Responsabilità degli amministratori e determinazione equitativa del danno

16 Febbraio 2024

Ci si chiede a cosa faccia riferimento il legislatore, nell’art. 2486, comma3, ultimo periodo, recentemente modificato dal d.lgs. n. 14/2019, con le parole “altre ragioni”

In caso di azione di responsabilità nei riguardi dei sindaci o degli amministratori da parte del curatore, che cosa si intende nell'art. 2486, comma 3, ultimo periodo, c.c. – a proposito della determinazione equitativa del danno – per "altre ragioni"?

Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, l'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 2486 c.c., come introdotto dal Codice della crisi, deve essere letto e interpretato nel senso che il criterio principe di determinazione del danno è quello rappresentato dalla differenza tra netti patrimoniali

In pendenza di una procedura concorsuale e quando manchino le scritture contabili o siano irregolari e, cioè, quando sia particolarmente ardua se non impossibile la determinazione precisa del danno, l'attore è legittimato a ricorrere alla valutazione equitativa dello stesso e dunque al criterio del c.d. deficit fallimentare indicato dall'art. 2486 c.c. La differenza tra attivo e passivo accertati dalla procedura assurge, cioè, a modalità di quantificazione solo quando si debba procedere alla liquidazione equitativa del danno essendo venuti meno quegli elementi e quelle circostanze che consentirebbero, altrimenti, l'utilizzo di un criterio più preciso come la differenza tra i netti patrimoniali.

La condizione, si diceva è subordinata dalla norma alla presenza di una procedura concorsuale nonché:

  • alla mancanza delle scritture contabili ovvero
  • all'irregolarità delle scritture contabili
  • ovvero ad “altre ragioni”.

Occorre evidenziare che la locuzione “altre ragioni” di cui alla citata norma lascia più di una perplessità nell'interprete per via della sua indeterminatezza e genericità.

Deve trattarsi peraltro di ragioni necessariamente oggettive, poiché la  liquidazione equitativa del danno presuppone che l'impossibilità o la rilevante difficoltà di una stima esatta di quest'ultimo non dipenda dall'inerzia o dalla negligenza della parte gravata dell'onere della prova (v. App. Napoli, 19 settembre 2023, n. 3926): e ciò poiché la richiesta di condanna ex art. 1226 c.c. non può risolversi in uno strumento processuale per sottrarsi all'ordinario onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. (v. Trib. Milano, 25 agosto 2023, n. 6851).

Ne consegue che la procedura dovrà prima dimostrare l'impossibilità di una determinazione del danno sulla base dei netti patrimoniali e solo dopo potrà accedere alla richiesta della liquidazione equitativa. Non sarebbe, cioè, sufficiente affermare che le scritture contabili siano semplicemente irregolari per utilizzare automaticamente il criterio del deficit patrimoniale, ma occorrerà dimostrare che le caratteristiche in cui risiede l'irregolarità delle scritture contabili rendano particolarmente arduo il calcolo della differenza tra netti patrimoniali.

Ad avviso della scrivente, a risultati simili si può giungere anche tramite altre condotte che non si qualificano né come omessa contabilità né come irregolare contabilità, ovvero fattispecie equivalenti a quelle indicate dalla norma, ma non coincidenti negli elementi costitutivi con le stesse. Si pensi, ad esempio, ai casi di mancata consegna, distruzione e sottrazione di scritture contabili.

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