Compensi avvocato: l’accordo deve essere concluso in forma scritta
13 Febbraio 2024
La vicenda riguardava il ricorso proposto da un avvocato nei confronti di una società per azioni per ottenere il compenso per la difesa della società in alcune procedure di esecuzione forzata. La società affermava la non debenza delle somme sulla base di una convenzione esistente che imponeva a tutti i legali della società un tariffario fisso, inferiore alle somme pretese. Il Tribunale, ritenuta l'applicabilità della convenzione e la sussistenza della forma scritta ad substantiam, dichiarava che il conteggio delle spettanze del ricorrente per le prestazioni professionali doveva essere eseguito in base ai parametri di cui al D.M. n. 127/2004, secondo gli importi indicati dalla parte resistente. Avverso l'ordinanza l'avvocato proponeva ricorso per cassazione, contestando il provvedimento impugnato nella parte in cui affermava la sussistenza della forma scritta ab substantiam richiesta per il perfezionamento della convenzione tra cliente ed avvocato in relazione ai compensi professionali. La Corte ha ritenuto il motivo fondato, dando continuità ai principi posti dalla Corte con la sentenza n. 717/2023 - intercorsa tra le stesse parti avv. T. R. e (omissis) s.p.a., in riferimento alla medesima convenzione approvata dall'assemblea dei soci di (omissis) s.p.a. - secondo i quali ai sensi dell'art. 2233 c.c. l'accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta ad substantiam a pena di nullità, con la conseguenza che l'accordo, quando non è trasfuso in un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, si intende formato quando la proposta, redatta in forma scritta, sia seguita dall'accettazione nella medesima forma. Come già si legge nella motivazione di questa sentenza, che si conferma e vale anche per la presente fattispecie, la previsione della forma scritta a pena di nullità del contratto con il quale l'avvocato e il cliente stabiliscono il compenso professionale spettante al professionista: «…comporta: - in primo luogo, che la formazione di tale accordo, se non postula che la volontà negoziale sia indefettibilmente espressa in un unico documento recante la sottoscrizione di entrambe le parti, potendo per contro realizzarsi quando la seconda sottoscrizione sia contenuta in un documento separato, richiede, tuttavia, che la proposta di una delle parti, redatta in forma solenne, sia necessariamente seguita da un'accettazione conforme che sia rivestita della medesima forma richiesta dalla legge (Cass. civ. n. 15563/2022, in motiv.). L'ordinanza impugnata aveva considerato pacifico che l'avvocato non aveva partecipato alla deliberazione dell'assemblea dei soci che aveva approvato la convenzione, in quanto non era socio ma componente del consiglio di amministrazione, e si era allontanato al momento della discussione e votazione sulla questione; quindi, la deliberazione assembleare, alla quale non aveva partecipato il professionista, non integrava in sé l'accordo in forma scritta richiesto dall'art. 2233, ult. comma, c.c. L'ordinanza non aveva neppure verificato se vi fosse altro documento, successivamente sottoscritto dall'avvocato, integrante accettazione della proposta eseguita con la delibera assembleare. Non si poteva valorizzare neppure il rilascio della procura, che attiene alla costituzione del rapporto di rappresentanza processuale e non vale come adesione ai termini economici unilateralmente prefissati. (Cass. civ., sez. I, n. 1614/2009). |