Nel P.T.T. i documenti del primo grado sono acquisiti al fascicolo d’ufficio

Antonio Scalera
12 Febbraio 2024

I documenti prodotti nel giudizio telematico di primo grado vanno depositati ex novo nel giudizio di appello o devono considerarsi definitivamente acquisiti nel fascicolo di primo grado?

Massima

Nel processo tributario trattato, sin dal primo grado, secondo modalità telematiche le parti non sono tenute a depositare nuovamente in appello le produzioni del fascicolo di parte del primo grado che rimangono acquisite al fascicolo telematico d’ ufficio e devono necessariamente esaminate dal giudice del gravame.

Il caso

La Corte di Giustizia Tributaria della Campania confermava la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, in forza della quale era stata respinta l’impugnazione proposta dal contribuente avverso l’atto impositivo avente ad oggetto la liquidazione dell’imposta di registro, calcolata al minimo, in ossequio al combinato disposto di cui agli artt. 37 e 8 della Tariffa, Parte, I d.P.R. n. 131/86, relativa al decreto ingiuntivo n. 101/2018.

I primi giudici avevano ritenuto infondata la tesi del contribuente secondo cui detto atto giudiziario doveva intendersi caducato e divenuto inefficace per effetto del diniego della sua ottemperanza da parte del TAR di Salerno con la sentenza n. 00330 del 25/02/2019, assumendo che, nella fattispecie in esame, non operava il principio invocato dal ricorrente in quanto la sentenza del TAR di Salerno in questione aveva, comunque, deciso nel merito la questione sottoposta alla sua valutazione, stabilendo l’ insussistenza del titolo esecutivo costituito da un decreto ingiuntivo fatto oggetto di opposizione, ma non munito di clausola di esecutività.

I giudici di appello rigettavano l’appello del contribuente assumendo che tutte le eccezioni proposte dall'appellante erano rimaste sprovviste di prova posto che agli atti non era stato possibile “rinvenire copia del decreto ingiuntivo, oggetto di liquidazione, né copia della sentenza del TAR che aveva ritenuto lo stesso caducato”, con la conseguenza che la tassazione operata dall'Ufficio non appariva contestabile anche in ragione del fatto che non era stato possibile avere ulteriori chiarimenti dalle parti dal momento che l'appello era stato discusso in camera di consiglio, mancando un'esplicita richiesta di pubblica udienza.

Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente.

La questione

I documenti prodotti nel giudizio telematico di primo grado vanno depositati ex novo nel giudizio di appello o devono considerarsi definitivamente acquisiti nel fascicolo di primo grado?

Le soluzioni giuridiche

La Suprema Corte, con sentenza n. 3005/2024, accoglie il ricorso.

Il Collegio richiama i principi espressi da Sez. unite, sentenza n. 4835 del 16/02/2023, secondo cui, in materia di prova documentale nel processo civile, il principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova" - che opera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo - comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione.

Il Collegio osserva, poi, come il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 163/2013 (avente ad oggetto il Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), stabilisce, sostanzialmente, l' acquisizione del fascicolo di primo grado d' ufficio nel SIGIT anche per il successivo grado di giudizio sicchè i giudici di appello dovevano prendere in esame le produzioni di primo grado. 4.4. Detto decreto all' art. 14 (Fascicolo informatico) dispone, infatti, quanto segue “1. La segreteria della Commissione tributaria forma il fascicolo informatico ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le modalità tecnico operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3, inserendovi anche le attestazioni rilasciate dal S.I.Gi.T ed ogni altro atto e documento informatico acquisito dal SI.Gi.T. 2. Il fascicolo informatico contiene anche le copie informatiche degli atti e dei documenti cartacei prodotti e acquisiti ai sensi dell'articolo 12. 3. Il fascicolo informatico sostituisce il fascicolo d'ufficio di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, a condizione che contenga anche tutti gli atti e documenti cartacei prodotti e acquisiti ai sensi dell'articolo 12. 4. Il fascicolo informatico consente ai giudici tributari e agli altri soggetti abilitati al SI.Gi.T. di cui all'articolo 3, comma 2, la diretta consultazione dello stesso, ed esonera le segreterie delle Commissioni tributarie dal produrre e rilasciare copie su supporto cartaceo degli atti e dei documenti informatici ivi contenuti ai soggetti abilitati alla consultazione”.

Il successivo art. 18, riguardante “Trasmissione dei fascicoli”, dispone che “1. La trasmissione da parte della Commissione tributaria provinciale del fascicolo informatico alla competente Commissione tributaria regionale avviene tramite il S.I.GI.T., con le modalità tecniche operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3, finalizzate ad assicurarne la data certa nonché l'integrità, l'autenticità e la riservatezza”.

Dal superiore dato normativo emerge, quindi, che gli atti di parte del fascicolo telematico in primo grado risultano definitivamente acquisti al fascicolo d' ufficio e devono essere presi in esame dal giudice del gravame anche nell' ipotesi in cui la parte non provveda a depositarli nuovamente.

La Suprema Corte, in applicazione dei principi sopra richiamati, ha, quindi, concluso evidenziando l'erroneità della decisione dei giudici territoriali, i quali avevano disatteso l'appello sul presupposto che non risultavano presenti atti copia del decreto ingiuntivo e copia della sentenza del TAR, documenti, in realtà, costituenti parte integrante del fascicolo d' ufficio.

Osservazioni

L'ordinanza in rassegna costituisce una piana applicazione delle disposizioni regolamentari contenute dal decreto ministeriale del M.E.F. n. 163/2013, che disciplina il processo tributario telematico.

La questione è stata oggetto di una più ampia da parte delle S.U., nella citata sentenza n. 4835/2023, nella quale è stata data risposta ai quesiti posti dall'ordinanza interlocutoria Cass. civ. n. 14534/2022 e, in particolare, se:

a) se l'adozione del processo telematico, che prevede la creazione di un unico fascicolo e non contempla l'ipotesi del ritiro dei documenti in esso contenuti, comporti l'abbandono della distinzione tra fascicolo d'ufficio e fascicolo di parte di cui agli artt. 168 e 169 c.p.c., artt. 72,73,74,75,76 e 77 disp. att. c.p.c.;

b) se ciò determini il superamento della posizione interpretativa, fatta propria con le pronunce delle Sezioni Unite n. 28498 del 2005 e n. 3033 del 2013, secondo cui l'appellante "subisce le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo dell'altra parte, quando questo contenga documenti a lui favorevoli che non ha avuto cura di produrre in copia e che il giudice d'appello non ha quindi avuto la possibilità di esaminare";

c) se tale superamento valga solo per le cause ove i documenti sono contenuti nel cosiddetto fascicolo informatico ovvero se - al fine di evitare irragionevoli differenze di trattamento - valga anche per cause ove i documenti siano ancora presenti in formato cartaceo nel fascicolo di parte.

Le Sezioni Unite, nel dare risposta ai sopra richiamati quesiti, hanno formulato i seguenti principi di diritto:

  • Il principio di “non dispersione (o di acquisizione) della prova”, operante anche per i documenti - prodotti sia con modalità telematiche che in formato cartaceo -, comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, né può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti in comunicazione;
  • Il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte, illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni;
  • Affinché il giudice di appello possa procedere all'autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione (perché ritirato e non restituito, o perché questa è rimasta contumace in secondo grado), mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell'art. 76 disp. att. c.p.c. :
  • Il giudice di appello può inoltre porre a fondamento della propria decisione il documento prodotto in formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo, ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti in primo grado;
  • Allorché la parte abbia ottemperato all'onere processuale di compiere nell'atto di appello o nella comparsa di costituzione una puntuale allegazione del fatto rappresentato dal documento cartaceo prodotto in primo grado, del quale invochi il riesame in sede di gravame, e la controparte neppure abbia provveduto ad offrire in comunicazione lo stesso nel giudizio di secondo grado, sarà quest'ultima a subire le conseguenze di tale comportamento processuale, potendo il giudice, il quale ha comunque il dovere di ricomporre il contenuto di una rappresentazione già stabilmente acquisita al processo, ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificamente allegati nell'atto difensivo.

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