Possibile la fissazione di un’udienza anticipata nel rito di primo grado per la discussione di una questione pregiudiziale

La Redazione
15 Febbraio 2024

La fissazione di una udienza anticipata ad opera del giudice, cui spetta la direzione del procedimento al fine di garantirne il più sollecito e leale svolgimento (art. 175 c.p.c.), non è vietata ed anzi può contribuire a raggiungere gli «obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio» perseguiti dalla riforma Cartabia.

Seppur non espressamente prevista dalla nuova disciplina del processo ordinario di cognizione, la fissazione di una udienza anticipata ad opera del giudice, cui spetta la direzione del procedimento al fine di garantirne il più sollecito e leale svolgimento (art. 175 c.p.c.), non è vietata ed anzi può contribuire a raggiungere gli «obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio» perseguiti dalla riforma Cartabia (art. 1, comma 1, l. n. 206/2021), in attuazione del generale principio di economia processuale (art. 97 cost.) e del principio del giusto processo (art. 111 cost.). 

Ciò vale anche nel caso di specie, essendo opportuno che sia immediatamente discussa nel contraddittorio delle parti la questione pregiudiziale attinente al processo, relativa non tanto al rito applicabile (cfr. Trib. Roma, sez. VI, decr. 22 giugno 2023, che all'esito delle verifica preliminare di cui all'art. 171-bis c.p.c. ha disposto il mutamento dal rito ordinario a quello locatizio) ma alla stessa tempestività dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la decisione della quale è già possibile allo stato degli atti e potrebbe definire il giudizio, rendendo superfluo il deposito delle memorie integrative.

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