dell'attività di impresa in assenza di interventi di ricapitalizzazione o di liquidazione, con conseguente accumulo di perdite ulteriori negli esercizi successivi. A tal proposito, l'ipotesi di falso in bilancio seguito da fallimento della società di cui all'art. 223, comma 2, n. 1, l.fall., costituisce un'ipotesi di bancarotta fraudolenta impropria e si distingue sia dal falso in bilancio previsto dall'art. 2621 c.c., che è reato sussidiario punito a prescindere dall'evento fallimentare, sia dalla bancarotta documentale propria concernente ipotesi di falsificazione di libri o di altre scritture contabili.

Doveri di vigilanza dei sindaci ad ampio raggio

Cass. Civ. – Sez. I – 24 gennaio 2024, n. 2350

Il dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall'art. 2403 c.c. è configurato dalla legge con particolare ampiezza poiché non è circoscritto all'operato degli amministratori ma si estende al regolare svolgimento dell'intera gestione sociale in funzione della tutela non solo dell'interesse dei soci ma anche di quello concorrente dei creditori sociali; né, d'altra parte, riguarda solo il mero e formale controllo sulla documentazione messa a disposizione dagli amministratori, essendo conferito ai componenti del relativo collegio il potere-dovere di chiedere notizie sull'andamento generale e su specifiche operazioni quando queste possono suscitare perplessità, per le modalità delle loro scelte o della loro esecuzione.

Profili temporali dell'esenzione dal fallimento per le start up innovative

Cass. Civ. – Sez. I – 16 gennaio 2024, n. 1587

La cessazione della disciplina di favore della esenzione della start up innovativa dalle procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge n. 3/2012 in tema di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 31, comma 4, d.l. n. 179 del 2012, convertito con modifiche dalla l. n. 221 del 2012, si verifica al momento del decorso dei termini stabiliti nell'art. 25, commi 2 e 3, del predetto d.l., senza che rilevi il termine stabilito per i relativi adempimenti amministrativi dal successivo comma 16, e prescinde dall'effettiva cancellazione della società dalla relativa sezione speciale del registro delle imprese.

Bancarotta: rilevano anche i singoli atti distrattivi

Cass. Pen. – Sez. V – 12 gennaio 2024, n. 1514

In tema di bancarotta, non rileva che singole alienazioni aventi ad oggetto distinti immobili di proprietà dell'imprenditore fallito costituiscano componenti di un'unica operazione, poiché i plurimi fatti di bancarotta nell'ambito del medesimo dissesto fallimentare rimangono naturalisticamente e giuridicamente apprezzabili in termini differenziati, se riconducibili a distinte azioni criminose, e sono da considerare e da trattare come fatti autonomi, ciascuno dei quali costituisce un autonomo illecito penale.

Bancarotta: nessuna responsabilità per i soci estromessi dalla gestione della s.n.c.

Cass. Pen. – Sez. V – 10 gennaio 2024, n. 1152

Il mero mantenimento formale della carica, da parte dei soci illimitatamente responsabili di una società di persone, ove sia provato che questi siano stati completamente estromessi dalla gestione della società, non è sufficiente per l'affermazione di una loro responsabilità per condotte, anche omissive, di bancarotta. La pretesa che i soci, imputati, recedessero dalla società o ne chiedessero lo scioglimento risulta ultronea rispetto agli ordinari doveri di vigilanza e controllo.

Scissione parziale: dei debiti fiscali risponde anche la società beneficiaria

Cass. Civ. – Sez. Trib. – 9 gennaio 2024, n. 739

In tema di scissione parziale, per i debiti fiscali della società scissa, relativi a periodi d'imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione produce effetti, rispondono solidalmente ed illimitatamente tutte le società che hanno partecipato alla scissione: anche la società beneficiaria può essere richiesta del pagamento di tali debiti, senza oneri di avvisi o altri adempimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Giurisdizione sull'azione di responsabilità verso gli organi di società partecipata e requisiti per la configurabilità di una società in house

Cass. Civ. – Sez. Unite – 8 gennaio 2024, n. 567

Una società di capitali partecipata da enti pubblici è configurabile come in house, e sussiste la giurisdizione contabile in materia di azione di responsabilità nei confronti dei suoi organi di gestione e di controllo, allorché vi siano i seguenti requisiti: (a) il capitale sociale deve essere integralmente detenuto da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi e lo statuto deve vietare la cessione delle partecipazioni a soci privati; (b) la società deve esplicare statutariamente la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti, in modo che l'eventuale attività accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una valenza meramente strumentale; (c) la gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici. Detti requisiti devono sussistere tutti contemporaneamente e risultare da precise disposizioni statutarie in vigore al momento in cui risale la condotta ipotizzata come illecita.

Associazione in partecipazione e diritto dell'associato alla restituzione di incrementi patrimoniali

Cass. Civ. – Sez. I – 5 gennaio 2024, n. 308

Una clausola del contratto di associazione in partecipazione che riconosce, al termine del rapporto, il diritto dell'associato alla restituzione (anche) degli eventuali incrementi patrimoniali che si dovessero verificare nel corso dell'attività dell'impresa appare incompatibile con il contratto di associazione in partecipazione. In tale contratto, infatti, l'associato non partecipa direttamente all'affare o all'impresa o non ha, conseguentemente, un diritto immediato agli utili, egli non può pretendere che gli sia attribuita, quale utile, nel corso del rapporto o al suo termine, una parte dei beni eventualmente prodotti con l'attività associata.

I requisiti per la deducibilità delle perdite su crediti

Cass. Civ. – Sez. Trib. – 4 gennaio 2024, n. 223

In tema di imposte sui redditi, il debitore che non sia assoggettato a procedure concorsuali e che voglia portare in deduzione dal reddito imponibile le perdite sui crediti è tenuto ad allegare e documentare elementi di riferimento che hanno dato luogo alla perdita, nonché a fornire elementi inequivoci per ritenere il credito di difficile esazione.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario