Le conseguenze della omessa nomina del curatore speciale del minore: la parola alle Sezioni Unite
13 Febbraio 2024
Massima Sussiste di un contrasto di giurisprudenza tra le pronunce di legittimità circa il giudice al quale la causa va rinviata a seguito della cassazione per mancata nomina del curatore speciale del minore. Un primo orientamento sostiene il rinvio al giudice di primo grado in applicazione dell'art. 354 c.p.c., ritenendo che la nullità del provvedimento di primo grado per difetto d'integrazione del contraddittorio renda nulla la sentenza d'appello che non ha disposto il rinvio al primo giudice ai sensi della norma succitata. Un secondo orientamento, invece, ispirandosi alla ratio della ragionevole durata del giudizio, afferma un'interpretazione restrittiva del suddetto art. 354 c.p.c., ravvisando la nullità del solo provvedimento d'appello, dovendo il giudice d'appello procedere alla rinnovazione degli atti viziati dalla mancata costituzione, a mezzo difensore, del rappresentante legale o del curatore speciale del minore. Occorre, pertanto, rimettere gli atti al Primo Presidente per valutare l'opportunità di sottoporre alle Sezioni Unite la questione in ordine alla individuazione del giudice al quale la causa va rinviata, a seguito della cassazione del provvedimento avente ad oggetto la mancata nomina del curatore speciale del minore. Il caso Il Tribunale per i Minorenni disponeva farsi luogo all'adozione del minore Caio da parte dei sigg. ri Alfa e Beta. Tizia, madre di Caio, proponeva appello avverso tale sentenza. Si costituiva anche Sempronia, nonna materna del minore, proponendo appello incidentale. La Corte di Appello respingeva entrambe le impugnazioni. Sempronia proponeva ricorso in Cassazione deducendo, come primo motivo, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 330 e ss. c.c., 336, commi1 e 4, c.c., 17, comma 2, l. n. 184/1983, 75, comma 2, 78, comma 2, c.p.c., in relazione alle norme costituzionali e della Convenzione di New York e della Convenzione europea di Strasburgo del 25.1.96, per la mancata nomina di un curatore speciale del minore. La questione La Prima Sezione della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione afferente alle conseguenze della omessa nomina del curatore speciale del minore – sia nell’ambito dei procedimenti aventi ad oggetto provvedimenti d'adozione, sia con riguardo ai giudizi che attengono ai provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale – rilevata in sede di legittimità. Le soluzioni giuridiche Ai sensi degli artt. 8, ultimo comma, e 10, comma 2, della l. n. 184 del 1983, come novellati dalla l. n. 149 del 2001, il procedimento volto all'accertamento dello stato di adottabilità deve svolgersi, fin dalla sua apertura, con l'assistenza legale del minore, il quale ne è parte, e, in mancanza di una disposizione specifica, sta in giudizio a mezzo di un rappresentante legale ovvero, se sussista conflitto di interessi, di un curatore speciale, soggetti cui compete la nomina del difensore tecnico. Ne deriva, in caso di omessa nomina di quest'ultimo cui non segua la designazione di un difensore d'ufficio, la nullità del procedimento "de quo", non avendo potuto il minore esercitare alcun contraddittorio su tutti gli atti processuali che hanno costituito il presupposto per la decisione del giudice di merito, con rinvio della causa al giudice di primo grado (Cass. civ., sez. I, 22 novembre 2013, n. 26204; Cass. civ., sez. I, 19 luglio 2010, n. 16870). Secondo la consolidata giurisprudenza della S.C., nei giudizi riguardanti l'adozione dei provvedimenti limitativi, ablativi, o restitutivi della responsabilità genitoriale, al minore che non sia già rappresentato da un tutore, deve necessariamente essere nominato un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., in mancanza del quale il giudizio è nullo e la nullità è rilevabile d'ufficio, per mancata costituzione del rapporto processuale e violazione del contraddittorio. In tali procedimenti, infatti, come in tutti gli altri per i quali sia prescritta la difesa tecnica del minore, quest'ultimo è parte in senso formale ed il conflitto di interessi deve ritenersi presunto, a differenza dei giudizi in cui il minore sia soltanto parte in senso sostanziale, ove la sussistenza del conflitto di interessi ai fini della nomina del curatore speciale deve essere valutata caso per caso (Cass. civ., sez. I, 6 dicembre 2021, n. 38719; Cass. civ., sez. I, 16 dicembre 2021, n. 40490). In questi giudizi, come in quelli di adozione, invero, il conflitto d'interessi tra minore e genitore è in re ipsa (Cass. civ., sez. I, 27.07.2023, n. 22889). Controversa risulta, invece, l'individuazione del giudice al quale la causa va rinviata a seguito della cassazione per mancata nomina del curatore speciale, sia con riferimento ai giudizi avente ad oggetto provvedimenti d'adozione, sia con riguardo ai giudizi che attengono ai provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale. Secondo un primo orientamento, in caso di omessa nomina del curatore speciale al minore cui non segua la designazione di un difensore d'ufficio, la nullità del procedimento d'adozione, non avendo potuto il minore esercitare alcun contraddittorio su tutti gli atti processuali che hanno costituito il presupposto per la decisione del giudice di merito, con rinvio della causa al giudice di primo grado (Cass. civ., sez. VI, 8 giugno 2016, n. 11782). Secondo un diverso indirizzo, invece, in caso di omessa nomina del curatore speciale al minore deve essere escluso il rinvio del giudizio in primo grado, giacché tale rimessione, comunque contraria alle esigenze di speditezza del procedimento diretto all'accertamento dello stato di adottabilità, risulta preclusa dalla natura tassativa delle ipotesi di cui agli art. 353 e 354 c.p.c., ed il giudice di appello deve pertanto procedere, a norma dell'art. 354, comma 4, c.p.c., alla rinnovazione degli atti del procedimento che risultano viziati a causa del loro compimento in assenza della costituzione, a mezzo difensore, del rappresentante legale o del curatore speciale del minore (Cass. civ., sez. I, 7.05.2019, n. 12020). Del pari, in materia di provvedimenti de potestate, si registra un contrasto quanto al giudice ad quem a seguito della cassazione della sentenza impugnata. Secondo una prima impostazione, nell'ipotesi in cui non si sia provveduto alla nomina del curatore speciale del minore, il procedimento deve ritenersi nullo ex art. 354, primo comma c.p.c., con rimessione della causa al primo giudice perché provveda all'integrazione del contraddittorio (Cass. civ., sez. I, 16 dicembre 2021, n. 40490; Cass. civ., sez. I, 26 marzo 2021, n. 8627; Cass., Cass. civ., sez. I, 6 marzo 2018, n. 5256) In altre pronunce, invece, si è ritenuto che la mancata nomina del curatore speciale del minore determina la nullità del giudizio di impugnazione e, in sede di legittimità, la cassazione con rinvio alla Corte d'appello, dovendo escludersi il rinvio al primo giudice, perché contrario al principio fondamentale della ragionevole durata del processo (espresso dall'art. 111, comma 2, Cost. e dall'art. 6 CEDU), di particolare rilievo per i procedimenti riguardanti i minori, e comunque precluso dalla natura tassativa delle ipotesi di cui agli artt. 353,354 e 383, comma 3, c.p. (Cass. civ., sez. I, 3 gennaio 2023, n. 2829; Cass. civ., sez. I, 9 marzo 2022, n. 7734). I due diversi orientamenti di legittimità muovono da differenti presupposti: quello che sostiene il rinvio al giudice di primo grado applica l'art. 354 c.p.c., ritenendo che la nullità del provvedimento di primo grado per difetto d'integrazione del contraddittorio renda nulla la sentenza d'appello che non ha disposto il rinvio al primo giudice ai sensi della norma succitata. Il secondo orientamento, ispirandosi alla ratio della ragionevole durata del giudizio, afferma un'interpretazione restrittiva del suddetto art. 354 c.p.c., ravvisando la nullità del solo provvedimento d'appello, dovendo il giudice d'appello procedere alla rinnovazione degli atti viziati dalla mancata costituzione, a mezzo difensore, del rappresentante legale o del curatore speciale del minore. Osservazioni Matte conto evidenziare che il legislatore della riforma sembra aver recepito solo parzialmente l'orientamento giurisprudenziale in punto di obbligatorietà della nomina del curatore speciale nell'ambito dei procedimenti cd. de potestate. Invero, l'art. 473-bis.8 alla lett. a) c.p.c. prevede la nomina obbligatoria “nei casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro”. La norma sembra, dunque, non aver recepito l'orientamento della S.C. che ha sinora esteso l'obbligatorietà della nomina anche alle ipotesi di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale. Tuttavia, secondo una parte della dottrina, quest'ultima previsione può essere ricondotta in via interpretativa alla ipotesi di cui all' art. 473-bis.8 lett. c) c.p.c. che prevede come obbligatoria la nomina del curatore speciale del minore “nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori”. In effetti può agevolmente farsi rientrare in siffatta ipotesi di nomina i procedimenti volti all'adozione dei provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale (ad es.: sospensione della responsabilità e collocamento extrafamiliare del minore), rispetto ai quali si pongono le medesime esigenze di tutela del minore che sussistono in caso di adozione di provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale. Non può del resto ignorarsi che nella prassi i ricorsi introduttivi dei procedimenti ex art. 336 c.c. – ma anche le domande formulate nel corso dei procedimenti sulla crisi familiare - contengono la contemporanea richiesta di provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, onde consentire alla A.G. procedente di valutare all'esito del procedimento la tipologia e l'ampiezza dei provvedimenti da assumere. Riferimenti Florio, Nei giudizi de potestate il minore è litisconsorte necessario: nullo il procedimento senza la nomina del curatore speciale, in IUS Famiglie (ius.giuffrefl.it), 7 febbraio 2022; Merola, Nullo il procedimento in cui non sia stato nominato un curatore speciale per il minore ove sussiste un conflitto di interessi verso i genitori, in IUS Processo civile (ius.giuffrefl.it), 15 maggio 2022; Petronelli, Affidamento ai servizi sociali e nomina del curatore speciale del minore, in IUS Famiglie (ius.giuffrefl.it), 8 gennaio 2024; Poliseno, Il Curatore speciale del minore, in La riforma del giudice e del processo per le persone, i minori e le famiglie, a cura di C. Cecchella, Giappichelli, 2022, 94. |